Cassation court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances reasoning due to procedural conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's acquittal on one count and conviction on another. The appellant argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances for his correct procedural conduct, specifically requesting an abbreviated trial. The court ruled that the lower court's reasoning was logical and sufficient, noting that a general reference to relevant factors under Articles 132 and 133 of the Penal Code satisfies the duty of motivation without needing to address every element individually.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The duty of motivation is satisfied by a congruous reference to decisive elements, and the appellate court's denial of generic mitigating circumstances based on procedural conduct is valid if logically sound and adherent to statutory principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLIO CARLO nato a IMOLA il 31/10/1959 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 settembre 2020 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto Gallio Carlo dal reato previsto dall'art. 648 cod. pen. e confermato la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 624 bis - 625 n.2 cod. pen.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e affidato a un unico motivo, con il quale denunzia vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. È stata depositata la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Sull'analogo motivo di appello la Corte territoriale ha risposto con le seguenti argomentazioni: «non si ravvisano ragioni di sorta per riconoscere le eventuali attenuanti generiche che l'appellante ha chiesto deducendo di aver osservato un corretto contegno processuale, ravvisabile esclusivamente nella richiesta di accesso al giudizio abbreviato...». Si tratta di motivazione esente da vizi logici e, comunque, congrua rispetto alla genericità delle deduzioni difensive proposte con l'appello, nonché tenuto conto del giudizio complessivo sul trattamento sanzionatorio, articolato in sentenza con specifici riferimenti ai criteri ex art. 133 cod. pen. (pagg. 3 e 4 della sentenza).
In proposito, va rammentato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Peraltro, come si è sopra rilevato, nella specie il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. , Così deciso, il 14 febbraio 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Rosana iccoli Sten - CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA-1