Sentenza — n. 19216/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 ottobre 2020 dal Tribunale di Catanzaro, che ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di Riccardo Antonio Sciumbata, tratto a giudizio per rispondere del reato di minaccia aggravata ai sensi del comma 2 dell'art. 612 e dell'art. 339 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 339 cod. pen, art. 612 cod. pen; Sentenza — n. 19216/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, che ha dedotto violazione di legge in quanto la sentenza di non doversi procedere era stata pronunziata nonostante il reato di cui era chiamato a rispondere Sciumbata (il reato di cui all'art. 612, comma 2 in relazione all'art. 339 cod. pen.) fosse procedibile di ufficio siccome la minaccia era stata commessa con un'arma (un'accetta). Precisa la parte pubblica ricorrente che la riforma di cui all'art. 1, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: SCIUMBATA RICCARDO ANTONIO nato a CATANZARO il 24/06/1996 avverso la sentenza del 12/10/2020 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) ed alla posizione di Sciunnbata Riccardo Antonio e rimettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 ottobre 2020 dal Tribunale di Catanzaro, che ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di Riccardo Antonio Sciumbata, tratto a giudizio per rispondere del reato di minaccia aggravata ai sensi del comma 2 dell'art. 612 e dell'art. 339 cod. pen.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, che ha dedotto violazione di legge in quanto la sentenza di non doversi procedere era stata pronunziata nonostante il reato di cui era chiamato a rispondere Sciumbata (il reato di cui all'art. 612, comma 2 in relazione all'art. 339 cod. pen.) fosse procedibile di ufficio siccome la minaccia era stata commessa con un'arma (un'accetta). Precisa la parte pubblica ricorrente che la riforma di cui all'art. 1, comma 1, lett.
a) e b) d.lgs 10 aprile 2018, n. 36 aveva sì reso procedibile a querela di parte la minaccia grave, ma non quella aggravata ex art. 339 cod. pen., come quella attuata con armi.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato m di cui al capo B) — procedibile di ufficio ex art. 339 cod. pen. — ed alla posizione di Sciumbata Riccardo Antonio e rimettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso.
4. L'Avv. Giovanni SCHINEA, per il ricorrente, ha trasmesso conclusioni scritte il 2.4.22, quindi senza il rispetto del termine di cui all'art. 23, comma 8 di 137 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in quanto l'attuale testo normativo dell'art. 612 cod. pen., pur a seguito delle modifiche subite ex d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36, prevede che si proceda di ufficio quando la minaccia è attuata nei modi indicati dall'art.339 cod. pen., tra i quali rientra l'utilizzo di armi. Ne consegue che, poiché la contestazione mossa a Sciumbata vedeva quest'ultimo imputato del reato di cui all'art. 612, comma 2, in relazione all'art. 339 cod. pen. e il capo di imputazione reca l'indicazione dell'utilizzo di un'accetta, la fattispecie è procedibile di ufficio, donde l'intervenuta remissione di querela non poteva avere effetti estintivi. Per questi motivi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per il giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere