Cassation annuls execution order for continuing crimes due to improper base penalty selection and unauthorized internal continuation increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution order issued by the Court of Appeal of Naples regarding the continuation of crimes. The appellant argued that the judge selected a higher first-instance penalty instead of the final second-instance penalty as the base and added an internal continuation increase not present in the original judgment. The court ruled that the execution judge must strictly adhere to the final penalties established in the irrevocable judgments and cannot quantify satellite crime increases beyond those set by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.: The execution judge, when determining the penalty for continuing crimes, must base the calculation on the highest final penalty imposed and cannot apply internal continuation increases exceeding those fixed in the original irrevocable judgments.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ESPOSITO GIUSEPPE nato a AGROPOLI il 26/07/1977 Avverso la ordinanza del 13/09/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Marco DALL'OLIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione con sentenza n. 12757/2021, ha accolto l'istanza formulata nell'interesse di Giuseppe Esposito, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Napoli del 29.10.2018, irrevocabile dal 25.6.2019, e della Corte di appello di Salerno del 22.2.2013, irrevocabile dal 14.3.2014. Con l'ordinanza impugnata il Giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena complessiva in anni 17 e mesi 8 di reclusione.
2. Avverso detto provvedimento, Esposito ha proposto ricorso per cassazione„ per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati Pierluigi Spadafora e Arturo Cola, svolgendo tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia inosservanza del combinato disposto di cui ai commi primo e secondo dell'art. 81 cod. pen., quanto alla individuazione del reato più grave, con violazione del principio della immutabilità della pena in senso sfavorevole al condannato. Espone il ricorrente che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena, ha preso in considerazione, quale reato più grave, quello giudicato dalla Corte di appello di Salerno, tuttavia, facendo riferimento a una pena diversa e più elevata (corrispondente a quella inflitta in primo grado, di anni 14 e mesi 8 di reclusione), rispetto a quella di anni 10 e mesi 6 individuata, irrevocabilmente, nel giudizio di secondo grado, con sentenza del 22/02/2013. 2.2.
Anche con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 81 co. 2 cod. pen., nella parte in cui la Corte di appello di Napoli, nel rideterminare la pena, ha considerato un aumento, rispetto alla pena base, nella misura di mesi tre di reclusione "per la continuazione interna", non presente nella sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli del 28709/2017, che aveva definito il giudizio di cognizione; si sottolinea, peraltro, la natura permanente del delitto associativo. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio della motivazione con riguardo all'entità dell'aumento operato per la continuazione.
Segnala la Difesa di avere rappresentato al Giudice dell'esecuzione che Esposito, prima di rientrare in carcere per l'espiazione della condanna inflitta dalla Corte di appello di Napoli del 29/10/2018, aveva già interamente espiato la condanna inflitta dalla Corte di appello di Salerno ( anni 10 mesi sei di reclusione), avendo ottenuto, dopo circa otto anni di reclusione, l'ammissione al regime della semilibertà, per il positivo percorso detentivo che aveva condotto il Tribunale di Sorveglianza di Salerno a concedere l'affidamento in prova ai servizi sociali il 13 febbraio 2019; d'altro canto, la Questura di Salerno ha attestato con nota del 01/02/2018 l'assenza di collegamenti dell'Esposito con la criminalità organizzata.
La Difesa si duole dell'immotivato, cospicuo, aumento operato ai fini della continuazione con tale giudicato, (anni tre di reclusione), sulla base, peraltro, di una valutazione falsata dagli errori denunciati nei precedenti punti dalla Difesa ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO1.Sono fondati in modo assorbente i primi due motivi. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.
2. Legittimamente, infatti, la difesa si duole che la Corte di appello abbia rideterminato la pena in violazione dei criteri legali di cui all'art. 81 cod. pen. 2.1. Invero, una prima violazione si è registrata laddove la Corte di appello, dopo avere individuato quale reato più grave quello giudicato dalla Corte di appello di Salerno, ha preso in considerazione, ai fini della pena base, non già quella, definitiva, come rideterminata dalla Corte di appello di Salerno, di anni dieci e mesi sei di reclusione, ma la pena inflitta nel primo grado di giudizio, ben più elevata, pari a anni 14 e mesi 8 di reclusione, in tal modo non rispettando le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato. 2.2.
La seconda volta, operando ex novo un aumento "per la continuazione interna" per il delitto dì cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, dal momento che, invece, nella sentenza della Corte di appello di Napoli, del 28 settembre 2017, che aveva definito quel giudizio di cognizione, non era presente alcun aumento per la continuazione 'interna' al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990; del tutto correttamente, invero, la Corte di appello ha considerato la natura permanente della fattispecie associativa ( Sez. 2 , n. 680 del 19/11/2019 (dep.2020) Rv. 277788). 2.3.
E, invero, il principio da tenere a mente nell'operazione oggetto di scrutinio è quello che stabilisce come il giudice dell'esecuzione, quando debba procedere, ai fini di cui all'art.671 cod. proc. pen., alla rideterminazione del più favorevole trattamento punitivo conseguente al riconoscimento della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, sia vincolato, nell'individuazione della violazione di maggior gravità, al disposto di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in base al quale detta individuazione deve essere effettuata con riferimento alla pena più elevata inflitta in concreto, e non possa quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.
U, n. 6296 del 24/11/2016 (dep. 2017), Nocerino, Rv. 268735), anche qualora erroneamente il giudice della cognizione non abbia disposto aumenti di pena per uno dei reati riconosciuti in continuazione (Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015 (dep. 2016 ) Rv. 265909).
3. La Corte di appello di Napoli non ha fatto corretta applicazione di tali coordinate ermeneutiche, giacchè, una volta, ha considerato una pena diversa da quella definitivamente inflitta dalla Corte di appello di Salerno; l'altra, ha operato un aumento di pena non presente nel calcolo dei giudici di merito e, peraltro, neppure dovuto, venendo in rilievo un reato di natura permanente.
4. L'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che dovrà procedere alla rideterminazione della pena, attenendosi ai richiamati principi di diritto.4.1. L'esame del terzo motivo di ricorso, relativo ai criteri di individuazione dell'aumento di pena per il reato satellite, a pena già espiata, resta assorbito dalla pronuncia di annullamento, ma non precluso al Giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, 21 marzo 2022 Il Consigliere estensore Maria TeresaBelmont Il Presidente Gerar o Sibeone CORTE DI CASSAZIONE