Sentenza — n. 20358/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata pronunziata il primo febbraio 2021 dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona) che aveva condannato, anche a fini civili, Piero Granata per diffamazione ai danni di Olinda Ferrante.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 cod. pen; Sentenza — n. 20358/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, avvenuta il 14 gennaio 2022 dinanzi ad ufficiale di p.g. della Stazione dei Carabinieri di Ortona; la relativa accettazione da parte del prevenuto è stata raccolta dal medesimo ufficio dell'Arma, il giorno successivo. Le spese vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., non avendo le parti nulla pattuito di diverso nella remissione con relativa accettazione, dove, anzi, tale addebito è stato confermato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRANATA PIERO nato a CRECCHIO il 28/06/1964 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per remissione di querela; letta la nota dell'Avv. TINO INNAURATO, per il ricorrente, che ha chiesto non doversi procedere per remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il primo febbraio 2021 dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona) che aveva condannato, anche a fini civili, Piero Granata per diffamazione ai danni di Olinda Ferrante.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso eccepisce la nullità della sentenza impugnata, invocando la regressione al primo grado, perché il Tribunale aveva ritenuto che si trattasse di diffamazione aggravata ex comma terzo, benché la rubrica del capo di imputazione non recasse tale indicazione, avendo il Giudice monocratico evinto la contestazione dalla descrizione in fatto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 599 cod. pen. per non avere ritenuto la provocazione da parte della persona offesa, rea di aver tradito l'imputato. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge per la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2), cod. pen.
3. Nelle more della celebrazione dell'odierna udienza, è pervenuta presso questa Corte una PEC da parte dell'Arma dei Carabinieri con allegato un verbale di remissione di querela di Olinda Ferrante ed il verbale di accettazione della remissione da parte dell'imputato.
4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, preso atto di quanto sopra, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della impugnazione per remissione di querela; analoghe conclusioni ha formulato l'Avv. Tino Innaurato, per il ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, avvenuta il 14 gennaio 2022 dinanzi ad ufficiale di p.g. della Stazione dei Carabinieri di Ortona; la relativa accettazione da parte del prevenuto è stata raccolta dal medesimo ufficio dell'Arma, il giorno successivo. Le spese vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., non avendo le parti nulla pattuito di diverso nella remissione con relativa accettazione, dove, anzi, tale addebito è stato confermato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/4/2022. Il Consigliere