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Sentenza — n. 19529/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for civil damages after acquittal due to prescription, allowing appellate court to award compensation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Carmela Petrocelli's appeal against a Second Instance judgment that awarded civil damages despite acquittal by prescription. While the appellant argued the appeal lacked specificity and the appellate court erred in awarding damages without a prior conviction, the court found the civil parties' appeal sufficiently specific regarding the need for civil rulings. The court held that the appellate judge correctly exercised power under Article 576 to award damages even after declaring the crime extinguished, provided the civil party actively appealed the acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 576 cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.; The appellate court may award civil damages upon declaring a crime extinguished by prescription if the civil party appeals the acquittal, as this constitutes a specific interest in obtaining a virtual finding of criminal responsibility for civil purposes.

Parole chiave

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civil damages after acquittal prescription of criminal offense specificity of cassation appeal civil party appeal rights appellate court powers risarcimento per errore giudiziario risarcimento del danno civile condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 576 cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 578 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 491 cod. pen
Con sentenza del 22/12/2020 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Carmela Petrocelli, in relazione al reato di cui all'art. 491 cod.
art. 576 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep.
Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 (Negri)
Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 (Massaria)
Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015
Sez. 4, n. 33778 del 20/06/2017
Sez. 4, n. 33778 del 20/06/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETROCELLI CARMELA nato a NAPOLI il 23/12/1946 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/12/2020 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Carmela Petrocelli, in relazione al reato di cui all'art. 491 cod. pen., dal quale era stata assolta in primo grado, per essere il reato nel frattempo estintosi per prescrizione, con condanna della prima al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separata sede.

2. Nell'interesse della Petrocelli è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art.578 cod. proc. pen. per essere stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e la mancanza di una sentenza di condanna in primo grado. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 581 e 576 cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello fornito una risposta effettiva alla censura di inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili, in quanto privo dell'esplicita enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata e caratterizzato, quanto all'impugnazione dell'Ercolano, da una richiesta di emissione di sentenza di condanna dell'imputata.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Logicamente preliminare è il secondo motivo del ricorso, perché, per effetto della pronuncia adottata dalla Corte d'appello, l'interesse dell'imputata ad impugnare si misura in relazione alle statuizioni civili che, secondo la tesi prospettata, non avrebbero potuto essere adottate in dipendenza dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione delle parti civili.

La censura è infondata. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di , specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

D'altra parte, l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili. (Sez. 4, n. 29154 del 14/03/2018, Rv. 272976 - 01), ossia qualora il riferimento agli effetti civili che vuole conseguire possa desumersi anche implicitamente dai motivi, laddove da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata (Sez. 4, n. 41184 del 12/07/2012, Rv. 253948 - 01; Sez. 6, n. 29235 del 18/05/2010, Rv. 248205 - 01, sulla scia di Sez.

U, n. 6509 del 20/12/2012 - dep. 08/02/2013, Colucci, Rv. 254130 - 01). In questa cornice si rileva:

a) che l'appello della parte civile Ercolano, dopo avere criticato analiticamente la valutazione delle prove operata dal primo giudice e avere censurato la decisione di primo grado, conclude perché venga emessa «sentenza di condanna per avere commesso il fatto», ossia espressione certamente idonea a rivelare l'effetto utile perseguito: l'accertamento della responsabilità dell'imputata, in vista delle statuizioni civili;

b) l'appello delle parti Allocca e Caputo sviluppa una critica analitica alla decisione impugnata e chiede «riformare la sentenza e dichiarare la penale responsabilità dell'imputata; determinare le statuizioni agli effetti civili conseguenti», nell'intestazione, e al termine dell'atto ancora più chiaramente la «riforma della sentenza e le conseguenti statuizioni civili»: anche in questo caso, sono presenti i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione.

2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Come da tempo rilevato dalle sezioni unite, il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez.

U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918 - 01; sulla stessa linea di pensiero, sia pure ad altri fini, si muove la conclusione di Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 01, secondo la quale la parte civile non solo è legittimata ad appellare la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, derivando una tale legittimazione direttamente dalla previsione dell'art. 576, ma è anche portatrice di un concreto interesse a detta impugnazione, attesa la finalità, perseguita attraverso la doglianza mossa in ordine ad una erronea affermazione di intervenuta prescrizione, ad ottenere il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione, sia pure solo "virtuale" perché valorizzabile ai soli fini delle statuizioni civili, di responsabilità penale dell'imputato).

Le pronunce invocate dal ricorrente non sono conferenti. È esatto che è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata, in sede di appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado ha riformato, su impugnazione del P.M., la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Rv. 263015 - 01;

Sez. 4, n. 33778 del 20/06/2017, Rv. 270992 - 01). Ma è anche vero che siffatta conclusione scaturisce dalla mancata impugnazione, nei casi di specie, ad opera della parte civile, che, al contrario, nel presente procedimento, è stata proposta.

3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/04/2022 Il Co liere estensore Il Presidente pe D Gerardo Sab