Cassation annuls appeal sentence for excluding mitigating circumstances already granted in first instance, violating reformatio in peius principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's sentence regarding the sentencing treatment, ruling it violated the principle of reformatio in peius. Although the appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances previously recognized by the first-instance judge, the appellate court had increased the base penalty for contested aggravating factors. The court held that excluding these mitigating factors in the second instance, even if the total sentence was lower, constitutes an impermissible increase in the penalty's components.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: In an appeal lodged solely by the accused, the appellate court cannot exclude generic mitigating circumstances already applied in the first instance, as this violates the principle of reformatio in peius regarding all elements determining the penalty.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CIANCES STELLARIO nato a MESSINA il 04/12/1985 Avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Letta la memoria dell'avvocato Michele PANSERA, difensore di fiducia del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva condannato, in esito a giudizio abbreviato, Ciances Stellario alla pena di anni uno, mesi otto e giorni dieci di reclusione, ritenutane la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 61,n. 1, 577, co.1 n. 4, 582 e 585 commi 1 e 2 cod. pen., commesso ai danni di Nunnari Santo, al reato di cui agli artt. 61, n. 1, 577, co. 1 n. 4, 582 e 585 commi 1 e 2 cod. pen. commesso ai danni di Nunnari Antonino, e al reato di cui agli artt. 61, n. 2 cod. pen. e 4, I. 110/1975 - ha rideterminato la pena inflitta all'appellante Stellario Ciances in anni uno di reclusione, e riconosciuto i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge un unico motivo con il quale denuncia erronea applicazione degli artt. 133 e 597 cod. proc. pen.. nella parte in cui la Corte territoriale, sul solo appello dell'imputato, ha negato le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute dal primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata, con esclusivo riguardo al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame, sul punto, al giudice di merito.
2. Il Tribunale di Messina, in data 8.07.2020, condannava, in esito a giudizio abbreviato, Ciances Stellario alla pena di anni uno, mesi otto e giorni dieci di reclusione, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. Effettivamente - come ha dedotto la Difesa ricorrente - il Tribunale aveva riconosciuto, quindi, le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, con le dovute conseguenze in tema di calcolo della pena, giacchè il Giudice di primo grado non aveva preso in considerazione né le circostanze attenuanti né quelle aggravanti, proprio in ragione dell'effetto elisivo reciproco derivante da quella preliminare valutazione di merito. 2.1.
Come premesso, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza appellata, ha sì rideterminato la pena inflitta in misura pari ad anni uno di reclusione, concedendo i benefici, e confermando nel resto la decisione di primo grado. Tuttavia, pur investita del solo appello dell'imputato, dopo avere affermato che "non merita accoglimento neppure le censure afferenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche", nell'operare il calcolo della pena, ha effettuato un aumento di tre mesi, rispetto alla pena base, per le contestate aggravanti. 2.2.
Pertanto, pur avendo diminuito la pena, in ragione di una più mite valutazione del fatto e di una più benevola considerazione della personalità dell'imputato, la sentenza non fa buon governo del principio di diritto - da valere nel caso di specie - a tenore del quale «In caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, pur riducendo l'entità della pena complessivamente irrogata, escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado» (Sez.
V 25/01/2020, n. 11730, Rv. 278928-01). Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno ricompresi sia gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per I circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione (Sez. 2, n. 45973 del 18/10/2013, A., Rv. 257522). Ne deriva che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, così come il giudice d'appello non può apportare un aumento di pena per la recidiva non riconosciuta dal giudice di prime cure, a nulla rilevando, in contrario, che la pena complessiva risulti determinata in misura inferiore a quella inflitta in primo grado (in tal senso Sez. 6, n. 41388 del 08/10/2009, Clericuzio, Rv. 245018), così non gli è consentito escludere le circostanze attenuanti generiche già applicate in primo grado.
3. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio applicando la regola di diritto enunciata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, 21 marzo 2022 Il Consigliere estensore Maria Tere'a Belnnonte s( ' 'n) ' ,,, „„r.. .. Il Presidente \ CORTE DI CASSAZIONE V SE