Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague grounds lacking specific correlation with appellate sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were vague and generic rather than specific. The appellant claimed the appellate court failed to adequately justify the length of accessory penalties, but the lower court had provided a reasoned assessment based on the extent of documentary fraud and the repetition of offenses. The court ruled that the appeal lacked the necessary factual correlation with the sentencing rationale, rendering it inadmissible under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 216, ultimo comma, legge fall.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are vague and generic, lacking the necessary correlation with the reasons underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTUNA MARIO nato a CEPRANO il 01/09/1944 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva condannato Mario Fortuna per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta da reato societario in relazione alla società Euro Cos. PA. S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 9 novembre 2011, reato di cui Fortuna è stato chiamato a rispondere quale amministratore di diritto e poi di fatto. La riforma in appello è consistita nella rimodulazione in mitius delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. ad anni quattro.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., che avrebbe dovuto essere più contenuta, valutando sia gli elementi a carico che quelli a discarico. La piena realizzazione della finalità di prevenzione speciale propria delle pene accessorie avrebbe richiesto una loro modulazione personalizzata e motivata, che era mancata del tutto.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rimarcando che i motivi proposti sono infondati e in fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile dal momento che è affidato a considerazioni vaghe e generiche, mentre la Corte di appello, nel dare conto della quantificazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. dopo la sentenza della Consulta n. 222 del 2018, non ha affatto omesso di motivare. Ed invero, nella sentenza impugnata, si apprezza una motivazione effettiva circa la durata delle pene accessorie in parola (peraltro pari a quella della pena principale), legata all'entità della carenza documentale accertata ed alla ripetizione delle condotte di cui al capo C), circostanze su cui il ricorso non ha speso considerazioni specifiche. A questo riguardo, va ricordato come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Borrelli CORTE DI CASSAZIONE DEPOSI