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Sentenza — n. 18737/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court partially allows appeals against plea-bargain sentencing, annulling confiscation orders due to lack of reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18737/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed appeals filed by five defendants against a Milanese court's application of a plea-bargain sentence. While the appeals regarding the conviction and sentencing reduction were declared inadmissible for lacking manifest error, the confiscation orders were annulled because the lower court failed to provide specific reasoning justifying the measure. Consequently, the case was remitted to the Milan court for a new judgment solely concerning the confiscation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A plea-bargain sentence imposing confiscation is subject to cassation review for lack of reasoning if the measure was not part of the agreement, requiring the court to explicitly justify the confiscation criteria.

Parole chiave

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plea bargain sentencing confiscation of property lack of reasoning manifest error remittal to lower court inadmissible appeal procedural law confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., in relazione al reato di cui al capo a), è inammissibile, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 606, cod. proc. pen.
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Shkelzen Kastrati consegue, ex art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Ramona Andreea Meisan è inammissibile, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod.
Art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv.
art. 129 cod. proc. pen
Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Ramona Andreea Meisan è inammissibile, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod.
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Shkelzen Kastrati consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar
(Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar, Rv.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: KASTRATI SHKELZEN nato il 06/06/1976 MILENKOVIC SAMUEL nato a MILANO il 07/01/1995 RPnJKOVACA LUKA nato il 03/08/1994 MEISAN RAMONA ANDREEA nato il 23/07/1992 HUDOROVIC ANZI HUDOROVICH CRISTIAN nato a GHEDI il 10/08/1996 avverso la sentenza del 17/12/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lettele conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi Ipnammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse di Shkelzen Kastrati, Ramona Andreea Meisan, Sannuel Milenkovic, Cristian Hudorovich, Luka Rajkovaca nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano del 17/12/2021, con i quali è stata applicata la pena concordata, in relazione ai furti aggravati in abitazione loro rispettivamente ascritti, ed è stata disposta la confisca dei beni sequestrati con alcune eccezioni indicate specificamente.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Shkelzen Kastrati, con il quale si contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 1, cod. pen., in relazione al reato di cui al capo a), è inammissibile, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza - anche con riguardo alla sussistenza di una circostanza aggravante, deve aggiungersi - è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01): situazione non sussistente nel caso di specie, nella quale le censure sono affidate al significato che del tutto soggettivamente il ricorrente attribuisce alla forzatura degli infissi.

2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Ramona Andreea Meisan è inammissibile, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar, Rv. 277102 - 01): situazione non ricorrente nella specie, come dimostrano le articolate critiche sviluppare in ricorso che, nel richiamare una serie di elementi raccolti nel corso delle indagini - si collocano al di fuori dello spettro delle critiche ammissibili nei confronti della sentenza di patteggiamento.

3. Il secondo motivo dello stesso ricorso è inammissibile per le ragioni indicate al punto 1 del Considerato in diritto.4. Il terzo motivo riguarda la confisca disposta in relazione alla generalità dei beni sequestrati, con alcune eccezioni puntualmente indicate. La confisca è stata argomentata rilevando che i beni sequestrati costituiscono «verosimilmente provento di altri reati, trattandosi della medesima tipologia di beni e accessori». Ora, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348 - 01). Nel caso di specie, sia il carattere probabilistico del giudizio, sia il riferimento ad altri reati - verosimilmente correlati alla provenienza illecita dei beni, ma non oggetto di contestazione nel presente procedimento - escludono la conferenza della motivazione rispetto ai criteri giustificativi della confisca. Ne segue che la sentenza va annullata con rinvio, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.

5. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Samuel Milenkovic è fondato per le medesime ragioni indicate al punto 4 del Considerato in diritto.

6. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile per le ragioni ricordate supra sub 1 del Considerato in diritto.

7. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Cristian Hudorovich è fondato per le medesime ragioni indicate al punto 4 del Considerato in diritto.

8. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile per le ragioni ricordate supra sub 1 del Considerato in diritto.

9. Il terzo motivo, che investe la determinazione della pena, è inammissibile, dal momento che l'entità della riduzione per il rito - nella specie in misura inferiore al terzo - non configura una ipotesi di illegalità della pena, ai fini di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

10. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Luka Rajkovaca è fondato per le medesime ragioni indicate al punto 4 del Considerato in diritto.

11. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile per le ragioni ricordate supra sub 1 del Considerato in diritto.

12. Il terzo motivo, che investe la determinazione della pena, è inammissibile, dal momento che l'entità della riduzione per il rito - nella specie in misura inferiore al terzo - non configura una ipotesi di illegalità della pena, ai fini di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.14. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Shkelzen Kastrati consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ramona Andreea Meisan, Samuel Milenkovic, Cristian Hudorovich, Luka Rajkovaca limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso di Shkelzen Kastrati e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Steno P COR