Sentenza — n. 21460/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: KA ABDOU nato il 10/12/1984 avverso la sentenza del 02/11/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il dif sore
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 21460/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con sentenza del 2.11.2020 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ka Abdou in ordine al reato ascrittogli (di cui agli artt. 477-482 cod. pen.) rilevando la causa estintiva della prescrizione. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica deducendo la violazione degli artt. 157, 99 e 161 del cod. pen., per essere stata erroneamente rilevata la causa estintiva della prescrizione pur in presenza della contestata recidiva reiterata, specifica, rispetto alla quale alcuna statuizione è stata espressa dal giudicante.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: KA ABDOU nato il 10/12/1984 avverso la sentenza del 02/11/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il dif sore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 2.11.2020 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ka Abdou in ordine al reato ascrittogli (di cui agli artt. 477-482 cod. pen.) rilevando la causa estintiva della prescrizione. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica deducendo la violazione degli artt. 157, 99 e 161 del cod. pen., per essere stata erroneamente rilevata la causa estintiva della prescrizione pur in presenza della contestata recidiva reiterata, specifica, rispetto alla quale alcuna statuizione è stata espressa dal giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Ed invero, dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza che all'imputato è contestata la recidiva reiterata specifica, e che la stessa non è stata esclusa dal giudice, sicchè il termine di prescrizione del reato non è pari a sette anni e mezzo, come erroneamente ritenuto, bensì, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., ad anni dieci; con l'ulteriore conseguenza che esso alla data in cui è stata emessa la sentenza non era decorso, né, tuttora, è decorso (essendosi il reato consumato il 18.4.2013). S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo. Così deciso il 27/1/2022. Il Consi iere estensore Il Presidente R ta Sessa ,230 -Rossella Catena ej-5 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN NCELLER1A - 1 1U