Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to raise new specific legal arguments on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on a violation of Article 63, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the arguments generic and lacking specific analysis. Furthermore, the court rejected the claim as it was not raised in the appellate judgment, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not provide a necessary critical analysis of the contested decision, or if new specific legal arguments are raised for the first time at the cassation level.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUSCI LUCA nato a TORINO il 30/09/1991 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31 maggio 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale Lusci Luca è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali in danno di Cobzaru Florin, reato aggravato dall'uso di uno strumento atto ad offendere, nonché della contravvenzione prevista dall'art. 4 legge 110/1975.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e affidato a un unico motivo, con il quale denunzia la violazione dell'articolo 63 comma 2 cod. proc. pen. e sostiene che avrebbe dovuto essere assolto.
3. È stata depositata la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure proposte sono del tutto generiche sull'affermazione di responsabilità, giacché le deduzioni difensive non sono scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Peraltro, il motivo afferente alla violazione dell'art. 63, comma secondo, cod. pen., oltre ad essere anch'esso aspecifico, risulta pure inedito, in quanto non proposto con l'atto di appello.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 14 febbraio 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Rosa Anna .15iccoli Stpfp CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA-1 GIU 2