Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18724/2022 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by detainee against bail substitution dismissed as inadmissible under new procedural law requiring lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18724/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the detainee personally filed it after the 2017 law change. The lower court rejected a request to substitute prison custody with home detention, and the prisoner attempted to appeal directly. The court ruled that while the prisoner holds the substantive right to appeal, the new procedural law mandates that such appeals must be signed by a registered defense lawyer to be admissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, Art. 613 c.p.p.; The right to appeal is substantively held by the party, but its exercise requires technical representation by a defense lawyer, rendering personal appeals inadmissible under the 2017 reform.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal appeal inadmissibility defense lawyer signature requirement procedural law reform 2017 custodial measure substitution legal representation mandate diritti del detenuto carcerazione cautelativa personale carcerario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISO MARIO nato a CARIATI il 02/03/1981 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il d. nsore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con ordinanza del 7 ottobre 2021 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello ex art. 310 del codice di rito proposto nell'interesse di Campiso Mario avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Crotone che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto con quella degli arresti domiciliari, ha rigettato l'impugnazione.

2. Avverso tale provvedimento con dichiarazione rilasciata al direttore della casa circondariale Poggioreale di Napoli ha proposto impugnazione qualificandola reclamo il detenuto, personalmente, riservando i motivi ai difensori.

3. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione (peraltro priva di motivi), interposta - dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103) - dall'indagato personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: « Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione >>. Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/3/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ata Sessa Gerà beone CORTE DI CASSAZIONEV SEZIO • ENALE DEPOSITATA C N