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Sentenza — n. 19537/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution court order for lack of functional jurisdiction, ordering case transmission to Court of Appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19537/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution court's order without remittal due to a functional jurisdiction error, ruling that the competent authority was the Court of Appeal. The appellant argued the execution judge lacked authority to decide on the time limit for appeal, citing specific procedural articles. The court held that while the original order was void, the principle of procedural economy requires immediate transmission of files to the correct appellate court rather than leaving the parties to refile.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 4; Art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen.: When a lower court decides on a request for time extension without functional jurisdiction, the cassation court must annul without remittal and order the transmission of files to the competent appellate court.

Parole chiave

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functional jurisdiction annulment without remittal procedural economy execution court competence transmission of files time limit for appeal appellate court authority ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
Deve essere, pertanto, disposto annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e, di conseguenza, vanno trasmessi gli atti alla Corte d'Appello di Firenze quale giudice competente a decidere ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. P.
Art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen.
La richiamata sentenza, cui il Collegio si richiama, prende esplicitamente le distanze dal diverso orientamento che, sulla base del riferimento non pertinente all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Si è prodotta, a giudizio della difesa, una nullità assoluta, per violazione dell'art. 178, comma primo, lett.
Art. 620, cod. proc. pen.
Infatti, le ipotesi di annullamento senza rinvio previste dall'art. 620 cod.
Art. 621, cod. proc. pen.
In tale ottica, la previsione contenuta nella prima parte dell'art. 621 cod.
Art. 22, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Art. 23, cod. proc. pen.
Art. 24, cod. proc. pen.
Art. 27, cod. proc. pen.
art. 620 cod. proc. pen
Infatti, le ipotesi di annullamento senza rinvio previste dall'art. 620 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020
pen., e cioè la Corte d'Appello di Firenze, cui si sarebbe dovuto trasmettere gli atti (si cita, al riguardo, Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep.
Sez. 1, n. 17053 del 2/4/2012
280749; Sez. 1, n. 17053 del 2/4/2012, Tomaselli, Rv.
Sez. 6, n. 3181 del 22/10/1998
252928; Sez. 6, n. 3181 del 22/10/1998, Vespero, Rv.
Pronuncia n. 17027 del 2015
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTIN DRAGOS MARIAN nato il 19/03/1978 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze cola

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pistoia, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di restituzione in termini avanzata da Dragos Marian Costin, il quale denuncia di non essere mai venuto a conoscenza della sentenza emessa dal medesimo tribunale il 28.10.2019, irrevocabile il 3.6.2020, con la quale è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato di tentato furto aggravato commesso il 1.9.2016. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato come, in data 10.5.2017, l'istante avesse eletto domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio, l'avv. Nara Vescio del foro di Pistoia, sicchè la sentenza non doveva essere notificata all'imputato.

2. Ha proposto ricorso l'istante, tramite il difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge del provvedimento impugnato, avuto riguardo agli artt. 175 e 568, ultimo comma, cod. proc. pen.: il giudice competente a decidere avrebbe dovuto essere quello dell'impugnazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen., e cioè la Corte d'Appello di Firenze, cui si sarebbe dovuto trasmettere gli atti (si cita, al riguardo, Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021). Si è prodotta, a giudizio della difesa, una nullità assoluta, per violazione dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen..

Dal punto di vista del merito della richiesta di restituzione in termini, il ricorrente rappresenta l'inesattezza dell'argomento addotto per rigettare la richiesta: non è sufficiente, ai fini di ritenere l'imputato a conoscenza della sentenza emessa nel processo a suo carico, la notifica presso lo studio del difensore d'ufficio, eletto quale domicilio, se non vi è traccia in atti della stabile presenza dell'imputato sul territorio nazionale, ovvero della reale ed effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il difensore d'ufficio stesso, ovvero ancora di elementi sintomatici che denotino la volontaria "fuga dal processo" di costui.

3. Il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. È affetta da vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l'ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, Martincigh, Rv. 280749; Sez. 1, n. 17053 del 2/4/2012, Tomaselli, Rv. 252928; Sez. 6, n. 3181 del 22/10/1998, Vespero, Rv. 212018; cfr. anche, sotto diverso aspetto, Sez. 4, n. 29246 del 18/6/2013, Portokalski, Rv. 255464).

Nel caso di specie, il Tribunale di Pistoia ha deciso sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente emessa dal medesimo Tribunale, sicchè si verte in un'ipotesi di violazione dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., non essendo stato investito dell'istanza il giudice superiore e cioè la Corte di Appello di Firenze. 2.1. L'ordinanza impugnata, pertanto, emessa da giudice funzionalmente incompetente, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice funzionalmente competente, secondo le indicazioni condivise di Sez. 1, n. 17027 del 10/3/2015, Nigest Immobiliare s.r.I., Rv. 263378 che ha chiarito come la Corte di cassazione, quando rileva un vizio di competenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato non può limitarsi a disporre l'annullamento senza rinvio di quest'ultimo, ma deve anche individuare l'Autorità giudiziaria competente ed ordinare la trasmissione degli atti alla stessa, coerentemente alla disciplina in tema di competenza nonchè ai principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. ed a quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

La richiamata sentenza, cui il Collegio si richiama, prende esplicitamente le distanze dal diverso orientamento che, sulla base del riferimento non pertinente all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha ritenuto di dover solo annullare senza rinvio l'ordinanza emessa dal giudice incompetente funzionalmente (così, Sez. 4, n. 29246 del 18/6/2013, Portokalski, Rv. 255464 e Sez. 6, n. 2964 del 2/10/1996: la prima di tali due pronunce è relativa ad una fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio, per incompetenza funzionale, l'ordinanza con la quale la Corte d'appello aveva deciso, in luogo della Corte di cassazione, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione).

In motivazione, la pronuncia n. 17027 del 2015 ha, invece, condivisibilmente precisato come la soluzione preferibile sia quella di disporre, contestualmente all'annullamento senza rinvio, anche la trasmissione degli atti al giudice competente, in virtù di ragioni di coerenza con la disciplina in tema di competenza nonchè con i principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. e con quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Infatti, le ipotesi di annullamento senza rinvio previste dall'art. 620 cod. proc. pen. trovano, comunque, il loro fondamento e la loro ragione giustificativa nel tradizionale criterio della superfluità del rinvio della regiudicanda al giudice di merito, che mutua, a sua volta, copertura costituzionale dal principio di ragionevole durata del processo, destinato ad assumere contenuti diversi a seconda del peso che si attribuisce a tale canone nel bilanciamento con altri valori di rilevanza costituzionale.

Il criterio della superfluità del rinvio assume la duplice connotazione di elemento unificante delle varie ipotesi disciplinate e di "canone di chiusura" della categoria processuale. In tale ottica, la previsione contenuta nella prima parte dell'art. 621 cod. proc. pen., norma dedicata agli effetti dell'annullamento senza rinvio, là dove stabilisce la trasmissione degli atti da parte della Corte di cassazione all'autorità competente "nel caso previsto dall'art. 620, comma 1, lett. b), c.p.p.", è stata ritenuta, dalla sentenza n. 17027 del 2015, di valore meramente esemplificativo, non esaurendo la tipologia dei casi in cui il giudice di legittimità, investito del ricorso e rilevata la sussistenza di un'invalidità processuale (nel caso di specie l'inosservanza delle regole sulla competenza funzionale), può, quale conseguenza della statuizione di annullamento senza rinvio, ordinare la trasmissione degli atti all'Autorità competente.

Il Collegio ribadisce tale approdo esegetico che appare, altresì, coerente con l'impianto complessivo della disciplina in tema di competenza (artt. 22, commi 1 e 3, 23, 24, 27), da cui si evince che la rilevazione di un vizio di tale natura non si esaurisce nella declaratoria della sua sussistenza, ma comporta sempre la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria competente. Ed infatti, a ragionare diversamente, se la pronunzia di annullamento senza rinvio non fosse accompagnata da ulteriori statuizioni, la parte istante sarebbe onerata della riproposizione dell'istanza al giudice funzionalmente competente, in evidente contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

3. Deve essere, pertanto, disposto annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e, di conseguenza, vanno trasmessi gli atti alla Corte d'Appello di Firenze quale giudice competente a decidere ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Firenze per quanto di co