Cassation court annuls first-instance sentence for imposing a final penalty lower than the absolute statutory minimum for continued theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a first-instance judgment sentencing Niass Ibrahima for continued theft, arguing the final penalty violated the absolute minimums set by law. The court found the trial judge applied reductions exceeding one-third of the statutory base, resulting in a sentence below the legally irrevocable floor. Consequently, the cassation court annulled the sentence and remanded the case for a new examination to ensure the penalty meets statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 25 Cost.; When statutory minimums for continued offenses are reduced by generic mitigating circumstances, the final penalty cannot fall below the absolute minimum irrevocable; sentences below this threshold are void and must be remanded for recalculation.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: NIASS IBRAHIMA nato il 11/11/1983 avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udh il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO c5 ha concluso chiedendo ce, u(21.tó il difensore A-•02/C ce-t,t/et,9 o ek.,'Az,—)b
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello c.P Venezia, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 8 Febbraio 2021 nei confronti di Niass Ibrahima, condannato, previa riqualificazione del fatto in furto semplice, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione ed 80,00 C di multa, con i doppi benefici di legge. Deduce con un unico motivo la violazione di legge in relazione all'art. 25 della Costituzione per la errata determinazione della pena finale inflitta all'imputato. Si contesta in particolare l'errato calcolo della pena nel senso che risulta illegittimamente determinata la pena finale di mesi due di reclusione ed euro 80 di multa per un reato di furto semplice, contestato come continuato, dopo la riduzione per le attenuanti generiche.
II ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; il il difensore dell'imputato ha chiesto rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I, Premesso che il ricorso proposto dal Procuratore Generale, che deve ritenersi proposto ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen. e non per saltum, è ammissibile trattandosi di impugnazione afferente la determinazione della pena contenuta nella pronuncia di primo grado, ovvero sentenza non appellabile ai sensi dell'art. 593 comma 1 del codice di rito, che Azsm~1., prevede la possibilità di appellare solo in caso di pena di specir0'," si osserva che esso è fondato. Invero, la cornice edittale di cui all'art. 624 cod. pen. prevede la pena da mesi sei a tre anni di reclusione e da 154 C a 516 C di multa, laddove il tribunale per giungere alla pena finale di mesi 2 di reclusione e di euro 80 di multa ha evidentemente effettuato una riduzione superiore al terzo del minimo della pena base per le generiche, sicché la pena erogata in concreto è inferiore alla pena minima in assoluto irrogabile - in caso di concessione delle attenuanti generiche - pari a mesi quattro di reclusione ed euro 103.
In motivazione, invero, non si dà neppure adeguatamente conto delle riduzioni operate, in essa viene indicata come pena base quella di mesi nove di reclusione e di euro 150 di multa (già inferiore al minimo edittale) e poi viene effettuata una prima riduzione per le attenuanti generiche a mesi sei di reclusione ed euro 120 di multa, per poi darsi atto di un'ulteriore riduzione di cui si dà direttamente conto in dispositivo in cui l'imputato è condannato - senza peraltro dirsi alcunchè in ordine alla continuazione - alla pena, finale, di mesi due di reclusione e di euro 80 di multa; pena che, quanto alla detentiva, sarebbe comunque determinata in misura eccedente la ulteriore riduzione - di un terzo ma in realtà non è specificato - indicata in motivazione. 4 Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente nata Sessa sc?„_ o GerprilSreone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN