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Sentenza — n. 19514/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction due to defendant's death extinguishing criminal liability under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19514/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance conviction without remand because the defendant died after the appeal was filed. The lower court had confirmed guilt for document forgery and escape from home detention, but the prosecutor argued the appeal was inadmissible. The court ruled that death extinguishes criminal liability and, since the trial process was concluded, the judgment must be voided rather than dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 620, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 81, cod. pen.: The death of the accused occurring after the filing of the cassation appeal extinguishes criminal liability, necessitating the annulment of the judgment without remand as the procedural relationship is exhausted.

Parole chiave

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extinction of crime by death annulment without remand cassation appeal inadmissibility criminal liability termination procedural exhaustion principle atto di morte dichiarazione di scomparsa disposizione a causa di morte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 620, lett. a), cod. proc. pen.
avverso sentenza di assoluzione dell'imputato medio tempore deceduto) - appare preferibile la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, Sez.
Art. 81, cod. pen.
- violazione dell'art. 81, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23906 del 12/5/2016
(Sez. 5, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv.
Sez. 1, n. 24507 del 9/6/2010
267384; Sez. 1, n. 24507 del 9/6/2010, Lombardo, Rv.
Sez. U, n. 30 del 25/10/2000
Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011
217245; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv.
Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010
249612); dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 36524 del 26/06/2008
247790; Sez. 4, Sentenza n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORENZETTI CARLO nato a ROMA il 08/10/1936 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Luigi Vincenzo, nel senso dell'estinzione del reato per morte dell'imputato

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 22/02/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 02/12/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Roma aveva dichiarato Carlo Lorenzetti responsabile dei reati di evasione dagli arresti domiciliari e di formazione e documentazione di documenti validi per l'espatrio contraffatti e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 1.2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione Carlo Lorenzetti, attraverso il difensore Avv. Lugi Vincenzo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in quanto erroneamente è stata ritenuta la continuazione con riguardo alla detenzione di ciascuno dei tre documenti contraffatti. 1.3.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1.4. Per il ricorrente, l'Avv. Luigi Vincenzo ha trasmesso la constatazione di decesso dell'imputato, certificata da personale del servizio 18. E' stata, quindi, successivamente acquisita d'ufficio certificazione (da anagrafe.verfichepa@pec.comune.roma.it ) attestante la morte dell'imputato avvenuta il 09/11/2021, a Labico, sicché, poiché la morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna determina l'estinzione dei reati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per morte dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I reati sono estinti per morte dell'imputato, sicchè la sentenza deve essere annullata senza rinvio.

2. Deve evidenziarsi in proposito, infatti, che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 9/6/2010, Lombardo, Rv. 247790).Il Collegio rammenta che, pur essendosi registrate in passato, nella giurisprudenza di legittimità, l'uso di diverse formule di dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612); dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782, in una ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione dell'imputato medio tempore deceduto) - appare preferibile la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 4, Sentenza n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata per essere i reati estinti per morte dell'imputato. Così deciso il 06/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio G5do Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN