Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19539/2022 — snpen Generato dall'IA

Court corrects a prior judgment's plural to singular error regarding the admissibility of a criminal appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19539/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation corrected a material error in a previous decision where the ruling incorrectly stated 'recorsi' (plural) instead of 'ricorso' (singular). The procedural outcome involved a formal correction under Article 130 of the Code of Criminal Procedure after the Public Prosecutor requested the amendment. The court ruled that the original judgment must be amended to declare the single appeal inadmissible and impose fines on the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 130 cod. proc. pen.; The court must correct material errors in judgments where the text contradicts the intended singular or plural form of legal terms, ensuring the operative part accurately reflects the decision's scope.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction singular plural distinction judgment amendment procedure criminal appeal admissibility Cassazione correction order correzione di errore materiale spesa unica sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 cod. proc. pen.
art. 127 cod. proc. pen
art. 130 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ANZI SPINETTI PASQUALE nato a ASCOLI SATRIANO il 09/05/1965 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; l€/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE udito il difensore i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, - visto il ricorso registrato con il n. 17930/2021, presentato nell'interesse di Spinettí Pasquale, trattato nella camera di consiglio del 7 dicembre 2021 e definito con sentenza di questa S.C. n. 01159/2022 del 7/12/2021, dep. il 13/01/2022; - vista la nota del Consigliere relatore, Dottoressa Irene Scordamaglia, in data 16/12/2021, con la quale è stato segnalato che il dispositivo della sentenza è stato formulato nei termini "Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00.", piuttosto che in quelli corretti: "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00"; - visto il provvedimento presidenziale in data 28/12/2021 con il quale si è disposta la fissazione dell'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale; - vista la requisitoria in data 3 febbraio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Vincenzo Senatore, ha concluso per la correzione del rilevato errore materiale; preso atto che: - sia il ruolo di udienza che il dispositivo della sentenza recano scritto: "Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende"; considerato che: - occorre emendare l'errore di cui sopra e a ciò si deve far luogo con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di mero errore materiale; - devesi, pertanto, correggere la sentenza n. 01159/22 pronunciata il 7 dicembre 2021 nei confronti di Spinetti Pasquale, e il relativo ruolo di udienza, nel senso che l'intero dispositivo deve intendersi sostituito dal seguente:« Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende».

La Cancelleria provvederà alle annotazioni di competenza.

P.Q.M.

Dispone correggersi la sentenza n. 01159/22 pronunciata il 7 dicembre 2021 nei confronti di Spinetti Pasquale, e il relativo ruolo di udienza, nel senso che l'intero dispositivo deve intendersi sostituito dal seguente:«Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende». Così deciso il 3/03/2022. Il Consiciliere estensore Irene S damaglia CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN