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Sentenza — n. 19542/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding special security surveillance measures and social danger. The court rejected the request for a new expert report. The decision upheld the lower court's assessment of ongoing criminal ties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19542/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppe Puleri inadmissible, ordering him to pay court costs. Puleri challenged the application of special security surveillance measures, arguing that the lower court relied exclusively on his past conviction rather than current social danger, and requested an updated expert report. The court rejected this because the existing facts demonstrated stable and future-oriented criminal ties, rendering the request for a new report merely exploratory and the appeal's arguments generic.

Regesto Legislator

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Art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the lower court's assessment of current social danger is based on stable criminal ties without relying solely on the past conviction, and if the request for new evidence lacks factual relevance to alter the outcome.

Parole chiave

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special security surveillance measures social danger assessment mafia association ties cassation inadmissibility expert report relevance prova del rischio persecuzione prove acquisite tramite sorveglianza istruzione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011
In particolare, si lamenta violazione dell'art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'attualità della pericolosità sociale.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse del Puleri è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 04/01/2018, Gattuso
Ancora di recente questa Corte, sulla scia di Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv.
Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Rv. 279306 - 01
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PULERI GIUSEPPE nato a CANICATTÌ( ITALIA) il 20/10/1979 avverso il decreto del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Franca Zacco, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 10-21/12/2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato il provvedimento del Tribunale di Palermo con il quale è stata applicata a Giuseppe Puleri la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, con correlate prescrizioni e imposizione di cauzione di 900,00 euro.

2. Nell'interesse del Puleri è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, si lamenta violazione dell'art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'attualità della pericolosità sociale. Si contesta il rigetto della richiesta istruttoria formulata con la memoria depositata il 04/12/2021, avente ad oggetto l'acquisizione di relazione aggiornata di p.s., in ordine all'attualità della pericolosità, e, nel merito, la scelta di fondare l'affermazione di siffatta pericolosità sulla base, unica ed esclusiva, del titolo di reato per il quale, all'esito del giudizio di primo grado, il Puleri era stato condannato.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Franca Zacco, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Ancora di recente questa Corte, sulla scia di Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01, ha ribadito che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Rv. 279306 - 01).

Proprio all'interno di questa cornice di riferimento si è mossa la concreta valutazione operata dai giudici di merito, i quali hanno razionalmente valorizzato, da un lato, il fatto che le condotte criminose poste dal Puleri si collochino temporalmente nel 2018, ossia in epoca prossima alla decisione e, dall'altro, i connotati delle condotte, rilevatori di un ruolo particolarmente attivo - svolto persino quando il proposto era agli arresti domiciliari per la detenzione di un'arma con matricola abrasa: la condanna definitiva per tale vicenda e la detenzione di un jammer, concerne ancora fatti del 2018 -, caratterizzato da rapporti con esponenti di spicco del sodalizio e dal coinvolgimento del traffico degli stupefacenti.

A fronte di tali elementi, deve senz'altro escludersi che il fondamento della decisione riposi sul mero titolo di reato, giacché è proprio l'articolato esame delle risultanze in atti a giustificare la conclusione per la quale i legami con l'associazione non solo sono apparsi stabili e duraturi, ma anche destinati a proiettarsi fisiologicamente verso il futuro. In questo senso, il decreto ha anche sottolineato l'assenza di qualsivoglia presa di distanza dal contesto criminale nel quale il Puleri è risultato solidamente radicato, la tendenza di Cosa Nostra a mantenere intatta la propria capacità operativa, la vicinanza delle condotte oggetto del processo a carico del ricorrente rispetto all'adozione della decisione di primo grado dell'aprile 2021.

In tale contesto, esattamente è stata respinta la richiesta di una relazione aggiornata sulla attualità della pericolosità, poiché, mancando nell'istanza istruttoria alcuna indicazione fattuale di rilievo ai fini del decidere, essa finiva per assumere carattere meramente esplorativo, ossia per rimettere all'autorità amministrativa la selezione dei dati rilevanti. D'altra parte, escluso che il decreto impugnato abbia operato valutazioni non coerenti con la disciplina di riferimento, la critica per la quale mancherebbero elementi concretamente idonei a fornire una dimostrazione in ordine all'attualità della pericolosità finisce per risultare generica e comunque, nella misura in cui aspira a incrinare la motivazione del provvedimento, collidente con il generale principio per il quale il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (v., ad es., Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01): ciò che, nella specie, per quanto detto, non ricorre.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/04/2022 Il C •gliere estensore ili•u ppe De Marzo , CORTE DI CASSAZIONE V SEZI