Sentenza — n. 21472/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 30.09.2020, la Corte di Appello di Taranto confermava la sentenza emessa in data 20.05.2019 dal locale Tribunale, con la quale De Palma Luigia era ritenuta responsabile dei reati unificati ex art. 81 c.p. di cui agli artt. 483 e 515 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della società Medsol s.r.I., consegnato, perché fossero esportate, n. 180 bottiglie da 0.5 litri di olio, diverse per qualità rispetto a quanto pattuito con la Trasure Vital Tecnology Co.Ltd (con sede in Taiwan), alla quale le stesse erano destinate. In particolare, attestava falsamente, nella dichiarazione doganale sottoscritta per il tramite del mandatario spedizioniere, che trattavasi di olio extravergine di oliva, essendo risultato invece, alla luce dei controlli effettuati presso il laboratorio chimico della Dogana di Verona, trattarsi di olio vergine di oliva, a ragione di caratteristiche organolettiche non compatibili con il prodotto dichiarato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 c.p, art. 16 c.p, art. 515 c.p, art. 483 c.p, art. 131-bis c.p, articolo 483 c.p; Sentenza — n. 21472/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Galvispena, Rv. 223297; Sez. 6, n. 5166 del 23/05/1984, 30/05/1984, Audisio, Rv. 164594; Sez. 6, n. 4897 del 18/01/1983, Mastromauro; Sez. 1, n. 1597 del 22/04/1970, Franco). In questa prospettiva, la consegna della res al vettore costituisce soltanto l'inizio dell iter criminis della fattispecie contestata. La Corte territoriale richiama, poi, anche il principio affermato da questa Corte, secondo cui il delitto di falso ideologico di cui all'art. 483 cod. pen., in caso di dichiarazione attestativa (che si ritiene sia presente anche nella dichiarazione doganale di esportazione per il contenuto attestativo ad essa riferibile) si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la dichiarazione viene presentata all'ufficio pubblico cui è destinata ( Sez. 1, n. 26698 del 23/05/2013, Rv. 255971).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PALMA LUIGIA nato a TERLIZZI il 06/03/1966 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30.09.2020, la Corte di Appello di Taranto confermava la sentenza emessa in data 20.05.2019 dal locale Tribunale, con la quale De Palma Luigia era ritenuta responsabile dei reati unificati ex art. 81 c.p. di cui agli artt. 483 e 515 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della società Medsol s.r.I., consegnato, perché fossero esportate, n. 180 bottiglie da 0.5 litri di olio, diverse per qualità rispetto a quanto pattuito con la Trasure Vital Tecnology Co.Ltd (con sede in Taiwan), alla quale le stesse erano destinate. In particolare, attestava falsamente, nella dichiarazione doganale sottoscritta per il tramite del mandatario spedizioniere, che trattavasi di olio extravergine di oliva, essendo risultato invece, alla luce dei controlli effettuati presso il laboratorio chimico della Dogana di Verona, trattarsi di olio vergine di oliva, a ragione di caratteristiche organolettiche non compatibili con il prodotto dichiarato.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con atto a firma dell'Avv. Massimiliano Luglio, affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, vizio di violazione di legge in relazione all'erronea applicazione delle regole sulla competenza territoriale da parte del primo giudice come confermata in appello; invero, alla luce del disposto dall'art. 16 c.p.p. tale competenza, per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici siano ugualmente competenti per materia, appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il reato commesso per primo; nel caso di specie, non potendosi stabilire quale sia la violazione più grave, stante l'equivalenza della pena detentiva per le due fattispecie di reato in contestazione, deve ritenersi commesso per primo il reato di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p., prodromico alla commissione del reato di falso ideologico di cui all'art. 483 c.p., sicché gli atti devono essere inviati all'autorità competente, da riconoscersi, essendo il fatto commesso in Molfetta, nel Tribunale di Trani; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett.
d) per avere la Corte territoriale basato il proprio convincimento su una prova, quale quella del panel test, di carattere prettamente soggettivo e sensoriale, basata sull'assaggio di soggetti accreditati e, dunque, non pienamente attendibile; all'uopo tale prova doveva essere accostata alla assunzione della prova chimico-fisica che avrebbe attestato, nel caso di specie, il possesso da parte dell'olio di cui si discute delle caratteristiche richieste per essere classificato quale olio extravergine di oliva; peraltro, alla luce dei fondamentali principi del diritto penale, un elemento probatorio di carattere opinabile e meramente soggettivo, deve essere sempre accostato ad un elemento probatorio di carattere oggettivo e assolutamente attendibile, atto a fungere da riscontro; 2.3 con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.
c) c.p.p., per avere la Corte territoriale mancato di assolvere l'imputata, nonostante il ragionevole dubbio esistente in ordine alla effettiva sussistenza del fatto contestato, erroneamente basando il proprio convincimento sulla prova del panel test, nonostante la acclarata assenza tra gli atti processuali di qualsivoglia informazione quanto al metodo adottato e ai parametri di riferimento utilizzati nello svolgimento del test e di qualsivoglia informazione in merito alle modalità di trasporto e conservazione del campione prelevato; inoltre, va censurata l' utilizzabilità delle risultanze delle operazioni di analisi effettuate, concretizzatesi in una lesione del diritto di difesa della ricorrente che, non ha avuto la possibilità di richiedere la revisione prescritta per legge a richiesta dell'interessato; pertanto, il diritto di difesa dell'imputata è stato menomato dalla mancata rinnovazione delle operazioni di analisi, non disposta nemmeno a mezzo dello strumentò processuale dell'incidente probatorio, richiesto dalla difesa, ma rigettato dal Pubblico Ministero; 2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione, quanto alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. che avrebbe dovuto, invece, essere applicato per le esigenze di deflazione processuale e di proporzionalità nella comminazione della sanzione penale. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Giovanni Di Leo, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del dell'art. 23/8 del decreto-legge n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105/2021 conv. dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 (in G.U. 18/09/2021, n. 224), concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa dell'imputata ha fatto pervenire a mezzo PEC note scride, in replica a quelle del P.G., concludendo per l'ammissibilità del ricorso ed in subordine per la prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.Va preliminarmente evidenziato che non risulta maturata la prescrizione per i reati oggetto di contestazione all'imputata, atteso che al termine massimo di sette anni e sei mesi a decorrere dalla data dei commessi reati indicata in imputazione nell'8.7.2014, occorre aggiungere il periodo di sospensione dal 20.3.2017 al 9.4.2018 pari a 380 giorni, sicchè il termine di prescrizione maturerà il 28.1.2023. 2.Tanto precisato, si osserva che il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. Ed invero, correttamente la Corte territoriale ha confermato la competenza del Tribunale di Taranto sulla base del rilievo secondo cui, stante l'equivalenza della pena detentiva prevista per le due fattispecie di reato oggetto di contestazione e tenuto conto della sentenza di condanna non può stabilirsi quale sia la violazione più grave, sicchè la competenza per territorio deve essere stabilita in ragione del reato commesso per primo, da individuarsi nel delitto di cui all'articolo 483 c.p. 2.1.
All'uopo, va premesso in fatto che gli accertamenti a carico dell'imputata prendevano l'avvio dalla presentazione in data 18 luglio 2014 presso l'ufficio delle Dogane di Taranto della dichiarazione da parte della doganalista Vianello Antonella- in rappresentanza della Medsol s.r.I.- della cessione all'esportazione di una partita di varie tipologie di olio per alimenti dichiarate "extravergine di oliva" che, invece, all'esito dei controlli e delle valutazioni sui campioni, risultavano essere con caratteristiche organolettiche non compatibili col prodotto dichiarato, trattandosi di olio vergine di oliva e non "extravergine".
Dunque, la presentazione della bolletta doganale da parte dello spedizioniere incaricato, secondo le indicazioni fornite dalla ditta di cui l'imputata era legale rappresentante, è avvenuta in Taranto presso l'Ufficio Doganale. 2.2. La Corte territoriale, ai fini della competenza territoriale, correttamente ha richiamato un orientamento di legittimità al quale si ritiene di dare seguito, secondo cui nell'ipotesi di vendita di merce da trasportare da una piazza all'altra, il delitto di cui all'art. 515 c.p. non si consuma nel luogo in cui, secondo lo schema dell'art. 1510 cod. civ., il venditore si libera dell'obbligo della consegna, rimettendo la cosa mobile al vettore o allo spedizioniere, bensì soltanto con la materiale consegna della res all'acquirente: l'art. 515 cod. pen., infatti, nel descrivere il fatto tipico, fa riferimento infatti soltanto all'atto concreto della consegna all'acquirente, posto che è solo in tale momento che l'acquirente, ottenuta la disponibilità della cosa, viene a trovarsi nella possibilità di verificare la corrispondenza di essa a quella pattuita o dichiarata dal venditore, subendo, conseguentemente, gli effetti della non veridica rappresentazione dei requisiti del prodotto (Sez. 1, n. 8383 del 30/01/2003, dep. 19/02/2003, Confl, in proc.
Galvispena, Rv. 223297; Sez. 6, n. 5166 del 23/05/1984, 30/05/1984, Audisio, Rv. 164594; Sez. 6, n. 4897 del 18/01/1983, Mastromauro; Sez. 1, n. 1597 del 22/04/1970, Franco). In questa prospettiva, la consegna della res al vettore costituisce soltanto l'inizio dell iter criminis della fattispecie contestata. La Corte territoriale richiama, poi, anche il principio affermato da questa Corte, secondo cui il delitto di falso ideologico di cui all'art. 483 cod. pen., in caso di dichiarazione attestativa (che si ritiene sia presente anche nella dichiarazione doganale di esportazione per il contenuto attestativo ad essa riferibile) si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la dichiarazione viene presentata all'ufficio pubblico cui è destinata ( Sez. 1, n. 26698 del 23/05/2013, Rv. 255971).
In tale ipotesi, infatti, la dichiarazione sostitutiva si forma con la sua presentazione all'ufficio presso il quale deve produrre gli effetti previsti dalla legge, deposito questo che sostituisce la presenza del dipendente addetto all'autenticazione della sottoscrizione e che, proprio per questo, determina locus et tempus commissi delicti. 2.3. Orbene, dal combinato disposto dei suddetti principi si ritiene che correttamente la Corte territoriale abbia ritenuto che il "primo reato" debba individuarsi nel falso, perché in ordine logico e cronologico viene in questione il luogo della presentazione della bolletta doganale da parte dello spedizioniere incaricato secondo le indicazioni fornite dalla ditta di cui l'imputata era legale rappresentante, avvenuto presso l'ufficio Doganale di Taranto, per poi venire in questione la consegna della merce.
3. Il secondo e terzo motivo di ricorso si presentano generici, siccome reiterativi di analoghe censure sviluppate in appello, in relazione alle quali la Corte territoriale ha fornito risposte logiche immuni da censure, e si presentano altresì manifestamente infondati„ tendendo a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui -7r valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett.
e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794). 3.1. In particolare, con il secondo motivo la ricorrente censura gli esiti del panel test -che hanno escluso, sulla base delle proprietà organolettiche riscontrate, la qualità di olio extravergine di oliva contenuto nelle bottiglie oggetto della dichiarazione doganale di esportazione - laddove era necessario effettuare anche la prova chimico-fisica. In proposito, la ricorrente non si confronta con quanto evidenziato nelle sentenze di merito circa l—inutilità" di tale accertamento, atteso che perché un olio possa essere qualificato come extravergine di oliva, lo stesso deve possedere congiuntamente requisiti chimico fisici ed organolettici di cui agli allegati 1 e 12 del regolamento Cee 2568/ 91, laddove nella fattispecie in esame è risultato pacifico che l'olio in questione avesse le caratteristiche chimico fisiche dell'olio extravergine, ma non anche quelle organolettiche.
In merito agli accertamenti attraverso la procedura del panel test, la Corte territoriale ha evidenziato, senza alcuna seria contestazione in proposito che essa si traduce in un'analisi sensoriale che sebbene presenti spazi di ineliminabile opinabilità, tuttavia è condotta secondo una metodologia ben precisa, stabilita dal regolamento, che garantisce l'applicazione di parametri oggettivi. Peraltro, nel caso in esame, il parametro riscontrato attraverso l'olfatto è stato quello della muffa, presente in un valore medio pari ad 1,3 , dunque in misura assai evidente, posto che avrebbe dovuto essere pari a zero.
Per quanto concerne, poi, la possibilità dell'imputata di richiedere una controverifica degli accertamenti organolettici effettuati presso il laboratorio chimico delle Dogane di Verona, del pari la ricorrente non si confronta con quanto evidenziato nella sentenza impugnata, secondo cui a fronte del verbale di notifica dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Taranto, all'esito delle analisi svolte presso il laboratorio di Verona, nel corpo del quale la parte veniva avvisata che i risultati analitici del rapporto di prova erano agli atti del laboratorio a disposizione della parte, ai sensi della legge numero n. 241/90, la ricorrente non risulta aver richiesto l'effettuazione delle controanalisi previste dall'articolo due del regolamento esecutivo CEE numero 1348/2013, sicché il risultato degli accertamenti compiuti deve ritenersi pienamente utilizzabile.
Inoltre nel verbale delle operazioni compiute è stato dato atto che tutte le operazioni di prelievo e confezionamento dei campioni poi inviate al laboratorio chimico delle Dogane di Verona erano state effettuate in contraddittorio con la doganalista rappresentante della Medsol s.r.I., che aveva presenziato continuativamente a tutte le operazioni, dichiarando di non avere nulla da eccepire, in ordine alla loro regolarità analoga affermazione è contenuta nel verbale di prelevamento di campioni in cui sono state descritte le operazioni compiute alla costante presenza della rappresentante della Medsol che anche in tal caso ha sottoscritto l'atto poi notificato alla ditta.
In merito poi al prelievo ed al relativo campionamento essi sono stati effettuati il 21 luglio ed i campioni risultano giunti a destinazione quattro giorni dopo ed analizzati nei tre giorni successivi nel rispetto dell'art.2 del regolamento Ue numero 1348 del 2013, sicchè in mancanza di specific:he e pertinenti allegazioni devono ritenersi palesemente infondate le generiche censure in merito alla campionatura.
4. Infondato deve ritenersi il quarto motivo di ricorso in merito alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p.. Sul punto appare immune da censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto che la fattispecie non possa rientrare nel novero delle ipotesi di lieve entità di cui all'articolo 131 bis c.p., posto che nel caso in esame la rilevata mancanza di qualità è indice di una precisa scelta produttiva espressiva di una tendenza a porre in essere sempre gli stessi comportamenti. La Corte territoriale, all'uopo, ha considerato la gravità oggettiva della condotta, nonchè il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., e tale valutazione non appare illogica al fine di escludere l'applicabilità dell'istituto in questione.
5. Il ricorso va, dunque, respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento