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Sentenza — n. 19184/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against fraud conviction, ruling curator's negligence opinions irrelevant to criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19184/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellants argued that the appellate court failed to prove criminal intent (dolo) and ignored the curator's assessment of negligence. The court rejected these claims, establishing that a curator's technical evaluation of negligence does not negate the subjective element of fraud, which only requires awareness of potential harm to creditors.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), cod. proc. pen.; The court's assessment of a curator's technical report on negligence is irrelevant to proving the subjective element of fraud, which requires only awareness of potential harm to creditors.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy criminal intent curator negligence inadmissible appeal subjective element abbandono del procedimento per truffa reati contro il patrimonio bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., deducono la contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza in relazione alla contestata bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui difetterebbero gli elementi costitutivi e, in particolare, il dolo.
Art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 164, comma quarto, cod. pen.
Il De Carolis, infatti, risulta avere già fruito per ben due volte di tale beneficio per cui, la Corte si è limitata a richiamare il disposto di cui all'art. 164, comma quarto, cod.
Art. 163, cod. pen.
che, consentendo la concessione del beneficio per la seconda volta solo nel caso in cui la pena da infliggersi, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.
Art. 167, cod. pen.
Le contestazioni svolte dal ricorrente sono poi del tutto generiche e inconferenti in quanto non considerano che «l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod.
art 167 cod. pen
Le contestazioni svolte dal ricorrente sono poi del tutto generiche e inconferenti in quanto non considerano che «l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod.
art. 163 cod. pen
che, consentendo la concessione del beneficio per la seconda volta solo nel caso in cui la pena da infliggersi, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014
Rebuffo, Rv. 261739
51715 del 05/11/2014; Rebuffo, Rv. 261739; Sez.
Sez. 5, n. 9807 del 13/02/2006
261739; Sez. 5, n. 9807 del 13/02/2006, Caimmi, Rv.
Caimmi, Rv. 234232
9807 del 13/02/2006, Caimmi, Rv. 234232).
Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019
non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena» (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem El Mostafa, Rv.
Mkarrem El Mostafa, Rv. 277457
47647 del 18/04/2019, Mkarrem El Mostafa, Rv. 277457; Sez.
Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008
277457; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv.
Gambera, Rv. 241685
43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 241685).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da De Carolis Agostino, nato a Terracina (Lt), in data 8/8/1970 Rossi Annarita, nata a Terracina (Lt), in data 26/8/1975 Avverso la sentenza del 12/3/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 12 marzo 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina del 3 novembre 2014, ha assolto Trulli Silvana, amministratrice formale della società fallita, dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché il fatto non sussiste; ha dichiarato non doversi procedersi nei confronti di tutti gli imputati per il reato di bancarotta semplice documentale perché prescritto e ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nei confronti degli odierni ricorrenti quali amministratori di fatto della fallita Immobiliare La Fiora s.r.l.

2. Propongono ricorsi per cassazione, a mezzo di un unico difensore di fiducia, avv.to Massimiliano Cesare Fornari, Agostino De Carolis e Annarita Rossi articolando entrambi due comuni motivi e il solo De Carolis un terzo motivo.

3. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., deducono la contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza in relazione alla contestata bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui difetterebbero gli elementi costitutivi e, in particolare, il dolo. Tale situazione imporrebbe, ad avviso dei ricorrenti, l'assoluzione, quantomeno a norma dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., o la derubricazione del fatto in bancarotta semplice punibile anche a titolo di colpa. Rilevano che su tale questione la Corte d'appello è rimasta silente e non ha correttamente valutato gli atti acquisiti e, in particolare, le valutazioni del curatore contenute nella sua relazione là dove afferma «che i fatti accertati dallo scrivente danno la sensazione dell'assoluta inadeguatezza dei soggetti che tenevano il timone dell'impresa.

Un fallimento, dunque, attribuibile alla colpa di chi ha amministrato, da intendersi sia quanto a negligenza e imprudenza, quanto soprattutto ad imperizia». Contestano, inoltre, la ritenuta titolarità della qualifica di amministratori di fatto.

4. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), cod. proc. pen., lamentano l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

5. Con il terzo motivo, proposto dal solo De Carolis a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c) ed e), cod. proc. pen., deduce il ricorrente che gli è stata negata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per avere già fruito per ben due volte della sospensione condizionale della pena senza specificare, però, di quali condanne si sia trattato e se tra esse fosse intercorso il termine di cinque anni che, a norma dell'art 167 cod. pen., comporta l'estinzione del reato. )L

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili.

2. Il primo motivo è privo di specificità in quanto meramente reiterativo di doglianze già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte d'appello. 2.1. Preliminarmente deve essere affrontata la censura concernente la mancanza di prova della qualità di amministratori di fatto in capo agli imputati. La sentenza impugnata precisa sul punto che la Rossi era all'epoca dei fatti consigliere di amministrazione della società fallita e, quindi, titolare dei poteri di gestione; quanto al De Carolis — cui viene attribuita in primo grado la qualità di amministratore di fatto in considerazione delle risultanze della relazione del curatore e dei rapporti intrattenuti da questo con tutti coloro che hanno avuto contatti con la società — la Corte distrettuale nella sentenza impugnata, in risposta alla censura svolta con il relativo ricorso, precisa che, anche qualora si volesse ritenere l'imputato privo dei poteri di gestione (circostanza a cui la Corte, con sufficiente e logica motivazione, afferma di non credere sulla base dei riscontri probatori la cui lettura alternativa è preclusa in questa sede), emerge pacificamente la sua responsabilità quantomeno come concorrente estraneo.

Con tale motivazione il giudice territoriale ha mostrato di aver fatto buon uso non solo dei principi pacifici nella giurisprudenza di legittimità in argomento, ma, prima ancora, delle regole che disciplinano il concorso di persone nel reato secondo cui concorrono alla consumazione del delitto tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un contributo causale al depauperamento del patrimonio sociale e alla conseguente messa in pericolo delle ragioni creditorie, agendo con la consapevolezza della possibilità della verificazione di siffatto risultato. 2.2.

Ciò precisato, deve rilevarsi che i ricorrenti non si confrontano con la motivazione della Corte distrettuale che, dopo aver ricostruito la vicenda che li vede coinvolti, ha ravvisato, con motivazione puntuale e logica, la loro responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Ed invero, Annarita Rossi e il marito, Agostino De Carolis, sono stati condannati, nelle rispettive qualità, per aver distratto dall'attivo societario un'autovettura e un escavatore. Tale sottrazione risulta pacifica in atti, in quanto, come espressamente affermato nelle conformi sentenze di merito, il veicolo non è stato rinvenuto in sede di inventario e, come ammesso dalla Rossi, era in suo possesso e uso; analoghe considerazioni valgono per il mezzo meccanico, di cui la Rossi era custode per essere stata nominata tale in sede di inventario, che è stato, come da dichiarazioni della stessa, prelevato da lei e dal marito per utilizzarlo in altro cantiere; entrambi i mezzi non sono stati consegnati volutamente e spontaneamente al curatore.

Va in proposito ribadito che la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imprenditore fallito dei beni dell'impresa non rinvenuti e destinati — nella specie, pacificamente, in considerazione delle ammissioni della Rossi — per impieghi estranei all'attività della fallita e, quindi, alla loro funzione di garanzia. Quanto alla censura svolta in punto di accertamento del dolo si ricorda che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte di legittimità, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico;

è sufficiente, pertanto, ai fini della sussistenza di tale elemento psicologico che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (ex multis, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014; Rebuffo, Rv. 261739; Sez. 5, n. 9807 del 13/02/2006, Caimmi, Rv. 234232). Né sul punto possono avere alcun rilievo le mere valutazioni espresse dal curatore che non ha il potere e gli strumenti per qualificare l'elemento psicologico del reato di bancarotta dovendo egli solo "fotografare" i fatti ed esprimere su questi un giudizio eminentemente tecnico.

3. In ordine al secondo motivo di censura, concernente l'omessa motivazione relativa alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale (che non risulta essere stato richiesto già in primo grado essendosi limitato il difensore degli imputati a chiedere il minimo della pena), deve rilevarsi che la questione non ha costituito oggetto di un motivo d'appello e che, pertanto, essa deve considerarsi inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

4. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso svolto nell'esclusivo interesse del De Carolis avendo la Corte distrettuale correttamente e esaustivamente motivato in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il De Carolis, infatti, risulta avere già fruito per ben due volte di tale beneficio per cui, la Corte si è limitata a richiamare il disposto di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen. che, consentendo la concessione del beneficio per la seconda volta solo nel caso in cui la pena da infliggersi, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., indirettamente ne vieta la concessione per una terza volta essendo in tal caso difficilmente prognosticabile un giudizio di ravvedimento.

Le contestazioni svolte dal ricorrente sono poi del tutto generiche e inconferenti in quanto non considerano che «l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena» (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem El Mostafa, Rv. 277457; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 241685).

5. Alla ritenuta inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Mauro Enric