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Sentenza — n. 19194/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of examination and insufficient evidence for aggravated theft of electricity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19194/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Tomaselli inadmissible for lack of procedural standing and manifest unfoundedness. The appellant argued that the trial judge failed to examine him despite his request and relied solely on utility bill registration without proving his residence. The court ruled that the appellant tacitly waived the examination objection by not raising it during final conclusions and that the utility bill registration was a rational basis for inferring illegal use of the property.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to raise procedural objections during the formulation of final conclusions, constituting a tacit waiver, and if the appeal lacks specific grounds or is manifestly unfounded based on evidence already established in the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal tacit waiver of objection procedural default manifest unfoundedness lack of specificity utility bill evidence costs of appeal circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse del Tomaselli è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse del Tomaselli è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8434 del 21/01/2020
Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015
278390 - 01; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI GAETANO nato a MISTERBIANCO il 10/09/1953 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, il quale ha concluso per liAnammissibilità del ricorso z Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24/11/2020 la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Gaetano Tomaselli alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. Nell'interesse del Tomaselli è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla mancata assunzione dell'esame dell'imputato, pure ammesso all'esito delle richieste istruttorie. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per avere i giudici di merito attribuito al fatto all'imputato sulla base della mera intestazione formale della fornitura e senza che emergesse, se non in termini meramente congetturali, il fatto che il Tomaselli risiedesse presso l'abitazione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In linea generale, infatti, laddove il giudice dichiari la chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza procedere all'assunzione di una prova ammessa, il vizio deve essere eccepito, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, configurandosi altrimenti una rinuncia tacita alla richiesta (v., ad es., pur in relazione a diverso mezzo di prova, Sez. 5, n. 8434 del 21/01/2020, Rv. 278390 - 01; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rv. 263210 - 0) Nel caso di specie, dopo il provvedimento di chiusura dell'istruttoria, nessuna eccezione risulta essere stata proposta, come si desume dall'esame degli atti cui questa Corte ha accesso in dipendenza della natura processuale del vizio.

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che l'intestazione della fornitura rappresenta un dato razionalmente ritenuto espressivo dell'interesse ai risultati illeciti della manomissione - da chiunque eseguita -, laddove in sede di merito non risulta essere mai stato posto in discussione che l'intestazione si giustificasse in relazione all'utilizzazione dell'immobile da parte dell'imputato che, nell'atto di appello, risultava anche presente all'accertamento del verificatore.3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente eppe De Marzo Enrico Vittorio Stanislao Scarlini CORTE DI V SEZIONE PENALE CASSAZIONE DEPOSITATA