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Sentenza — n. 19509/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as indult law is penal, not extrapenal, regarding accessory punishments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19509/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that a 2006 amnesty law failed to cover accessory punishments like business ineligibility, claiming ignorance of this legal nuance. The court rejected this, ruling that the amnesty law is a penal norm rather than extrapenal, meaning it cannot be used to challenge the application of accessory penalties.

Regesto Legislator

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Art. 174 cod. pen.; Art. 5 cod. pen.; The amnesty decree is a penal norm, not extrapenal, and therefore does not allow for error on extrapenal grounds when accessory punishments remain unaffected.

Parole chiave

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amnesty law accessory punishments penal norm extrapenal error business ineligibility cassation appeal procedural costs attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 174 cod. pen.
Secondo la disposizione generale di cui all'art. 174 cod. pen., infatti, l'indulto condona, in tutto o in parte, la pena e, salvo che il decreto non disponga altrimenti, non estingue le pene accessorie.
Art. 5 cod. pen.
E' evidente, dunque, che non possa farsi discorso di norma extrapenale, ma di un combinato disposto di norme, dirette alla delineazione dell'istituto dell'indulto, che incide sull'apparato sanzionatorio penale, per cui trova piena esplicazione la regola generale di cui all'art. 5 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I.
I. 31 luglio 2006, n. 241
I. 23 giugno 2017, n. 103
art. 174 cod. pen
Secondo la disposizione generale di cui all'art. 174 cod. pen., infatti, l'indulto condona, in tutto o in parte, la pena e, salvo che il decreto non disponga altrimenti, non estingue le pene accessorie.
art. 5 cod. pen
E' evidente, dunque, che non possa farsi discorso di norma extrapenale, ma di un combinato disposto di norme, dirette alla delineazione dell'istituto dell'indulto, che incide sull'apparato sanzionatorio penale, per cui trova piena esplicazione la regola generale di cui all'art. 5 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARI ROBERTO ANGELO RICCARDO nato a TORTONA il 01/10/1945 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 novembre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia con la quale Roberto Angelo Riccardo Ferrari era stato condannato per i reati di cui agli artt. 220 e 234 legge fall. In particolare, per ciò che rileva ai fini dell'impugnativa sub iudice, l'imputato è stato condannato per avere esercitato attività imprenditoriale nonostante fosse a tanto inabilitato giusta precedente sentenza di condanna e provvedimento di esecuzione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, che lamenta violazione dell'art. 47, ultimo comma, cod. pen. perché, come sostenuto nell'atto di appello, Ferrari ignorava che il provvedimento di indulto ex I. 241 del 2006 a suo tempo applicato alla condanna non si estendesse alle pene accessorie, come quella, appunto, che lo inabilitava all'esercizio di un'impresa commerciale per dieci anni.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, siccome manifestamente infondato, in quanto la natura della norma sull'indulto, trattandosi di istituto incidente sul concetto e sulla funzione della "pena", esclude che possa parlarsi nel caso di esame di errore su norma extrapenale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, come condivisibilmente sostenuto dal Procuratore generale presso questa Corte nelle sue conclusioni, la norma sull'indulto non è una norma extrapenale, ma è una norma penale. Secondo la disposizione generale di cui all'art. 174 cod. pen., infatti, l'indulto condona, in tutto o in parte, la pena e, salvo che il decreto non disponga altrimenti, non estingue le pene accessorie. Nel caso di specie, la legge cui si riferisce il ricorrente — la I. 31 luglio 2006, n. 241 — non ha fatto altro che stabilire, in attuazione della disposizione generale, le condizioni per la concessione dell'indulto, stabilendo il quantum di condono, la data entro la quale i reati dovevano essere stati commessi, le esclusioni e le cause di revoca, così completando il precetto normativo codicistico, senza prevedere alcuna incidenza della normativa sulle pene accessorie.

E' evidente, dunque, che non possa farsi discorso di norma extrapenale, ma di un combinato disposto di norme, dirette alla delineazione dell'istituto dell'indulto, che incide sull'apparato sanzionatorio penale, per cui trova piena esplicazione la regola generale di cui all'art. 5 cod. pen.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/4/2022. Il Presidente Il Consigliere estensore Gerjtl9 S9beone Paola Borrelli j ‘9.7 .-?S)S5L CORTE Di CASSAZIONE NALE V SEZIONE PE E