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Sentenza — n. 19205/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19205/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19205/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 marzo 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Verona, che ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di Fira Daniel Onut e Ionele Ionut, tratti a giudizio per rispondere di furto aggravato ex artt. 61, n. 5 e 625, nn.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19205/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, che ha lamentato l'erroneità del calcolo effettuato, siccome aveva trascurato che il termine ordinario di prescrizione, dovuto alla presenza di più aggravanti, era di anni dieci e quello massimo di anni dodici e mesi sei e non di anni sette e mesi sei come affermato in sentenza.

Parole chiave

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proroga del termine proroga della carcerazione preventiva termine calcolato a ore aggravamento della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale violazione del principio di celerità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: FIRA DANIEL ONUT nato il 12/05/1988 IONELE IONUT nato il 02/05/1981 avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Giudice a quo per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 marzo 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Verona, che ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di Fira Daniel Onut e Ionele Ionut, tratti a giudizio per rispondere di furto aggravato ex artt. 61, n. 5 e 625, nn.

2) e 5) cod. pen..

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, che ha lamentato l'erroneità del calcolo effettuato, siccome aveva trascurato che il termine ordinario di prescrizione, dovuto alla presenza di più aggravanti, era di anni dieci e quello massimo di anni dodici e mesi sei e non di anni sette e mesi sei come affermato in sentenza.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, si è detto d'accordo con il Procuratore generale distrettuale ed ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame. Il reato è stato commesso l'11 maggio 2012 e, da quella data, va computato il termine decennale di prescrizione calcolato facendo riferimento al massimo edittale della pena detentiva del furto pluriaggravato di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen., che è pari a dieci anni; a quella pena va poi aggiunto, quale aumento per la sospensione, un quarto, per giungere a dodici anni e sei mesi, termine non ancora decorso. L'errore in cui è incorso il Giudice monocratico è quello di non avere considerato che l'art. 157, comma 2, cod. pen. prevede che le circostanze aggravanti ad effetto speciale, come quelle in discorso, vanno computate nel loro aumento massimo ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Borrelli Gerartlo §abeone (\ ?Q31- 0112A23T- COVATE DI CASSAZIONE DEPOSIIA1P, IN CANCELLERIA sevoNe P