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Sentenza — n. 19538/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against detention orders due to lack of motivation and violation of procedural articles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19538/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by Duric Gimmi and Marinkovic Miki inadmissible, rejecting their claims regarding the detention order. The defendants argued the lower court ignored their confession and relied on generic arguments rather than specific facts to justify prison over electronic monitoring. The court found the first appeal vague and the second unsupported because the trial judge correctly assessed their lack of trustworthiness and organized criminal context.

Regesto Legislator

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Art. 309 c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.; Art. 275-bis c.p.p.; Art. 284 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; vague arguments regarding motivation or generic assertions about recidivism risk without concrete evidence render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of motivation procedural articles electronic monitoring custodial measures specificity requirement recidivism risk pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 309 cod. proc. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
L'unitaria impugnativa consta di due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Art. 275-bis cod. proc. pen.
Art. 284 cod. proc. pen.
Art. 23 comma 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137
Con requisitoria trasmessa tramite PEC in data 8 febbraio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt.
art. 309 cod. proc. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
L'unitaria impugnativa consta di due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
art. 275-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018
Sentenza n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DURIC GIMMI nato il 01/06/1994 MARINKOVIC MIKI nato il 23/03/1973 avverso l'ordinanza del 22/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sprIie le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Duric Gimmi e Marinkovic Miki, sottoposti a custodia cautelare in carcere con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara del 14 settembre 2021, in relazione a provvisori, plurimi, addebiti di furto in abitazione aggravato, consumato e tentato, di cui ai capi 6), 7), 9), 10) e 11), commessi, in concorso con altri, nel dicembre 2020, ricorrono, per il tramite del loro comune difensore, per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna, di rigetto dei ricorsi da loro presentati ai sensi art. 309 cod. proc. pen..

2. L'unitaria impugnativa consta di due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo lamenta difetto o carenza di motivazione: deduce che il giudice de libertate, preso atto della confessione resa dagli indagati, che, tra l'altro, avevano effettuato una chiamata in correità nei confronti di altro soggetto coinvolto nei fatti loro ascritti, avrebbe dovuto tenerne conto quanto meno in sede di valutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura loro applicata. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 275-bis e 284 cod. proc. pen.: eccepisce che il Tribunale aveva ritenuto esistente a carico degli indagati il pericolo, concreto ed attuale, di recidiva e stimata adeguata a fronteggiarlo la sola misura custodiale carceraria, sulla base di circostanze generiche e ricorrendo ad argomenti congetturali, astratti e suggestivi, nonché a formule di stile per rigettare la richiesta di loro sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari con il presidio del cd. 'braccialetto elettronico'.

3. Con requisitoria trasmessa tramite PEC in data 8 febbraio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Vincenzo Senatore, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo pecca di indeterminatezza. Infatti, al di là della diffusa rassegna di massime giurisprudenziali, omette di indicare quali dichiarazioni degli indagati avrebbero dovuto essere valutate - in ragione dello specifico loro contenuto debitamente illustrato - ai fini dell'apprezzamento delle esigenze cautelari e della scelta della misura da applicare: ciò, avuto riguardo al fatto che, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, entrambi i prevenuti si erano avvalsi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia e che Marinkovic Miki, rendendo spontanee dichiarazioni, si era limitato ad affermare di essersi recato in Ferrara, all'epoca dei fatti, per accompagnare la moglie Duric Verna (madre di Duric Gimmi e t del co- indagato Duric Kristijan), che ivi aveva necessità di cure ospedaliere (pag. 7, penultimo capoverso, del provvedimento impugnato).

2. Il secondo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. Il Tribunale ha desunto l'esistenza in capo ad entrambi i ricorrenti del pericolo di recidiva, connotato da attualità e concretezza, dalle circostanze: che il loro curriculum criminale era connotato da plurimi precedenti, per lo più specifici, alcuni dei quali commessi anche con violenza alla persona; che avevano colto 'l'occasione' del soggiorno a Ferrara, giustificato dalla necessità di cure ospedaliere cui doveva sottoporsi la loro congiunta Duric Verna, per ivi commettere plurimi delitti di furto in abitazione; che non erano emersi elementi fattuali idonei a far escludere che essi stessi non si sarebbero procacciati in futuro gli ordinari mezzi di sostentamento mediante la commissione di altri reati contro il patrimonio (non essendo nota alcuna loro attività lavorativa).

Invero, la riportata motivazione è del tutto conforme alla linea ermeneutica tracciata da questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto sia dalla molteplicità dei fatti contestati all'interessato - riguardatati alla luce delle modalità delle condotte concretamente tenute - , sia dalla sua carriera criminale, quando questa, manifestatasi attraverso uno sviluppo nel tempo, sia sintomatica di una perdurante proclività al delitto, mentre l'attualità del pericolo stesso, che non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - 13/03/2019, Rv. 277242); donde, al suo cospetto, le articolate deduzioni difensive si appalesano prive di qualsivoglia contenuto effettivamente critico. 2.2.

Il Tribunale ha, poi, escluso che ai ricorrenti si potesse attribuire «un sufficiente credito di affidamento in ordine al rispetto delle prescrizioni» connesse alla invocata loro sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, anche assistita dal presidio del controllo elettronico a distanza, evidenziando: come entrambi avessero dimostrato una particolare spregiudicatezza nella commissione dei furti loro ascritti - tutti realizzati in orario pomeridiano, con noncuranza del rischio di imbattersi nelle persone offese -; come Marinkovic avesse manifestato insofferenza ai controlli dell'Autorità, annoverando, a suo carico, plurimi precedenti definitivi per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; come entrambi fossero inseriti, in maniera consolidata, in un contesto organizzato di realizzazione di delitti contro il patrimonio, con spartizione di ruoli, che prevedeva anche la successiva custodia della refurtiva frutto delle condotte predatorie da altri complici commesse, siccome evincibile dalla contestazione del delitto di ricettazione a carico dei correi Stojanovic Valentina e Duric Krijstian e dall'esistenza di precedenti di polizia per tale reato a carico di Duric Gimmi.

Si tratta di motivazione del tutto congrua, in punto di adeguatezza della misura custodia le carceraria applicata ai ricorrenti, ed oltretutto conforme all'insegnamento impartito dal diritto vivente con la sentenza n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, secondo cui è possibile discutere del ricorso allo strumento del controllo elettronico a distanza solo nel caso in cui il giudice abbia ritenuto le esigenze cautelari ravvisate nel caso concreto fronteggiabili con la misura custodiale domestica:«off rendo il cautelato sufficienti garanzie di affidabilità circa il rispetto delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari»: ciò, perché: <<In materia di misure cautelari personali, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, configurando il mezzo tecnico previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen., un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti» (Rv. 266652).

3. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 3 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia a a Vessichelli kum A~LtAkAA,4I4 91/4 CORT