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Sentenza — n. 19195/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for attempted theft, ruling arguments lack specificity and contradict court findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19195/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a second-instance conviction for attempted aggravated theft. The appellant argued for contradiction and illogical reasoning regarding the recovery of hidden electronic goods, but the court found these claims lacked specific factual grounding. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was coherent and the appellant's assertions directly contradicted established evidence without sufficient proof.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the grounds lack specific factual support and contradict the established facts of the lower court's judgment without demonstrating a violation of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds contradiction of evidence attempted theft aggravated procedural dismissal imputazione di furto occultamento di beni contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
Art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv.
I. 18/12/2020, n. 176
con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALLE GAETANO nato a TORINO il 28/06/1973 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, il quale ha concluso per IPnammissibilità del ricorso letta la memoria difensiva Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Gaetano Valle è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/07/2020 con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il tentato furto aggravato di quattro confezioni di materiale elettronico.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e una memoria nell'interesse dell'imputato.

3. Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova quanto al riconoscimento dell'imputato, è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che i giudici di merito hanno fondato la responsabilità del Valle sul fatto, da considerare in termini unitari di stringente logicità, che, alla luce delle indicazioni fornite dall'addetto alla sicurezza, i carabinieri avevano fermato l'odierno ricorrente, recuperando la merce che aveva occultato sotto la maglia.

4. Il secondo motivo, con il quale si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, mancanza di motivazione nonché travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., è, del pari, inammissibile:

a) per manifesta infondatezza, quanto alla dedotta carenza di motivazione, posto che la Corte territoriale ha diffusamente esaminato le censure svolte nell'interesse dell'imputato;

b) per assenza di specificità nel resto, poiché insiste assertivamente nel ritenere, nonostante le contrarie risultanze valorizzate dalla sentenza impugnata (in particolare, si tratta proprio della deposizione del teste Canese che aveva riferito di avere consegnato la merce, ormai invendibile, per lo smaltimento), che l'imputato avrebbe semplicemente rimosso una placca adesiva situata sulla confezione senza rendere invendibili gli articoli.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere ténsore Il Pres n e Enrico Vittorio Stanislao Scarlini ZO CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CAN