Sentenza — n. 18928/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA MANTIA ROSARIO nato a PALERMO il 07/08/1964 BARTOLONE CARMELO nato a BAGHERIA il 25/04/1957 FLAMIA PIETRO GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/02/1958 DI SALVO LUIGI nato a CONVERSANO il 23/07/1964 VEGA ALESSANDRO nato a PALERMO il 19/01/1976 avverso la sentenza del 04/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. LUIGI ORSI, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il ricorso proposto da La Mantia Rosario; inammissibilità per gli altri.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 522 cod. proc. pen, art. 618 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 42 cod. pen, art. 59 cod. pen; Sentenza — n. 18928/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) che le dichiarazioni del collaboratore Lo Verso erano de relato, dal momento che, essendo egli rimasto in auto, non aveva potuto percepire il contenuto del colloquio tra il Bartolone e il D'Agostino. 3.9. Con il nono motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per avere la Corte d'appello eluso la questione dedotta con l'atto di impugnazione che aveva sottolineato come la determinazione della pena base per il reato ritenuto più grave (quello di cui al capo K) operata dal Tribunale dovesse ritenersi caratterizzata, in assenza di motivazione finalizzata a specificare il metodo di calcolo adottato e la dosimetria della pena, da una violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. 3.10.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA MANTIA ROSARIO nato a PALERMO il 07/08/1964 BARTOLONE CARMELO nato a BAGHERIA il 25/04/1957 FLAMIA PIETRO GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/02/1958 DI SALVO LUIGI nato a CONVERSANO il 23/07/1964 VEGA ALESSANDRO nato a PALERMO il 19/01/1976 avverso la sentenza del 04/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. LUIGI ORSI, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il ricorso proposto da La Mantia Rosario; inammissibilità per gli altri.
L'avvocato VALERIO D'ANTONI fa sue le richieste del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni, alle quali si riObrta, a.oche per gli avvocati ETTORE BARCELLONA, SALVATORE FORELLO, FABIO VANELLA, CARADONNA SALVATORE dei quali è sostituto processuale; L'avvocato FRANCESCA GIANSANTE, quale sostituto processuale dell'avvocato GAETANO FABIO LANFRANCA, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avvocato FAUSTO MARIA AMATO chiede il rigetto dei ricorsi; deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato ANTONIO TURRISI, difensore di Vega Alessandro, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
L'avvocato GIOVANNI DI TRAPANI, difensore di Vega Alessandro, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato VINCENZO PILLITTERI quale sostituto processuale degli avvocati SALVATORE PRIOLA, difensore di Di Salvo Luigi e ROSALIA ZARCONE, difensore di Flamia Pietro Giuseppe, si riporta ai motivi di ricorso; quale codifensore di Bartolomeo Carmelo, unitamente all'avvocato SALVATORE PRIOLA, insiste per l'accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 04/05/2020 la Corte d'appello di Palermo A) ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità:
Al) di Carmelo Bartolone, in relazione ai reati di cui ai capi K, Q2, R2, V2; A2) di Luigi Di Salvo, in relazione al reato di cui al capo W2; A3) di Pietro Giuseppe Flamia, in relazione ai reati di cui al capo A, esclusa l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 416-bis, cod. pen., nonché ai capi B2 e F2; A4) di Alessandro Vega, in relazione al reato di cui al capo R2; B) in parziale riforma della decisione di primo grado, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale, ha dichiarato: B1) Carmelo Bartolone colpevole dei reati di cui ai capi U2 e S3, provvedendo a rideterminare la pena inflitta; 132) Rosario La Mantia colpevole del reato di cui al capo K4), applicando le conseguenti pene, principale e accessorie.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione nell'interesse del Bartolone, del Flamia, del Di Salvo, del Vega e del La Mantia, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso Bartolone 3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 568, comma 3, 570, 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., 166 disp. att. cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all'ordinanza emessa in data 24/06/2019, richiamata in sentenza. Rileva il ricorrente che, coerentemente all'obiettivo perseguito dall'art. 1, comma 84 della I. 23/06/2017, n. 103 di riduzione «dell'area soggettiva dell'appello della parte pubblica», l'art. 3, comma 1, del d.
Igs. 06/02/2018, n. 11, ha attribuito al Procuratore generale la legittimazione a proporre appello soltanto nei casi di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica. D'altra parte, all'art. 570, comma 1, del codice di rito deve essere riconosciuta natura di norma meramente ricognitiva e non attributiva del potere di impugnazione, come è confermato dalle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione e dei provvedimenti emessi dal Tribunale della libertà.
Invocando i risultati interpretativi di Sez. 5, n. 30906 del 08/10/2020, Simola, non massimata, che si collocano nel solco di Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020, Faye Fallou, Rv. 279075 - O e Sez. 5, n. 33129 del 28/10/2020, Singh Kulwinder, non massimata, il ricorrente conclude, pertanto, nel senso della inammissibilità dell'appello del Procuratore generale, in assenza di prova dell'acquiescenza del Procuratore della Repubblica.3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., per avere i giudici di merito ritenuto che fosse stata contestata al Bartolone, per ciascuno dei reati attribuitigli, la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., sebbene i capi di imputazione si limitassero a richiamare l'art. 629, secondo comma, cod. pen., senza riportare, a differenza che per altre circostanze aggravanti (in particolare, quella di cui all'art. 7 del d.l. 13/05/1991, n. 152), in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi normativi e di fatto integranti la fattispecie, al fine di consentire all'imputato di comprendere il significato dell'accusa e di difendersi in conseguenza. 3.3.
Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo K (si tratta di estorsione aggravata -contestata come commessa in concorso con Nicola Lipari e Sergio Rosario Flamia, separatamente giudicati - in danno di Gioacchino Imburgia, amministratore della Eurocostruzioni s.p.a., costretto a versare la somma di 15.000,00 euro per la «messa a posto» di un cantiere in via Maqueda, a Palermo. Si deduce che la sentenza di secondo grado aveva superato le censure che investivano l'attendibilità del collaboratore di giustizia Sergio Flamia e delle dichiarazioni delle persone offese, Imburgia e Gagliano (quanto ai soggetti ai quali le somme sarebbero state versate, all'ammontare e alle modalità del versamento), senza operare un apprezzamento prudente dei dati probatori, ma giungendo ad ipotizzare - in contrasto con la ricostruzione operata dal Tribunale e con travisamento delle risultanze istruttorie una pluralità di episodi estorsivi. 3.4.
Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo Q2 (si tratta di una tentata estorsione aggravata in danno dell'imprenditore edile Francesco Tripoli, contestato come commesso in concorso con persone non individuate con certezza). Deduce il ricorrente che la Corte territoriale, attraverso una illogica valutazione delle prove dichiarative e senza operare una motivata qualificazione dei fatti, aveva trascurato di considerare che non ricorrevano gli elementi costitutivi della fattispecie, dal momento che non era ravvisabile alcuna violenza o minaccia e che lo stesso Francesco Tripoli aveva riconosciuto di non essere a conoscenza che il Bartolone avesse commesso «reati di tipo mafioso»: in tale cornice, l'incontro del tutto casuale ed occasionale coni il Tripoli, la generica richiesta di «denaro per i carcerati» e l'ironico diniego opposto dall'imprenditore non rappresentavano elementi idonei a giustificare l'individuazione della cd. estorsione ambientale.
Si aggiunge che il furto del bobcat subito dal Tripoli non era mai stato contestato al Bartolone ed era evidentemente avvenuto ad opera di ignoti malfattori. 3.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo R2 (si tratta della tentata estorsione aggravata in danno dell'imprenditore edile Giuseppe Mineo, contestata al Bartolone in concorso con Alessandro Vega - nonché con Giorgio Provenzano, Giuseppe Di Fiore e Sergio Rosario Flamia, nei cui confronti si è proceduto separatamente, e di altri soggetti non identificati).
Rileva il ricorrente che la richiesta di pagamento formulata dal Vega trovava la sua lecita causa nelle prestazioni professionali svolte dallo stesso su incarico del socio del Mineo, con la conseguenza che essa, peraltro formulata con toni cordiali, per ammissione dello stesso Mineo, poteva, a tutto voler concedere essere sussunta, in presenza dei necessari presupposti, nel reato di cui all'art.393 cod. pen.: ciò anche con riguardo alla posizione del Bartolone che non aveva perseguito alcuna diversa e ulteriore finalità, secondo le indicazioni della invocata Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03). 3.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al reato di cui al capo V2 (si tratta di una estorsione aggravata contestata in concorso con altri soggetti in danno di Salvatore Molinaro, titolare del Bacio Bar). Si sottolinea che la Corte territoriale ha del tutto trascurato l'apporto dichiarativo del teste Paladino, suocero del Molinaro, il quale aveva riferito:
a) di non avere mai saputo di richieste estorsive indirizzate al genero;
b) di non avere sofferto minacce, esplicite o implicite, dal Bartolone,, che, dopo avere rinnovato la richiesta di soldi per i carcerati, si era allontanato con un saluto e un ringraziamento;
c) che la catena all'esercizio commerciale era stata apposta qualche anno dopo la conversazione con il Bartolone. Il ricorso conclude, pertanto, nel senso che l'imputato si era nella sostanza limitato ad avvertire le persone offese che altri avrebbero potuto richiedere somme di denaro. 3.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo U2 (si tratta della fattispecie estorsiva in danno del commerciante di mobili, Francesco Paolo Padovano), giunta, come detto in principio, per effetto del ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado. Si denuncia:
a) l'assenza di una motivazione rafforzata idonea a superare le dichiarazioni del Padovano, il quale, dinanzi alla Corte d'appello, aveva confermato quanto riferito dinanzi al primo giudice, nel senso c:he la somma di 300,00 euro era stata versata a titolo amicale al Bartolone, dal momento che aveva percepito le difficoltà economiche di quest'ultimo;
b) la genericità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Flamia;
c) l'assenza di un vaglio di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andrea Lombardo, smentito dal proprio genitore. 3.8. Con l'ottavo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo S3 (si tratta della tentata estorsione aggravata, contestata come commessa in concorso con altre persone in danno di Enrico D'Agostino, titolare di un'impresa edile), giunta, come detto in principio, per effetto del ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado. Si rileva:
a) che, secondo quanto esattamente osservato dal giudice di primo grado, doveva essere esclusa l'affermazione di responsabilità, dal momento che la stessa persona offesa aveva negato di avere ricevuto richieste estorsive e che le dichiarazioni collaborative sul fatto specifico della richiesta di denaro avevano natura de relato;
b) che non era dato evincere di quali elementi la Corte d'appello si fosse servita per ritenere accertata la partecipazione del Bartolone ai fatti estorsivi, né quali argomentazioni sostenessero l'attribuzione a quest'ultimo dell'incarico di uccidere il D'Agostino;
c) che le dichiarazioni del collaboratore Lo Verso erano de relato, dal momento che, essendo egli rimasto in auto, non aveva potuto percepire il contenuto del colloquio tra il Bartolone e il D'Agostino. 3.9. Con il nono motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per avere la Corte d'appello eluso la questione dedotta con l'atto di impugnazione che aveva sottolineato come la determinazione della pena base per il reato ritenuto più grave (quello di cui al capo K) operata dal Tribunale dovesse ritenersi caratterizzata, in assenza di motivazione finalizzata a specificare il metodo di calcolo adottato e la dosimetria della pena, da una violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. 3.10.
Con il decimo motivo si lamentano violazione di legge e mancanza di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, anche alla luce dell'insufficienza del mero obiettivo di favorire un singolo appartenente ad un'associazione mafiosa. 3.11 Sono stati presentati, nell'interesse del ricorrente, motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con i quali si insiste nel primo motivo di ricorso, richiamando le conclusioni Sez. 5, n. 30906 del 08/10/2020, non massimata e prospettando, in subordine, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen.
4. Ricorso Flamia 4.1. Con la prima articolazione del motivo di ricorso, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A (si tratta della «famiglia mafiosa di Bagheria»). Ribadita la necessità di dimostrare al tal fine un effettivo contributo dell'imputato alla vita del sodalizio e una compenetrazione organica con quest'ultimo, rileva il ricorso:
a) che il compendio probatorio consta unicamente delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, dal momento che nessuna indagine tecnica ha raggiunto l'imputato;
b) che il giudice di primo grado aveva ritenuto frammentarie le dichiarazioni dei collaboratori, per poi inspiegabilmente qualificarle come concorrenti, finendo persino per trascurare le discordanze tra quanto riferito dal collaboratore Sergio Rosario Flamia, cugino dell'imputato, all'inizio della collaborazione e quanto dichiarato in dibattimento;
c) che, in ogni caso, l'imputato era stato detenuto ininterrottamente dall'08/10/2008 ad oggi, salvo che per un breve periodo nel 2013 (dal gennaio al 13/09/2013);
d) che, in tale contesto, il collaboratore Flamia, il quale aveva rivestito un ruolo apicale nell'associazione, aveva escluso l'intraneità dell'imputato, riferendo di compiti sporadici e marginali, al punto che non era stato in grado di indicare specifici episodi delittuosi che avrebbero coinvolto quest'ultimo;
e) che le dichiarazioni dei restanti collaboratori o provenivano da persone che non facevano parte della famiglia di Bagheria o erano intrinsecamente inverosimili o collidevano con il documentato periodo di detenzione del Flamia;
f) che, peraltro, in più di un'occasione nel corso del processo si era registrata una confusione nelle dichiarazioni tra l'imputato e il cugino Pietro Giovanni;
g) che, in ogni caso, dal narrato dei collaboratori emergeva solo una generica vicinanza dell'imputato alla famiglia mafiosa di Bagheria, mai tradottasi in nulla di concreto;
h) che alle stesse conclusioni si giunge considerando le dichiarazioni dei collaboratori alla luce della delimitazione cronologica della contestazione (da un imprecisato momento iniziale sino al 02/11/2015) da apprezzare in ragione del ricordato periodo di detenzione e dell'assenza di precedenti condanne per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.;
i) che, peraltro, nessun elemento conc:reto è emerso a carico dell'imputato da diverse attività d'indagine. 4.2. Con una seconda articolazione del motivo si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B2 (si tratta della tentata estorsione aggravata in danno di Giuseppe Sciortino, titolare della ditta Edilwork). Si rileva:
a) che già nell'atto di appello si era rivelata una contraddizione tra quanto dichiarato dallo Sciortino nelle s.i.t. e quanto denunciato;
b) che lo Sciortino, peraltro, si era confuso nell'identificazione dell'autore del reato di cui al capo C2 (attribuito all'imputato, poi assolto, e non al già ricordato cugino Giovanni;
c) che gli inquirenti non avevano svolto alcun accertamento sulle celle agganciate dall'utenza mobile dell'imputato, per verificarne la presenza o non nel luogo del delitto;
d) che comunque la frase attribuita al Flamia non aveva avuto alcuna efficacia intimidatoria, visto che lo Sciortino - alla luce di preesistenti accordi con l'associazione mafiosa, dei quali aveva riferito il collaboratore Gennaro Vincenzo - non aveva esitato ad allontanare l'imputato. 4.3. Con la terza articolazione del motivo si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilil:à per il reato di cui al capo F2 (si tratta della tentata estorsione in danno di Gregorio Bartolone, per indurlo a raggiungere un accordo transattivo con un creditore, Rosario Mutolo).
Si torna a ribadire in ricorso quanto già sottolineato nell'atto di appello, ossia l'inverosimiglianza delle dichiarazioni del Bartolone (indicato dal collaboratore Stefano Lo Verso come soggetto inaffidabile, vicino ad ambienti criminali e colluso rispetto ad attività illecite), anche con riguardo al fatto che l'imputato, collocato dal cugino collaboratore, come sopra detto, ai margini della famiglia, potesse essersi presentato al Bartolone stesso come capo della consorteria di Bagheria. 4.4. Con la quarta articolazione del motivo si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena, rilevando:
a) che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la pena base inflitta per il reato associativo non si attestava sul minimo edittale;
b) che erroneamente si era confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce della pluriennale militanza mafiosa del Flamia, sebbene dalle risultanze probatorie non emergesse la durata dell'asserita partecipazione;
c) che il riconoscimento della circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. era stato argomentato attraverso un generico riferimento al reimpiego del denaro in attività lecite.
5. Ricorso Di Salvo 5.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge, in relazione agli art. 548, comma 2, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Si osserva:
a) che la sentenza della Corte territoriale, dopo la lettura del dispositivo all'udienza del 04/05/2020, era stata depositata il 28/10/2020, non nel termine di novanta giorni indicato ai sensi dell'art. 544, comma 3, del codice di rito, ma nei successivi novanta giorni previsti dal provvedimento di proroga adottato ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.;
b) che l'avviso di deposito della sentenza non era stato notificato al codifensore, Antonino Pagano, che aveva assistito il Di Salvo per tutto il corso del giudizio d'appello, senza che mai fosse stato revocato il mandato.5.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 42 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen., con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo W2 (si tratta di un'estorsione aggravata contestata come commessa, in concorso con altri soggetti - Pietro Liga e Francesco Centineo-, in danno di Giuseppe Alioto e Antonio Crivello, quali gestori della Alimar s.r.1). Si rileva:
a) che il ruolo di «contatto» tra Cosa Nostra e le vittime, attribuito dalla sentenza impugnata al Di Salvo, era smentito sia dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Flamia, sia dalla lettura delle altre prove acquisite in giudizio;
b) che, in effetti, il primo aveva, da un lato, indicato la genesi della disponibilità dell'imputato a richiedere denaro ad altri commercianti del mercato del pesce (ossia, evitare di essere egli stesso destinatario di richieste estorsive: ciò che dimostra la coartazione della volontà del Di Salvo), dall'altro, confermato che, alla fine, non si era «mai concluso nulla tramite lui», in tal modo escludendone il coinvolgimento nell'estorsione;
c) che non era emersa alcuna prova della consapevolezza, da parte dell'imputato, delle intenzioni illecite nutrite dal Centineo nei confronti del Crivello;
d) che i testimoni Crivello e Lampone aveva confermato che il Di Salvo non solo non aveva formulato alcuna richiesta estorsiva, ma era rimasto fisicamente estraneo alla conversazione nel corso della quale la prima era stata formulata. 5.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, per travisamento della prova, sempre con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo W2. Si osserva:
a) che illogicamente la Corte territoriale aveva collegato la conversazione del settembre 2012 (nella quale, secondo il teste Alioto, il Di Salvo gli aveva riferito che c'erano persone di Bagheria che gli volevano parlare) alla richiesta estorsiva da parte del Centineo nel novembre del 2012, dal momento che sempre Alioto - e in ciò viene individuato un primo, lamentato travisamento della prova - aveva escluso che, nella conversazione di settembre, il Di Salvo avesse anche solo lasciato intuire un collegamento tra le persone di Bagheria e le richieste estorsive;
b) che infatti lo stesso Alioto aveva riferito di non avere dato alcun peso alla vicenda;
c) che, del resto, l'estraneità del Di Salvo ad ambienti malavitosi era confermato non solo dalle dichiarazioni dei collaboratori Flamia e Lo Piparo, ma dalla stessa condotta dell'Alioto, il quale, ricevuta la richiesta estorsiva di Centineo, si era rivolto a Paolo Liga;
d) che altro travisamento della prova riguardava la deposizione del teste Lampone, dalla quale emergeva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, che l'imputato - al pari del teste, peraltro - non aveva partecipato alla discussione nella quale era stata formulata la richiesta estorsiva, rimanendo in disparte.5.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena. In particolare, si censura:
a) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'emersione di plurimi elementi positivi (l'assenza di precedenti, l'estraneità dell'imputato al circuito criminale-mafioso, l'obiettivo perseguito, a voler seguire la ricostruzione del Flamia, ossia il fine di non essere egli stesso destinatario di richieste estorsive);
b) l'assunzione una pena base superiore al minimo edittale, senza tenere conto delle peculiarità dell'elemento soggettivo;
c) l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 629, sec:ondo comma, n. 3, cod. pen., alla luce dell'estraneità dell'imputato a Cosa Nostra.
6. Ricorso Vega 6.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo R2 (v. supra sub 3.5). Si lamenta che la Corte d'appello, invece di limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per assenza di motivazione, aveva ritenuto di poter provvedere ad integrarla, in tal modo sostanzialmente abrogando l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., diretta espressione del canone costituzionale di cui all'art. 111, sesto comma, Cost.In via subordinata, si prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art.604 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, sesto comma, Cost., nonché con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, nella parte in cui non prevede che il giudice di secondo grado, nel caso di assenza di motivazione, restituisca gli atti al giudice di primo grado. 6.2.
Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale posto a base dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni della parte civile Giuseppe Mineo, senza fornire una congrua risposta argonnentativa alle criticità sottolineate con l'atto di appello. Al riguardo, si ribadisce:
a) che il Mineo, escusso nel corso delle indagini preliminari, quando ancora Sergio Flamia non aveva iniziato a collaborare con la giustizia, aveva indicato quest'ultimo come mandante di richieste estorsive perpetrate in suo danno, rispettivamente per i lavori edili nel Comune di Castelbuono e quelli concernenti un impianto fotovoltaico nella zona di Vicari;
b) che il Flannia, una volta divenuto collaboratore di giustizia, all'udienza del 05/12/2017 aveva confermato la prima vicenda, ma non la seconda, escludendo persino di conoscere il Vega;
c) che tra gli incontri con il Vega„ che, secondo il Mineo, sarebbero avvenuti nell'estate del 2011 e nel corso dei quali il primo, con toni pacati, avrebbe richiesto il compenso per l'attività svolta, e le richieste estorsive formulate tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 dal Bartolone, era passato oltre un anno e mezzo;
d) che non era stata svolta un'istruttoria su alcuni punti fondamentali della vicenda, in relazione allo stesso svolgimento e alle condizioni dei lavori, al coinvolgimento del Vega, al traffico telefonico del Mi neo. 6.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152 del 1991, in assenza delle condizioni legittimanti ai sensi dell'art. 59 cod. pen. 6.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
7. Ricorso La Mantia. 7.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del La Mantia (deceduto il 23/07/2021) denuncia la medesima violazione di legge di cui al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Bartolone (v. supra sub 3.1.) 7.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo K4, con riguardo alla deposizione della persona offesa. 7.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo K4, con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori Francesco Lombardo e Andrea Lombardo. 7.4.
Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 499 cod. proc. pen. Considerato in diritto Ricorso Bartolone 1. Il primo motivo del ricorso è fondato. Ritiene il Collegio di dare continuità all'orientamento espresso da questa Corte secondo il quale, a fronte del tenore letterale dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica rappresenta un presupposto la cui positiva esistenza deve risultare perc:hé sussista la legittimazione ad appellare del Procuratore generale (altrimenti mancante: si vedano i principi sviluppati da Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020, Faye Fallou, Rv. 279075-01), mentre non è la proposizione di siffatto appello che rende a posteriori inammissibile l'appello del Procuratore generale (v., ad es., Sez. 5, 08/10/2020, n. 30906, non massimata; v. anche, Sez. 5, n. 34831 del 18/06/2021, non nnassimata).
In altri termini, l'acquiescenza rappresenta, nell'attuale codice di rito, fattore costitutivo della legittimazione ad impugnare e non un fatto processuale la cui esistenza deve essere verificata nel momento in cui il giudice di secondo grado è chiamato ad esaminare l'impugnazione. E ciò perché il processo di impugnazione è pendente a partire dal momento in cui l'impugnazione è proposta ed è a quella data che vanno verificati i requisiti di ammissibilità della stessa. Nella specie, emerge dalle indicazioni processuali che all'atto dell'appello del Procuratore generale non risultava alcun atto di acquiescenza espresso o tacito dell'ufficio di Procura presso il Tribunale né risultavano acquisite notizie in merito alle determinazioni di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 166-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui, accogliendo l'appello del Procuratore generale, ha condannato l'imputato anche in relazione ai reati di cui ai capi U2 ed S3, e l'eliminazione della relativa pena di anni uno di reclusione e euro mille di multa, per ciascuno dei due reati, con revoca delle statuizioni civili relative a detti capi. Ne discende, altresì, l'assorbimento del settimo e dell'ottavo motivo dedicati appunto ai reati di cui ai capi U2 ed S3.
2. Il secondo motivo è infondato, dal momento che, nel caso di specie, non viene in rilievo alcuna mera contestazione in fatto. La struttura dei capi di imputazione (Q2, R2, V2), infatti, contiene un richiamo normativo (l'art. 629, secondo comma, cod. pen.), il quale, se pure rinvia ad una serie di circostanze (quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 628, che, a sua volta, rinvia al proprio terzo comma, n. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater'h è palesemente idoneo a consentire di identificare la portata dell'accusa, una volta che si legga la descrizione in fatto di quest'ultima nella quale si fa esplicito riferimento al ruolo di vertice del Bartolone nella famiglia mafiosa di Bagheria. Non v'è dubbio alcuno, pertanto, che la circostanza aggravante si specifichi, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, in quella di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., talché nessun pregiudizio è ravvisabile all'esercizio delle prerogative difensive.
3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, con riferimento al reato di cui al capo K, quanto al significato delle dichiarazioni dell'Imburgia, del Gagliano e del collaboratore di giustizia Flamia, lungi dal contrapporsi a quella del Tribunale, ha rappresentato l'argomentato approfondimento del cenno del primo giudice alla spiegazione delle divergenze narrative, spiegabili «nella ricostruzione di un racconto a distanza di anni, soprattutto nel caso, come quello di specie, in cui le vittime sono soggette a vari atti criminali dello stesso tipo».
In questa cornice di riferimento, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.
Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).
Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).
4. Anche il quarto motivo, concernente il reato di cui al capo Q2, è inammissibile per le medesime ragioni di cui al terzo motivo, giacché la contestazione circa la sussistenza di una intimidazione larvata viene fondata riproducendo un brano delle dichiarazioni di Francesco Tripoli, senza considerare l'articolata valutazione dei giudici di merito, che hanno colto, nel narrato dello stesso Tripoli, la conferma «sia pure a denti stretti» della caratura criminale del Bartolone il cui arresto «per mafia» aveva avuto che risonanza mediatica (sul punto i giudici di merito hanno richiamato le dichiarazioni di Andrea Tripoli).
Anche in questo la ricostruzione di merito si inquadra nella costante indicazione giurisprudenziale, secondo la quale la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera. (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012 - dep. 14/03/2013, Rv. 254797 — 01).
E quando il ricorrente insiste nel carattere occasionale dell'incontro, omette di confrontarsi con il dato che la richiesta venne ribadita una seconda volta, senza che gli artifici dialettici usati per respingere la richiesta dimostrino l'inidoneità degli atti.5. Inammissibile è il quinto motivo di ricorso, per l'assorbente ragione che la prospettata riqualificazione della condotta, in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in assenza di ulteriori specificazioni, collide con l'assoluta impossibilità di individuare motivazioni, diverse da quelle espresse dalla partecipazione del Bartolone ad un'associazione mafiosa, che giustifichino l'intervento a sostegno del presunto creditore.
Questa Corte ha chiarito che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03). Ora, la doglianza, impregiudicato il profilo della reale azionabilità del credito nei confronti del Mineo, che non risulta essere stato il committente dello studio di fattibilità, secondo quanto dal primo dichiarato (e le affermazioni del ricorso per ricondurre la prestazione asseritannente svolta al Mineo operano una serie di non documentati passaggi logici), rimane del tutto generica per l'assorbente ragione che non è dato intendere, in assenza di una ricostruzione alternativa, il fondamento delle ragioni altruistiche che avrebbero spinto il Bartolone - la cui caratura delinquenziale era nota alla persona offesa - ad occuparsi del credito del Vega, mentre era impegnato - come dimostra anche il semplice numero degli episodi estorsivi di cui al presente procedimento - ad attuare «a tappeto», secondo quanto osserva la sentenza impugnata, estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti.
6. Il sesto motivo di ricorso, che investe il capo V 2, è inammissibile, perché, oltre a non confrontarsi con l'intero compendio probatorio (e, in particolare, con le dichiarazioni di Nino Zarcone e Sergio Flamia, che hanno ricondotto la vicenda proprio ad una finalità estorsiva decisa dai capi della "famiglia"), propone una lettura atomistica del narrato del Paladino. E ciò, per un verso, si traduce nella aspirazione - inammissibile, per le ragioni indicate supra sub 3 - ad una rivalutazione del significato delle dichiarazioni e, per altro verso, collide con il canone fondamentale della valutazione unitaria delle risultanze istruttorie.
In altre parole, le critiche del ricorrente collidono con il fondamentale canone valutativo che deve guidare il giudice nell'apprezzamento dei risultati probatori, attraverso l'esame di tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probal:orio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (v., ad es., Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 26007101).
7. Assorbiti, in dipendenza dell'accoglimento del primo motivo, il settimo e l'ottavo motivo, va esaminato il nono motivo, che è manifestamente infondato. In appello, il Bartolone si era lamentato del fatto che, nella determinazione della pena per il reato più grave (capo K), caratterizzato dalla presenza di due circostanze ad effetto speciale (art. 629, secondo comma, cod. pen. e art. 7 d.l. n. 152 del 1991), il Tribunale non avesse illustrato i criteri per giungere alla sanzione di dieci anni di reclusione e 8.000,00 euro di multa. Secondo la doglianza, poiché il giudice di primo grado aveva omesso di motivare sul punto, doveva ritenersi che l'aumento previsto per la seconda circostanza fosse superiore al limite di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen.
La Corte territoriale ha illustrato che la pena indicata era perfettamente compatibile con l'applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., muovendo dalla pena base, determinata ai sensi dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., di sette anni e sei mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa. Al motivo del ricorso per cassazione che ripropone la questione è sufficiente replicare che, una volta acquisito il dato aritmetico appena ricordato, il vizio argomentativo della sentenza di primo grado, oltre a non costituire una causa di nullità della sentenza che giustifichi la trasmissione degli atti al primo giudice e ad imporre piuttosto al giudice di appello di motivare, neppure può costituire una congetturale dimostrazione dell'errore decisionale, ove esso non trovi rispondenza, come non li trova, nelle conclusioni raggiunte.
8. Il decimo motivo è inammissibile, poiché la motivazione della Corte territoriale, pur non ripetuta in occasione dei singoli episodi, è contenuta al termine della parte della motivazione dedicata alla posizione dell'imputato e valorizza tanto la finalità agevolatrice dell'attività dell'associazione, quale desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori, tanto la componente oggettiva, alla luce delle modalità comportamentali utilizzate dal Bartolone ed evocative delle veste di emissario di Cosa Nostra. Rispetto a tale apparato argomentativo, il ricorso oppone considerazioni di carattere generale prive di qualunque correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
Ricorso Flamia 9. Le prime tre articolazioni del motivo di ricorso sono esaminabili congiuntamente perché presentano la caratteristica comune di aspirare ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede, per le ragioni già indicate supra sub 3, e di frammentare i dati probatori, al contrario, unitariamente apprezzati, nel rispetto del canone valutativo ricordato supra sub 6. Così, con riferimento all'apporto associativo, certo calibrato su un ruolo non apicale, ma comunque caratterizzato dalla significata messa a disposizione del contributo a favore del sodalizio, la Corte territoriale ha valorizzato una pluralità di apporti convergenti, destinati a coinvolgere anche il cugino collaboratore di giustizia: ancora una volta, la indicazione di singoli frammenti dichiarativi non riesce ad incrinare la tenuta logica della complessiva valutazione operata dai giudici di merito.
Peraltro, anche l'arco temporale di detenzione non è incompatibile con le conclusioni della Corte d'appello, tenuto conto, ad es., che il tentativo di riorganizzazione operato dall'imputato, unitamente all'allora latitante Carmelo Bartolone, un paio di mesi dopo l'arresto, nel maggio 2013, di molti esponenti della "famiglia" di Bagheria (si tratta delle dichiarazioni di Andrea Lombardo, che si correlano a quelle del Lo Piparo), è perfettamente in linea con gli stessi dati forniti dal ricorso. La sentenza impugnata ha sottolineato la correlazione tra l'episodio e le intercettazioni ambientali dell'aprile e maggio 2014, nel carcere di Asti, dove il Flamia era stato ristretto.
In tale contesto, sia l'assenza di una emersione del suo ruolo nelle indagini tecniche, sia l'assenza di precedenti condanne„ sia il fatto che in un'occasione si sia registrata una confusione identificativa con il cugino rappresentano elementi inidonei a scardinare la tenuta logica amonnentativa dei dati dichiarativi valorizzati, in ogni caso da apprezzare alla luce dei reati attribuitigli nel presente processo. Ciò vale innanzi tutto per il delitto di cui al capo B2, in cui il ricorrente insiste nella tesi delle discrasie nel narrato della persona offesa - ossia in un tema puntualmente esaminato dalla motivazione della Corte territoriale, che ha concluso, piuttosto, per un approfondimento dichiarativo nelle s.i.t. del 13/03/2014 dello Sciortino, una settimana prima del suicidio, rispetto a quanto dichiarato nella denuncia - senza confrontarsi con le considerazioni della sentenza impugnata, così come torna su una confusione registrata in relazione a distinto episodio, senza considerare che il Flarnia è stato identificato in fotografia dallo Sciortino.
Il fatto che non sia stata fatta un'indagine sulle celle eventualmente agganciate dal cellulare dell'imputato non incrina la solidità del quadro probatorio. Piuttosto occorre considerare, anche in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, le modalità di intimidazione evocatrici del sodalizio mafioso.Ciò che unisce l'episodio in esame al reato di cui al capo F2, in cui la persona offesa ben sapeva dell'appartenenza a Cosa Nostra dell'imputato, il quale comunque ebbe a rendere esplicita il suo legame con l'associazione.
Anche le articolazioni del motivo che investono l'affermazione di responsabilità per l'episodio del quale si tratta, nel denunciare l'inattendibilità della persona offesa, reiterano critiche puntualmente esaminate dalla Corte territoriale e, in definitiva, tentano di operare una inammissibile rivisitazione della lettura delle risultanze istruttorie.
10. Il quarto motivo è infondato. Nell'ordine, si rileva, innanzi tutto, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., che la sentenza impugnata non si limita affatto, secondo la doglianza del ricorso, ad un generico rinvio al reimpiego del denaro in attività lecite, ma, attraverso un richiamo ai fatti del presente processo, argomenta in ordine alla natura parassitaria delle attività economiche gestite, direttamente o indirettamente, dagli esponenti mafiosi del mandamento di Bagheria nel settore edile, come in quello della ristorazione.
Al riguardo, va poi aggiunto che la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. - che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale, nel caso di associazioni cd. storiche come mafia, camorra e 'ndrangheta, ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazioni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali associazioni affiliato è inconcepibile (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Rv. 281463 - 02).
Per quanto attiene alla determinazione della pena base, il ricorrente, del tutto genericamente, fa riferimento «all'epoca dei fatti per cui è processo», senza confrontarsi specificamente con il dato valorizzato dalla Corte territoriale di cessazione della permanenza (novembre 2015). Al riguardo, va osservato che, in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza così come contestata (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 01).
Quanto sopra rilevato conduce, tenuto conto della concorrente sussistenza dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. (aggravante inclusa nel capo di imputazione e mai esclusa), proprio alla pena edittale minima di sedici anni. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di associazione a delinquere di tipo mafioso, nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., la pena è determinata secondo la disciplina speciale di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata (Sez. 2, n. 7155 del 11/11/2020 - dep. 24/02/2021, Rv. 280662 - 01).
Pertanto, partendo dalla pena minima di dodici anni introdotta dall'art. 5, comma 1, lett.
c) della I. 27/05/2015, n.69, si giunge, per effetto dell'aumento minimo di un terzo di cui al sesto comma, ai sedici anni di reclusione. Quanto, infine, alle circostanze attenuanti generiche, esse sono state negate, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità, in relazione alle plurime condanne sofferte in materia di stupefacenti e alla pluriennale attività nel sodalizio mafioso. Ai fini che qui rilevano - ossia l'esclusione di elementi positivi di valutazione che giustifichino una mitigazione del trattamento sanzionatorio - non è affatto necessario calibrare esattamente questa pluriennale partecipazione, essendo sufficiente il dato, tratto dalla Corte territoriale nella parte iniziale della motivazione che riguarda iF Flamia, di un inserimento stabile («da decenni») nella "famiglia" di Bagheria.
Ricorso Di Salvo 11. Il primo motivo del ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha già in passato deciso nel senso che l'omissione dell'avviso di deposito di sentenza (nella specie, di appello) depositata fuori termine è sanata se l'imputato personalmente o altro suo difensore propongono l'impugnazione, in quanto il diritto ad impugnare dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato anche quando la facoltà del suo esercizio è attribuita al difensore (Sez. 6, n. 50332 del 12/06/2013, Barba, Rv. 258494 - 01;
Sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004 - dep. 27/01/2005, Bolognino, Rv. 230534 - 01; sia pure in una prospettiva parzialmente diversa, si veda anche Sez. 4, n. 31290 del 16/04/2013, E., Rv. 256090 - 01, secondo cui la nullità derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza al difensore è sanata dalla circostanza che l'imputato proponga personalmente impugnazione, in quanto il diritto dell'imputato ad impugnare ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo.
La soluzione scaturisce dal fatto che la mancata notifica della sentenza non si traduce in un vizio della sentenza, come il ricorrente pretenderebbe, ma incide, in generale, sulla decorrenza del termine per impugnarla (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270952 - 01; Sez. 1, n. 51447 del 09/10/2013, Bleve, Rv. 257485 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28882 del 17/06/2004, Quaranta, Rv. 229920 - 0) e si raccorda al generale principio (di recente ricordato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, in motivazione), per il quale, in virtù del principio di unicità del diritto di impugnazione, anche nell'ipotesi in cui il difensore stesso risulti normativamente legittimato (per così dire, jure proprio) a proporre personalmente l'atto di impugnazione, è l'imputato che ne subisce gli effetti, continuando ad essere la parte del giudizio di impugnazione (v., in motivazione, Sez.
U, n. 6026, del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472). Anche se proposta dal difensore, dunque, l'impucinazione - come recita la stessa rubrica dell'art. 571 cod. proc. pen. - continua ad essere l'impugnazione «dell'imputato», sicché è del tutto agevole rinvenire, all'interno di tale cornice normativa, la ratio della regola in forza della quale è solo quest'ultimo (ex art. 571, comma 4, cod. proc. pen.) a poter togliere effetto all'impugnazione proposta dal difensore, nei modi previsti per la rinuncia, e non viceversa. Accanto alla centralità che assume, ai fini che qui rilevano, la titolarità sostanziale del diritto in capo all'imputato (e, per un caso, nel quale si è ritenuto di valorizzare il criterio del raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., in caso persino di omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza, dal momento che i motivi di impugnazione erano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardavano il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale, v. (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019 - dep. 03/02/2020, Rv. 277844 - 01), in quanto soggetto destinato a subire gli effetti sia del rimedio per come esercitato, sia della decisione che ne consegue (v., a tal riguardo, anche Sez.
U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266245 - 01, le quali, motivazione, hanno ribadito la centralità che il sistema normativo assegna alla volontà dell'imputato, cui unicamente spetta in definitiva di valutare i propri reali interessi in sede di impugnazione, al punto che correlativamente all'attribuzione al difensore di un autonomo potere di impugnazione, il codice di rito non gli ha anche esplicitamente attribuito un autonomo potere di rinunciarvi), non deve essere trascurato (come, sia pure ad altri fini, ricordato di recente da Sez. 2, n. 28563 del 12/06/2015, Diana, Rv. 264142 - 0) l'esistenza di un dovere di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento del procedimento, muovendo anche dal presupposto di vincoli di solidarietà fra i coclifensori (Sez. 6, n. 1671 del 06/05/1998, Crocianelli;
Sez. 4, n. 37471 del 09/07/2003, Massari).La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che, tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa (Sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009, Guardascione, Rv. 245502; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria, in motivazione). Queste affermazioni trovano conforto anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha avuto modo di occuparsi del necessario rapporto informativo che deve intercorrere all'interno della posizione difensiva (il caso riguarda i rapporti tra l'imputato e il suo difensore, ma, a maggior ragione, deve ritenersi applicabile analogo principio per quanto riguarda il rapporto tra difensori).
La Corte EDU pone a carico del difensore uno specifico onere informativo, deplora la mancanza di comunicazione, nel caso di specie, tra l'imputato e i suoi avvocati, ma conclude che "non si può tuttavia imputare ad uno Stato la responsabilità di tutte le lacune di un avvocato" (Grande Camera, 18/10/2006, Hermi contro Italia; nonché 28/02/2008, Demebukov contro Bulgaria). Come ricordato da Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 - 01, se il processo penale è contraddistinto dalla dialettica delle parti (art. 111 Cost., commi 1 e 2), la lealtà del difensore diventa un canone di regolarità della giurisdizione.
Il dovere di lealtà implica, tra l'altro, che una norma processuale non possa essere utilizzata, e, quindi, anche interpretata, per raggiungere finalità diverse da quelle per le quali è stata dettata, con il risultato non solo di tutelare interessi non meritevoli di protezione, ma anche di ledere interessi costituzionalmente protetti. La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di utilizzare il bene costituzionale dell'efficienza del processo quale parametro per censurare la razionalità di norme processuali che consentivano il perseguimento di intenti dilatori (sentenze n. 353 del 1996 e n. 10 del 1997).
La lealtà non implica collaborazione con l'autorità giudiziaria per il raggiungimento di uno scopo comune, ma certamente comporta che anche l'attività della difesa debba convergere verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché si tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere a carico di tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive, le quali perdono il loro connotato di garanzie se sono interpretate in modo distorto rispetto alla loro essenza.
12. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili. Il terzo, in particolare, nell'investire la ricostruzione del fatto sulla scorta della valutazione delle prove incontra il limite - già sottolineato in relazione ad altri atti di impugnazione: v. supra sub 3 - di porsi al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità. Qui deve aggiungersi che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).
Le critiche del ricorrente non colgono il razionale fondamento di una ricostruzione nella quale il destinatario della prima comunicazione del Di Salvo si era reso talmente conto del carattere estorsivo della richiesta da rivolgersi ad un terzo, Paolo Liga (il ricorso ricorda le ragioni indicate dall'Alioto per tale sua scelta: perché sapeva che il Liga «era in un certo ambiente»), che gli aveva promesso un dimezzamento della somma. E solo una valutazione atomistica della vicenda può indurre a minimizzare il ruolo del Di Salvo che un paio di mesi dopo avrebbe accompagnato, a parlare con il i:;ocio dell'Alioto (Antonio Crivello), Francesco Centineo, il quale, con termini tipici del linguaggio mafioso ("dovete mettervi in regola"), avrebbe infine richiesto la somma di 3.000 euro per le famiglie bisognose.
La doglianza è, del pari, inammissibile, in quanto neppure si confronta con la logica spiegazione fornita dai giudici di merito alla dichiarazione del Flamia, secondo il quale con il Di Salvo, alla fine, non si era concluso nulla: la frase è stata ragionevolmente intesa con riguardo allo svolgimento, da parte dell'imputato, di un ruolo di stabile intermediario per i taglieggiamenti ai danni degli altri commercianti di pesce. Quanto poi al tema della coartazione della volontà del Di Salvo, la Corte territoriale ha esattamente rilevato che l'imputato ben avrebbe potuto, come avrebbero poi fatto i destinatari della richiesta estorsiva della quale si tratta, rivolgersi alle autorità, invece di prestarsi a fornire un contributo ad un'azione illecita che finiva per tradursi in un vantaggio competitivo sul mercato in questione.
13. Il quarto motivo è, nel suo complesso, infondato. Innanzi tutto, va rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma terzo, n. 3, cod. pen., va ribadito che essa non richiede che tutti gli agenti rivestano la qualità di partecipe ad un sodalizio mafioso e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, Rv. 269365 - 01). Ora proprio l'insistita prospettazione della genesi del proposito criminoso, la partecipazione del Centineo ad un sodalizio mafioso - alla stregua delle non contestate argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata -, lo stesso linguaggio del quale s'è detto dimostrano non solo la riconducibilità del delitto all'associazione mafiosa, ma la piena consapevolezza della circostanza da parte dell'imputato.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, accanto alle considerazioni sviluppate al termine dell'esame che precede del secondo e del terzo motivo, deve aggiungersi che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Ricorso Vega 14. Il primo motivo è infondato. Il fatto che, persino in caso di motivazione assente (caso qui non ricorrente, posto che la sentenza di appello si esprime in termini di supporto argomentativo «inadeguato» della decisione di primo grado), il giudice d'appello sia tenuto ad integrare la motivazione senza poter rimettere gli atti al primo giudice, alla luce del non equivoco tenore dell'art. 604 cod. proc. pen. non ha nulla a che fare con la paventata interpretatio abrogans dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., ma riguarda le conseguenze processuali della nullità.
Questa Corte ha, peraltro, condivisibilmente concluso nel senso che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado d giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in cigni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831 - 01).
In siffatta scelta processuale del codice di rito vigente neppure è dato cogliere profili di irragionevolezza o violazioni del principio di proporzionalità, posto che l'individuazione delle conseguenze dell'invalidità di una sentenza rappresenta il frutto di un bilanciamento degli interessi coinvolti che mira a garantire anche la ragionevole durata del processo, senza pregiudicare il diritto di difesa.
15. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, per un verso, trascura le considerazioni dedicate dalla sentenza impugnata all'attendibilità del Mineo e fondate essenzialmente sull'assenza di motivi di rivalsa e sul fatto che le sue dichiarazioni sono scaturite dalle emergenze di accertamenti investigativi delle Forze dell'Ordine; per altro verso, insiste in questioni tutte puntualmente esaminate dalla Corte territoriale, senza in alcun modo confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. Al riguardo, oltre a richiamare quanto osservato al punto 5 che precede, non può che ribadirsi quanto sopra evidenziato sub 3 a proposito della inammissibilità di censure che aspirino ad una rivalutazione del compendio probatorio.
15. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che neppure si confronta né con il rilievo attribuito dalla sentenza impugnata alle modalità mafiose dell'originaria richiesta del Vega, che prospettò allusivamente l'intervento di "altre persone" né con il fatto che proprio siffatta indicazione dimostra il pieno consenso del Vega all'intervento del Bartolone, esponente mafioso noto al Mineo e il cui coinvolgimento da parte del ricorrente è stato razionalmente spiegato proprio la caratura criminale del Bartolone stesso. Del resto, quando il Mineo propose una somma inferiore, il Bartolone, a riprova del fatto che si trattava di iniziativa concertata con il presunto creditore, andò via, dichiarando che avrebbe consultato i mandanti.
16. Il quarto motivo è inammissibile. Quanto alla graduazione della pena e al diniego delle circostanze generiche può farsi riferimento, in generale, a quanto osservato supra sub 13, tenendo conto delle considerazioni dedicate alla non trascurabile gravità del fatto e dell'intensità del dolo. Ricorso La Mantia.
17. È pervenuto certificato di morte del La Mantia, venuto a mancare il 23/07/2021. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nei suoi confronti, per essere il reato ascrittogli estinto ai sensi dell'art. 150 cod. pen. L'annullamento travolge anche le statuizioni civili, posto che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale (Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Rv. 271160 - 01).
18. Alla pronuncia di rigetto del ricorso proposto da Flamia Pietro Giuseppe, Di Salvo Luigi e Vega Alessandro consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il Flamia, il Di Salvo e il Vega vanno condannati, unitamente al Bartolone, soccombente in relazione ai capi per i quali non è intervenuto annullamento senza rinvio, alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parte civili indicate in dispositivo, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate nei termini riassunti dal dispositivo stesso. Deve essere rigettata la richiesta di condanna alla rifusione delle spese formulata da Fai, Solidaria S.c.s. onlus, Sos impresa Palermo. Già la sentenza di primo grado aveva rigettato la pretesa risarcitoria di tali soggetti che non hanno proposto appello sul punto. Ne discende che la stessa partecipazione al giudizio di legittimità non ha alcun fondamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di La Mantia Rosario per essere il reato ascrittogli estinto per morte dell'imputato. Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di Bartolone Carmelo, limitatamente ai capi U2 e S3 ed elimina la relativa pena di anni uno di reclusione e euro mille di multa, per ciascuno dei due reati, con revoca delle statuizioni civili relative a detti capi. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Bartolone Carmelo. Rigetta i ricorsi di Flamia Pietro Giuseppe, di Di Salvo Luigi e Vega Alessandro che condanna al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Fai, Solidaria Scs onlus, Sos impresa Palermo. Condanna