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Sentenza — n. 18717/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of procedural verification of timely complaint under Art. 120 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the charge of provocation while upholding the acquittal on intimidation. The lower court failed to verify whether a timely complaint was filed by the victim, relying instead on the victim's subsequent willingness to proceed. The court ruled that procedural requirements for public prosecution charges must be strictly checked regardless of later expressions of intent to prosecute.

Regesto Legislator

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Art. 120 c.p.; Art. 431 c.p.p.: The court must verify the existence of a timely complaint for public prosecution charges; a subsequent voluntary expression of intent to proceed by the victim is legally irrelevant to the procedural admissibility of the prosecution.

Parole chiave

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public prosecution charges timely complaint requirement procedural admissibility victim's subsequent intent Art. 120 Penal Code Art. 431 Code of Criminal Procedure annulment with remittal reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 120 c.p.
Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla questione della mancanza della condizione di procedibilità, alla luce dell'art. 120 cod.
Art. 336 c.p.p.
Art. 431, comma 1, lett. a) c.p.p.
La risposta è del tutto inadeguata, posto che il giudice avrebbe dovuto verificare l'esistenza o non di una tempestiva querela proposta dalla persona offesa, che pure pare emergere nel corso della sua deposizione, ma che va acquisita al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp.
art. 337 cod. pen
Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, con riguardo all'illogicità della motivazione che, dopo avere escluso, per le ragioni sopra indicate, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha negato il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 120 cod. pen
Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla questione della mancanza della condizione di procedibilità, alla luce dell'art. 120 cod. pen.
art. 582 c.p
Ne segue che la sentenza impugnata va annullata relativamle al reato di cui all'art. 582 c.p., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOLO GIOVANNI nato a CALTANISSETTA il 09/03/1986 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio L'avv. Bruno insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; in subordine chiede l'annullamento con rinvio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/05/2021 la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto Giovanni Volo dal delitto ascrittogli al capo a), già riqualificato in primo grado ai sensi dell'art. 337 cod. pen., perché il fatto non costituisce reato (la formula, non indicata in dispositivo, emerge dalla motivazione), e ha rideterminato la pena inflitta per il reato di lesioni di cui al capo b) in dieci mesi di reclusione.

La Corte territoriale è giunta alla pronuncia assolutoria ritenendo insussistente l'elemento oggettivo della fattispecie, dal momento che le risultanze istruttorie non consentivano di cogliere atteggiamenti violenti o intimidatori dell'imputato finalizzati ad impedire alla persona offesa, Luigi Gennaro, assistente della Polizia di Stato, il compimento di un atto del proprio ufficio o servizio. In particolare, si è osservato:

a) che le videoriprese non avevano consentito di accertare nulla di concreto;

b) che, nel caso di specie, era stata la «presunta persona offesa» a serbare un comportamento violento e ingiustificato in presenza di circostanze obiettivamente futili;

c) che, infatti, era stato il Gennaro, dopo avere assunto una condotta di guida imprudente, a bloccare la propria autovettura dinanzi a quella del Volo, posizionandosi poi, una volta sceso dal veicolo, faccia a faccia con il proprio antagonista;

d) che dal certificato medico prodotto dal Gennaro non era dato evincere alcun segno, ferita o ecchimosi si tutta la regione frontale, mentre da quello dell'imputato risulta una ferita lacero- contusa. Quanto al reato di cui al capo b), la Corte ha rilevato:

a) che la persona offesa nel corso del procedimento aveva manifestato pacificamente la volontà di procedere nei confronti dell'imputato, con la conseguenza che era infondato il motivo di appello che lamentava la mancanza della condizione di procedibilità; che neppure era sussistente la scriminante della legittima difesa, dal momento che non era emersa «una situazione che abbia imposto all'imputato una reazione difensiva in opposizione ad un'aggressione ingiusta, avendo Volo aggredito in modo assolutamente ingiustificato e, comunque, del tutto sproporzionato rispetto a quanto occorso nelle fasi precedenti, anche in considerazione del fatto che l'alterco insorto con la controparte avrebbe potuto essere ricomposto in modo pacifico e civile, senza ricorrere ad ulteriori, e più esasperate, forme di violenza fisica, peraltro indirizzate verso regioni vitali della persona offesa (in specie, il volto)».

Proprio in ragione della sproporzionata reazione, la Corte territoriale ha poi escluso il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla manifesta illogicità della decisione, che, dopo avere escluso un atteggiamento violento o intimidatorio dell'imputato, al punto da mandarlo assolto dal reato di cui al capo a) e dopo avere sottolineato il comportamento violento e ingiustificato del Gennaro, aveva ritenuto insussistente la necessità di reagire all'aggressione subita. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento, alla luce delle considerazioni sviluppate nel primo motivo, del dubbio in relazione alla sussistenza della causa scriminante. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla questione della mancanza della condizione di procedibilità, alla luce dell'art. 120 cod. pen. e 336 cod. proc. pen. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, con riguardo all'illogicità della motivazione che, dopo avere escluso, per le ragioni sopra indicate, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha negato il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. 2.5.

Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio o, in subordine, senza rinvio. Considerato in diritto 1. Il terzo motivo, logicamente preliminare, è fondato, nel senso che la Corte territoriale, senza ritenere il delitto di cui al capo B) procedibile d'ufficio, si è limitata a rilevare che la persona offesa nel corso del procedimento aveva manifestato pacificamente la volontà di procedere nei confronti dell'imputato.

La risposta è del tutto inadeguata, posto che il giudice avrebbe dovuto verificare l'esistenza o non di una tempestiva querela proposta dalla persona offesa, che pure pare emergere nel corso della sua deposizione, ma che va acquisita al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Una successiva volontà della persona offesa, quale emergente nel processo, è, rispetto alla censura proposta, del tutto irrilevante.

2. Ne segue che la sentenza impugnata va annullata relativamle al reato di cui all'art. 582 c.p., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 582 c.p., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. C