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Sentenza — n. 18722/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18722/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18722/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PADULA PASQUALE nato a MONTEVERDE il 19/05/1947 Avverso la ordinanza del 24/11/2021 del G.I.P. presso il TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Mariella DE MASELLIS, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

Regesto Legislator

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artt. 24 Cost, art. 461 c.p, art. 460 c.p; Sentenza — n. 18722/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Cass., Sez. 5, 16 maggio 2003, n. 26497, rv. 226124), oltre a porsi in contrasto, come si è già osservato, con il titolo 7^ del codice di rito, che non legittima alcuna distinzione tra i diritti e le facoltà attribuiti al difensore di fiducia e quelli riservati a difensore d'ufficio.

Parole chiave

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difesa d'ufficio difesa penale diritti della difesa difetto di legittimazione del ministero pubblico scelta del difensore permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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artt. 24 Cost
Ha proposto ricorso per cassazione Pasquale Padula, per il tramite dell'avvocato Giovannino Rossi, patrocinante in cassazione, in sostituzione del difensore di ufficio, avvocato Salvatore Faiello, denunciando, con un unico motivo, violazione degli artt. 24 Cost., 97 co.
art. 461 c.p
In un'ottica di sistema, a una tale lettura estensiva della disposizione, con la riferibilità del disposto normativo sia al difensore di fiducia che a quello d'ufficio, si perviene comparando la previsione dell'art. 461 c.p.p.
art. 460 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PADULA PASQUALE nato a MONTEVERDE il 19/05/1947 Avverso la ordinanza del 24/11/2021 del G.I.P. presso il TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Mariella DE MASELLIS, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'opposizione al decreto penale di condanna n. 281/2021, proposta nell'interesse dell'imputato dal difensore di ufficio, avvocato Salvatore Faiello, ritenendo che l'opposizione debba essere proposta necessariamente dalla parte, personalmente o a mezzo del difensore di fiducia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Pasquale Padula, per il tramite dell'avvocato Giovannino Rossi, patrocinante in cassazione, in sostituzione del difensore di ufficio, avvocato Salvatore Faiello, denunciando, con un unico motivo, violazione degli artt. 24 Cost., 97 co. 1, 122 in relazione agli artt. 461, 571 co. 3 cod. proc. pen. laddove il Giudice per le indagini preliminari di Benevento ha ritenuto irritualmente proposta l'opposizione al decreto penale di condanna da parte del difensore di ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. 1.Questa Corte si è già pronunciata ripetutamente su casi analoghi a quello in esame, affermando che, l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., laddove prevede la legittimazione del difensore "eventualmente nominato" a proporre l'opposizione al decreto penale, deve essere interpretato nel senso che la legittimazione compete anche al difensore nominato d'ufficio, in tal senso deponendo plurimi elementi di interpretazione letterale e logico-sistematica (da ultimo, Sez.4, n.7693 del 06/12/2017 (dep. 2018) Rv. 272530;

Sez.6, n.48272 del 01/12/2015, Rv. 265849). 1.1. Sotto il primo profilo, si osserva che l'art. 461 c. 1 c.p.p., prevedendo la legittimazione del "difensore eventualmente nominato", non distingue tra difensore di fiducia o di ufficio, coerentemente, del resto, con l'assetto normativo contenuto negli artt. da 86 a 108 del codice di rito, che non prevede alcuna differenza tra i diritti e le facoltà attribuiti al difensore di fiducia e a quello d'ufficio(Cass. 29/.11/00 n. 4716 RV. 219414). 1.2. In un'ottica di sistema, a una tale lettura estensiva della disposizione, con la riferibilità del disposto normativo sia al difensore di fiducia che a quello d'ufficio, si perviene comparando la previsione dell'art. 461 c.p.p. - che, al primo comma, attribuisce la legittimazione a proporre impugnazione all'imputato "personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato" - con quella contenuta nell'art. 460 c.p.p., comma 3, che, laddove prevede la notifica di copia del decreto "al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato", sottende necessariamente la legittimazione del difensore di ufficio a proporre opposizione nell'interesse del proprio assistito (Sez. 1, n. 1799 del 15/11/2007 (dep. 2008 ) Rv. 238644),non essendo altrimenti spiegabile un tale obbligo ( Sez. 4, n. 46164 del 01/10/2008, Rv. 241757; in tal senso anche Corte Cost. n. 504/2000) in conformità, del resto, alla disciplina generale delle impugnazioni ("genus" a cui appartiene l'opposizione) dettata dall'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen.. (Sez. 4, n. 18352 del 15/03/2007 Rv. 236629).1.3.

Non vi sono, per converso, ragioni di alcun genere che autorizzino una interpretazione limitativa della norma che, peraltro, determinerebbe una violazione del diritto di difesa, quale diritto indisponibile, e una ingiustificata disparità di trattamento, di dubbia legittimità costituzionale, non sussistendo obiettive ragioni di ordine logico e sistematico idonee a riservare un diverso trattamento al difensore, a seconda che si tratti di un legale investito di un mandato fiduciario o di un avvocato nominato d'ufficio (Sez. 4, 15 marzo 2007, n. 18352, rv. 236629;

Cass., Sez. 5, 16 maggio 2003, n. 26497, rv. 226124), oltre a porsi in contrasto, come si è già osservato, con il titolo 7^ del codice di rito, che non legittima alcuna distinzione tra i diritti e le facoltà attribuiti al difensore di fiducia e quelli riservati a difensore d'ufficio.

2. Di tali principi il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Benevento, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Benevento per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 21 marzo 2022 / I! Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte _ Il Presidente \i f,.-- Gerart,clo abeone ) f CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENA