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Sentenza — n. 18689/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18689/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18689/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EIRALE DANILO nato a ALBA il 07/01/1966 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; ud/i<o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE cp ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA

Regesto Legislator

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art. 649 cod. pen, articolo 649 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18689/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'articolo 649 cod. pen. ribadendo che il mero dato temporale della durata della convivenza tra le parti non poteva e non può essere sufficiente ad escludere una convivenza more uxorio come quella dedotta nell'atto di appello.

Parole chiave

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reati contro l'onore protezione dell'unione coniugale furto di lieve entità convivenza di fatto non dichiarata coniuge innocente danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. pen
Di là dell'estensibilità o meno della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen.
articolo 649 cod. pen
Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'articolo 649 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EIRALE DANILO nato a ALBA il 07/01/1966 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; ud/i<o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE cp ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Asti nei confronti di Eirale Danilo, che aveva dichiarato il predetto responsabile del reato di furto di numerosi gioielli ed oggetti preziosi dell'ex convivente Bonan Enrica, che li deteneva nella propria abitazione, all'interno di una cassaforte, la cui combinazione era stata carpita dall'imputato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 649 cod. pen., lamentando che la Corte di appello ha escluso l'operatività nel caso di specie dell'esimente di cui all'articolo testè indicato, applicabile ai conviventi more uxorio in virtù di interpretazione estensiva (già effettuata da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza del 17 Marzo 2021 n. 10381 che ha riconosciuto l'estensione al convivente more uxorio dell'esimente di cui all'articolo 384, comma 1, cod. pen.).

Nel caso di specie, inoltre, la Corte di merito, sul piano fattuale, ha erroneamente escluso che il rapporto tra l'imputato e la persona offesa potesse ricondursi a convivenza more uxorio; infatti la parte civile aveva ammesso come si fosse stabilita tra le parti una vera e propria convivenza supportata dalla solidità della relazione sentimentale esistente tra i due; la sola circostanza della cessazione di tale relazione dopo 4-5 mesi - in realtà ben più di sei mesi - a nulla rileva, atteso che non è il fattore temporale a definire la sussistenza della convivenza more uxorio ma tutta una serie di presupposti legati al rapporto affettivo esistente, alla convivenza quotidiana vera e propria e alla comunione materiale e spirituale della coppia. 2.2.

Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'articolo 649 cod. pen. ribadendo che il mero dato temporale della durata della convivenza tra le parti non poteva e non può essere sufficiente ad escludere una convivenza more uxorio come quella dedotta nell'atto di appello.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. 4.11 ricorso è infondato. Di là dell'estensibilità o meno della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. - che prevede espressamente l'applicazione relativamente al solo coniuge non legalmente separato alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite citata in ricorso - che riguarda diversa fattispecie di reato e diversa ipotesi di esimente che si ancora a una ratio ben precisa - deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha congruamente motivato in ordine alla insussistenza dei requisiti qualificanti il rapporto tra imputato e persona offesa in termini di convivenza more uxorio_~..

In particolare, la corte territoriale (dopo avere escluso la possibilità di una estensione interpretativa o analogica del disposto normativo di cui all'art. 649 cod. pen. al coniuge non qualificato da rapporto di coniugio o da unione civile) ha rappresentato come nel caso di specie non potesse ritenersi in alcun modo dimostrata la qualità della convivenza intervenuta tra i predetti soggetti; e ciò ha affermato non limitandosi ad indicare la modesta durata della stessa - 4/5 mesi - ma anche la circostanza che nel corso di tale periodo l'imputato, secondo quanto affermato dalla persona offesa, talora dormiva sul divano, talora nella camera da letto; e ha altresì evidenziato come non fosse neppure chiaro in che misura tale "coabitazione" sia stata anche caratterizzata da una concreta relazione sentimentale.

A fronte di tale motivazione il ricorrente si limita a controdedurre, in maniera generica, che invece la convivenza era stata più lunga di qualche mese e che la corte territoriale non aveva tenuto conto che si era trattato di una vera e propria relazione sentimentale, assumendo di avere in tal modo adempiuto all'onere di dimostrazione ritenuto su di lui incombente dalla sentenza impugnata, senza peraltro considerare che i caratteri che contraddistinguono come more uxorio una convivenza vanno al di là della mera relazione sentimentale (quali la convivenza duratura, fondata sulla reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di vita).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 17/3/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente nata Sessa GeraL , beone CORTE DI CASSAZION