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Sentenza — n. 18718/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18718/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18718/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALLAI ALESSIO nato a LUZZARA il 11/10/1953 avverso l'ordinanza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; l' lette/sete le conclusioni del PG te, n.€,A:i24^,,, n4A-P-AAAA- -)' 4rd\e\ 9a, udito il drore

Regesto Legislator

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artt. 110 c.p, articolo 380 cod. pen, art. 380 cod. pen, articolo 631 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18718/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per quanto riguarda poi lo sbarramento di cui all'articolo 631 cod. pen., si osserva che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che nella fase, talvolta impropriamente detta rescindente, il giudice di merito è tenuto a una valutazione in astratto dell'idoneità dei nuovi elementi dedotti a determinare il proscioglimento dell'interessato. La Corte d'Appello, pertanto, è incorsa in violazione di legge in relazione all'erronea ritenuta insussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 380 cod. pen., oltre che nella rilevata violazione di legge; essa è altresì incorsa nel difetto di motivazione non avendo affrontato, con strutturato percorso argomentativo, la problematica posta nella richiesta di revisione alla quale si rimanda.

Parole chiave

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rimborso dell'IVA frode all'imposta sul valore aggiunto allegazioni inverosimili bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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artt. 110 c.p
articolo 380 cod. pen
A sostegno della richiesta di revisione era posta la sussistenza del reato di infedele patrocinio ex articolo 380 cod. pen., che sarebbe stato commesso in danno dell'Allai da parte del suo precedente difensore, avvocato Marco Bagni.
art. 380 cod. pen
Col ricorso si deduce, con l'unico motivo articolato, l'erronea applicazione dell'art. 380 cod. pen.
articolo 631 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALLAI ALESSIO nato a LUZZARA il 11/10/1953 avverso l'ordinanza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; l' lette/sete le conclusioni del PG te, n.€,A:i24^,,, n4A-P-AAAA- -)' 4rd\e\ 9a, udito il drore

RITENUTO IN FATTO

1.E' proposto ricorso per Cassazione nell'interesse di Allai Alessio avverso l'ordinanza del 29 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Genova che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, irrevocabile il 12 Febbraio 2021, che aveva condannato Allai alla pena di anni tre di reclusione per il reato di bancarotta di cui agli artt. 110 c.p. e 216 legge fallimentare (perché a fronte di un attivo inesistente, prima del fallimento distraeva ovvero occultava lire 320 milioni derivanti da un indebito rimborso iva relativo all'anno 1998).

A sostegno della richiesta di revisione era posta la sussistenza del reato di infedele patrocinio ex articolo 380 cod. pen., che sarebbe stato commesso in danno dell'Allai da parte del suo precedente difensore, avvocato Marco Bagni. Col ricorso si deduce, con l'unico motivo articolato, l'erronea applicazione dell'art. 380 cod. pen. nonché vizio argomentativo per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello di Genova ritiene che il reato presupposto, che avrebbe determinato la condanna di cui alla sentenza che si chiede di rivedere, non può essere dimostrato; in particolare si assume che il non appellare una sentenza non è necessariamente sintomatico di patrocinio infedele e potrebbe trattarsi di un comportamento colposo, non essendo inoltre neppure dedotto un motivo per cui l'avvocato volesse danneggiare il cliente.

Tale valutazione è erronea in quanto la giurisprudenza esclude dall'oggetto necessario del dolo del reato in questione il nocumento agli interessi della parte, richiedendo solamente nell'agente la coscienza e volontà di compiere un'azione o un'omissione contrari ai doveri professionali. L'aver taciuto le proprie problematiche disciplinari e la relativa sospensione dall'esercizio della professione forense, con ciò che ne deriva in termini di nullità di tutta l'attività di assistenza tecnica prestata in giudizio, insieme con la dolosa mancata impugnazione della sentenza di primo grado, determinando così la definitività della condanna a tre anni di reclusione, costituiscono elementi sintomatici di patrocinio infedele sui quali la Corte d'appello in sede di revisione avrebbe dovuto compiere i dovuti accertamenti nell'ambito del giudizio incidentale sulla sussistenza del reato.

Per quanto riguarda poi lo sbarramento di cui all'articolo 631 cod. pen., si osserva che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che nella fase, talvolta impropriamente detta rescindente, il giudice di merito è tenuto a una valutazione in astratto dell'idoneità dei nuovi elementi dedotti a determinare il proscioglimento dell'interessato. La Corte d'Appello, pertanto, è incorsa in violazione di legge in relazione all'erronea ritenuta insussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 380 cod. pen., oltre che nella rilevata violazione di legge; essa è altresì incorsa nel difetto di motivazione non avendo affrontato, con strutturato percorso argomentativo, la problematica posta nella richiesta di revisione alla quale si rimanda.

2. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Il ricorrente lamenta, in buona sostanza, che la corte territoriale non ha tenuto conto che la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione era conseguente al patrocinio infedele commesso dal precedente avv. Marco Bagni, il quale, pur essendo sospeso dall'attività professionale forense per mesi 10, accettava l'incarico difensivo, partecipava a due udienze benchè sospeso, acconsentiva alla utilizzabilità delle prove già acquisite al dibattimento a seguito del cambio di composizione del collegio, non presentava istanze istruttorie; inoltre, pur avendo dato assicurazioni in tal senso, non presentava appello verso la sentenza di condanna.

Solo a seguito dell'applicazione dell'indulto veniva a conoscenza della mancata proposizione dell'appello da parte dell'avv. Bagni, che veniva dapprima sospeso e poi cancellato dall'Albo avvocati di Reggio Emilia. Ebbene, quanto all'accertamento del reato che la corte territoriale avrebbe dovuto compiere, occorre rammentare che secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 40169 del 24/06/2009 Rv. 245189 - 01) non è ammissibile la richiesta di revisione, che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, potendo il giudice della revisione procedere ad un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito In tale ipotesi — che ricorre nel caso di specie - spetta quindi al giudice della revisione procedere incidentalmente all'accertamento del reato al fine di valutare l'incidenza dello stesso sulla decisione di condanna, che, ove non riscontrata, può essere esclusa, senza necessità di alcun atto istruttorio, anche nella fase di valutazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, Rv. 279714 — 01).

Evidente è dunque come nella specie, in assenza di un preventivo, doveroso, accertamento, nella sua propria sede, sulla sussistenza del reato, non essendo neppure iniziato un procedimento penale nei confronti del Bagni (laddove, peraltro, la notizia in ordine all'esito del procedimento viene comunque collocata dallo stesso ricorrente nell'anno 2013 allorquando a rigore poteva ancora trovare spazio, su impulso del ricorrente, un procedimento penale per patrocinio infedele non essendo ancora decorso il termine di prescrizione), correttamente la corte territoriale è addivenuta alla conclusione raggiunta in termini di inammissibilità della richiesta, non senza avere, nei limiti del dovuto, verificato la prospettiva di colpevolezza del difensore nonchè sommariamente delibato sulla astratta idoneità della asserita condotta infedele — che, quanto alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, secondo la stessa prospettazione contenuta in ricorso, non sarebbe comunque riconducibile a periodo in cui l'avvocato era sospeso - a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla sua potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza; solo a seguito di tali verifiche ed avere altresì precisato che parte finale della richiesta, ove si rivisitano gli argomenti accusatori della sentenza, costituisce una sorta di appello e nulla a che vedere con l'istituto della revisione, la corte di appello ha concluso per l'inammissibilità dell'istanza di revisione.

In definitiva con tale congrua e non manifestamente illogica motivazione, che nella sostanza afferma che anche qualora fosse stato accertato il patrocinio infedele, comunque non erano stati forniti elementi tali da far ritenere che il Bagni avesse contribuito a creare un quadro processuale non veritiero ovvero che diversamente il ricorrente sarebbe stato prosciolto, non si è confrontato il ricorso, che pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto innpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000