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Sentenza — n. 20365/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal, ruling unauthorized electrical connection lacks violence element for mandatory arrest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's appeal against a lower court's decision not to confirm mandatory arrest. The prosecutor argued that an unauthorized electrical connection constituted violent damage to property, warranting compulsory detention under Article 625 of the Penal Code. The court held that the act was merely a manipulation without physical damage or destruction, failing to meet the legal threshold for violence.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 2 cod. pen.; The unauthorized connection to an electrical network constitutes a simple manipulation rather than violent damage when no physical destruction, malfunction, or alteration of the meter occurs, thereby excluding the mandatory arrest provision.

Parole chiave

Generato dall'IA
unauthorized electrical connection violent damage to property mandatory arrest in flagrante manipulation versus destruction procedural appeal dismissal diritto di essere arrestato reati contro la pubblica autorità azione penale privata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Sicché, nel caso al vaglio, risulta contestata e, comunque, integrata sempre sulla base della sola contestazione, la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, la quale non prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, non quella della violenza sulle cose di cui alla prima parte dell'art. 625 n. 2 cod. pen.
Art. 380 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018 Rv. 274771
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLINORD nel procedimento a carico di: MIRAGLIA ANIELLO nato a NAPOLI il 03/05/1978 avverso l'ordinanza del 30/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette/sag:i:W le conclusioni del PG cAh., 612. Aic4,r)

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli Nord non ha convalidato l'arresto di Aniello Miraglia, in relazione al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 seconda ipotesi, 61 n. 7 cod. pen. ritenendo sussistere un quadro indiziario non grave.

2. Avverso il descritto provvedimento ricorre il Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica in sede deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 625 n. 2 cod. pen. e 380 cod. proc. pen. L'indagato, dalla stessa contestazione provvisoria, secondo l'impugnante, aveva effettuato una giunzione privata al cavo montante dell'Enel, con configurabilità, dunque, della circostanza aggravante della violenza sulle cose, per l'intervenuta manomissione violenta del misuratore, richiamando giurisprudenza di legittimità.

Se ne sarebbe dovuta ricavare l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza. 2.1.Inoltre, si rileva che la motivazione da un lato, riconosce esistente un quadro di gravità indiziaria, dall'altro, considera il fatto non grave, senza peraltro tenere conto che la valutazione dell'operato della polizia giudiziaria deve essere operata con giudizio da svolgersi rispetto alla situazione ex ante, come presentatasi alla polizia giudiziaria medesima, senza considerare l'entità del danno provocato. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, L. Giordano, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Sulla base della motivazione censurata, risulta che il misuratore dei consumi di energia elettrica, nel caso di specie, non era stato manomesso dall'indagato, ma si era realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, tale da consentire l'utilizzo di energia senza che ne fosse contabilizzato il consumo. Sicché, nel caso al vaglio, risulta contestata e, comunque, integrata sempre sulla base della sola contestazione, la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, la quale non prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, non quella della violenza sulle cose di cui alla prima parte dell'art. 625 n. 2 cod. pen.

Si ritiene, infatti, che la circostanza in questione non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione ma si risolva in una semplice manipolazione, che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018 Rv. 274771). 1.1.Ciò premesso, si osserva, in relazione al secondo motivo che si devolve una censura manifestamente infondata. La lettura del provvedimento impugnato rende evidente come il giudice abbia, adeguatamente, valutato, in presenza di arresto facoltativo, la gravità del fatto, sottolineando non solo l'entità dell'energia sottratta, ma anche la personalità dell'indagato, per evidenziarne il comportamento collaborativo, agevolmente apprezzabile anche dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto, nonché la sussistenza a suo carico di un unico risalente precedente.

Si tratta di ratio decidendi, peraltro, non specificamente avversata dal ricorso che, sotto tale aspetto, presenta profili di evidente inammissibilità per aspecificità.

2. Ne deriva il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del PM Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Alfredo G ardiano CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE