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Ordinanza — n. 19533/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued the lower court lacked sufficient reasoning, but the Court held that only specific statutory grounds allow such appeals. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they do not strictly address the expression of the accused's will, the correlation between request and judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissibility grounds Cassation procedure legal qualification error procedural costs modifica della sentenza obbligazione a facoltà alternativa allegazioni contraddittorie di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
I. 23 giugno 2017, n. 103
Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
Art. 1, comma 51, I. 23 giugno 2017, n. 103
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEMZOUDI BADR nato il 01/01/1988 KAMI ILYAS nato il 17/11/1999 avverso la sentenza del 16/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nei confronti di Lemzoudi Badr e Kamy Ilias, imputati del reato di cui agli artt. 110, 583-quinquies e 585 cod. pen. ai danni di Hamza Ben Gady.

2. Contro la sentenza di cui sopra gli imputati hanno presentato — a mezzo del sostituto processuale del difensore di fiducia — due distinti ricorsi, che possono essere sintetizzati unitariamente essendo del tutto sovrapponibili. L'unico motivo di entrambi i ricorsi lamenta mancanza della motivazione, giacché il Giudice del patteggiamento si sarebbe limitato a considerare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili in quanto le generiche e ondivaghe affermazioni dei ricorrenti, non consentono neanche di riferire le doglianze ad uno dei suddetti temi.

2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente aola Borrelli M si cilelli \CQ9- CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA18