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Sentenza — n. 22092/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22092/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22092/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza del 11 luglio 2019 del Tribunale di Salerno che aveva affermato la penale responsabilità di Michele Vuolo per il delitto di furto in abitazione e per il delitto di tentata truffa e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore delle persone offese, costituitesi parti civili. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 624 cod. pen, art. 541 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In realtà, sostiene il ricorrente, egli si era introdotto nell'abitazione della zia su incarico di questa, che le aveva fornito le chiavi, come dimostrava l'assenza di segni di effrazione sulla porta di ingresso e come era stato dichiarato dalla madre dell'imputato. La zia voleva molto bene all'imputato, tanto che ella, con il suo testamento, gli aveva lasciato una casa sita a Vietri sul Mare e gli aveva anche indicato il notaio al quale affidare la registrazione del testamento pubblico. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 624-bis cod. pen..

Parole chiave

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documenti mancanti prova dell'indigenza prova della proprietà nozione di documento documenti sequestrati membro della famiglia

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
pen., la violazione dell'art. 624-bis cod. pen..
art. 624 cod. pen
pen., perché egli aveva la disponibilità delle chiavi dell'alloggio della zia e anche altre volte si era recato al suo interno con il suo consenso; il fatto andava semmai qualificato come furto ex art. 624 cod. pen..
art. 541 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente, rimasto soccombente, deve pure essere condannato alla rifusione delle spese sostenute per la difesa delle parti civili, liquidate come da dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vuolo Michele, nato a Nocera Inferiore il 19/07/1977 avverso la sentenza del 23/02/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore delle parti civili Salvatore Giordano e Vincenzo Giordano, avv. Arianna Santacroce, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore del ricorrente, avv. Cosimo Vastola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza del 11 luglio 2019 del Tribunale di Salerno che aveva affermato la penale responsabilità di Michele Vuolo per il delitto di furto in abitazione e per il delitto di tentata truffa e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore delle persone offese, costituitesi parti civili. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Al Vuolo si contesta di essersi introdotto nell'abitazione della zia Antonietta Giordano e di essersi ivi impossessato a scopo di profitto di documentazione inerente al fondo nazionale di pensione complementare per dipendenti di Poste Italiane, nonché di avere inviato al gestore di tale fondo dapprima un modulo per la designazione dei soggetti beneficiari recante la falsa firma di Antonietta Giordano e poi una richiesta di riscatto del fondo per premorienza e di avere in tal modo tentato di indurre in errore il gestore di detto fondo onde incassare la somma costituente l'intera posizione maturata con danno per gli eredi della defunta Antonietta Giordano.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Michele Vuolo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità. Sostiene che, in particolare, la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria laddove afferma che le parti civili Salvatore e Vincenzo Giordano sono attendibili, avendo essi ammesso, nel corso della loro deposizione, di avere sporto denuncia contro ignoti in un momento in cui essi già sapevano che la documentazione sottratta era in possesso del nipote Michele Vuolo; tale condotta è stata invece ritenuta una conferma dell'attendibilità delle loro dichiarazioni, in quanto espressiva della volontà di non accanirsi contro il nipote.

Egli denuncia che la motivazione è illogica anche laddove la Corte di appello ha escluso che egli si fosse recato presso la abitazione della zia per asportare, seguendo le indicazioni fornitegli telefonicamente dalla stessa, la documentazione che si sostiene essere stata sottratta. A tale proposito, la Corte di appello ha osservato che laddove la zia lo avesse guidato telefonicamente, l'abitazione della stessa non sarebbe stata messa a soqquadro, come invece l'avevano trovata le parti civili quando si erano introdotte al suo interno dopo la morte di Antonietta Giordano; doveva ritenersi che il Vuolo, non sapendo dove si trovassero i documenti, avesse messo in disordine l'abitazione per ricercarli.

In realtà, sostiene il ricorrente, egli si era introdotto nell'abitazione della zia su incarico di questa, che le aveva fornito le chiavi, come dimostrava l'assenza di segni di effrazione sulla porta di ingresso e come era stato dichiarato dalla madre dell'imputato. La zia voleva molto bene all'imputato, tanto che ella, con il suo testamento, gli aveva lasciato una casa sita a Vietri sul Mare e gli aveva anche indicato il notaio al quale affidare la registrazione del testamento pubblico. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 624-bis cod. pen..

In ogni caso, sostiene il Vuolo, non poteva ritenersi sussistente il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., perché egli aveva la disponibilità delle chiavi dell'alloggio della zia e anche altre volte si era recato al suo interno con il suo consenso; il fatto andava semmai qualificato come furto ex art. 624 cod. pen.. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., della mancata assunzione di una prova decisiva, non essendo stata accolta la richiesta di una perizia grafica per accertare se la firma apposta al modulo per la designazione dei soggetti beneficiari fosse o meno apocrifa.

Il Tribunale e la Corte di appello avevano ritenuto apocrifa la sottoscrizione procedendo ad una mera comparazione della stessa con altra firma apposta sul modulo di adesione al fondo di previdenza complementare. Sostiene il ricorrente che poiché le due firme suddette erano diverse anche dalla sottoscrizione apposta al testamento pubblico, si rendeva necessaria una perizia per accertare se la firma apposta sul modulo di designazione dei beneficiari fosse apocrifa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili. Le censure del ricorrente attengono al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante:

Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). In particolare, non risulta manifestamente illogica l'affermazione secondo la quale la circostanza che le due parti civili abbiano omesso di rivelare, in sede di denuncia, che essi già sapevano che l'autore del furto era il nipote confermerebbe la loro attendibilità. Difatti, tale condotta può avvalorare l'ipotesi che essi mirassero solo a tutelare i loro interessi economici e non avessero interesse ad incolpare il nipote, il che escluderebbe che essi abbiano inteso accusarlo falsamente.

Quanto al disordine nell'abitazione della defunta, egli sostiene che è illogico affermare che egli non si sia introdotto nell'alloggio della zia su incarico di quest'ultima /osservando che tale ipotesi contrasta con la deposizione di sua madre e con la mancanza di segni di effrazione sulla porta. Il motivo così formulato, tuttavia, poggia sulle dichiarazioni della madre dell'imputato, che è stata ritenuta inattendibile, e su una circostanza, la 4 7/# mancanza di segni di effrazione, che è ben compatibile con un ingresso abusivo nell'abitazione attuato utilizzando le chiavi in precedenza sottratte alla vittima, cosicché non sono ravvisabili illogicità manifeste o contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata.

Anche il secondo motivo è inammissibile, atteso che esso poggia sulla legittima disponibilità da parte del Vuolo delle chiavi dell'abitazione, che è stata motivatamente negata dalla Corte di appello, che ha affermato che solo la defunta Antonietta Giordano aveva la disponibilità delle chiavi.

2. Anche il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione circa il rigetto dell'istanza, osservando che la falsità della firma apposta sul modulo di designazione dei beneficiari è assolutamente difforme rispetto a quella apposta sul modulo di adesione al fondo di previdenza complementare. Laddove il ricorrente sostiene che la perizia avrebbe dovuto essere disposta perché le due sottoscrizioni sopra indicate sarebbero entrambe difformi rispetto alla sottoscrizione del testamento pubblico, egli, sollecitando questa Corte di cassazione ad una comparazione tra le tre firme, introduce una questione di merito che in questa sede è inammissibile. Peraltro, sotto il profilo logico, la difformità della sottoscrizione apposta sul modulo di designazione dei beneficiari rispetto a quella apposta, in presenza del notaio, sul testamento pubblico avvalora e non contraddice la conclusione secondo la quale la firma di cui si discute in questa sede è apocrifa.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente, rimasto soccombente, deve pure essere condannato alla rifusione delle spese sostenute per la difesa delle parti civili, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Salvatore Giordano e Vincenzo Giordano, che liquida in complessivi euro 6.030,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 27/0