Sentenza — n. 18735/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCHESE ROSARIO nato a CALTAGIRONE il 01/03/1986 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Rosario Marchese è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 11-19/01/2022, con la quale il Tribunale di Brescia, accogliendo l'appello del P.M., ha annullato l'ordinanza del 30/11/2021, con la quale era stata sostituita la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, e, per l'effetto, ha ripristinato la più afflittiva misura intramuraria. Si lamenta, in particolare, violazione di legge, dal momento che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale a seguito dell'appello proposto dal P.M. non era stato notificato al co-difensore, avv. Gianpiero Verrengia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 179 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18735/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si veda, per queste ultime puntualizzazioni, di recente, Sez. 2, n. 28563 del 12/06/2015, Diana, Rv. 264142 - 0, che ha anche ritenuto, in un caso nel quale si era registrata l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale fissata a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. ad uno dei due difensori dell'imputato, che non sussistesse una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è stato considerato sanato nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCHESE ROSARIO nato a CALTAGIRONE il 01/03/1986 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Rosario Marchese è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 11-19/01/2022, con la quale il Tribunale di Brescia, accogliendo l'appello del P.M., ha annullato l'ordinanza del 30/11/2021, con la quale era stata sostituita la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, e, per l'effetto, ha ripristinato la più afflittiva misura intramuraria. Si lamenta, in particolare, violazione di legge, dal momento che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale a seguito dell'appello proposto dal P.M. non era stato notificato al co-difensore, avv. Gianpiero Verrengia.
2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. La doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza. A partire da Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 - 01, è ormai consolidato l'orientamento in forza del quale l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori dell'imputato costituisce nullità a regime intermedio, sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente, ovvero anche del difensore nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, il quale ha l'onere di verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice.
Si veda, per queste ultime puntualizzazioni, di recente, Sez. 2, n. 28563 del 12/06/2015, Diana, Rv. 264142 - 0, che ha anche ritenuto, in un caso nel quale si era registrata l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale fissata a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. ad uno dei due difensori dell'imputato, che non sussistesse una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è stato considerato sanato nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori.
Ad identiche conclusioni deve pervenirsi nel caso di specie, giacché l'appello del P.M. è stato esaminato in un procedimento camerale a contraddittorio eventuale, come conferma il richiamo all'art. 127 (e, per quanto qui rileva, al comma 3) del codice di rito, operato dall'art. 310, comma 2 dello stesso codice.2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Step, PaUa- LWt, CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN