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Sentenza — n. 18686/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18686/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18686/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCHERO MASSIMO nato a CAGLIARI il 16/12/1968 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'AVVOCATO LEDDA CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

Regesto Legislator

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art 178 c.p, art 180 c.p; Sentenza — n. 18686/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di Banchero Massimo, dichiarato colpevole del reato di furto aggravato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 599-bis del codice di rito, stabilite a pena di nullità ex art 178 c.p.p. lett b) e c) e art 180 c.p.p.. All'udienza davanti alla Corte d'appello la difesa depositava istanza di concordato sottoscritta da entrambe le parti, che, interpellate, confermavano anche verbalmente la richiesta.

Parole chiave

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furto aggravato aggravamento della pena furto aggravato in banda permesso di promuovere un procedimento penale favoreggiamento traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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art 178 c.p
599-bis del codice di rito, stabilite a pena di nullità ex art 178 c.p.p.
art 180 c.p
lett b) e c) e art 180 c.p.p..
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCHERO MASSIMO nato a CAGLIARI il 16/12/1968 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'AVVOCATO LEDDA CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di Banchero Massimo, dichiarato colpevole del reato di furto aggravato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 599-bis del codice di rito, stabilite a pena di nullità ex art 178 c.p.p. lett b) e c) e art 180 c.p.p.. All'udienza davanti alla Corte d'appello la difesa depositava istanza di concordato sottoscritta da entrambe le parti, che, interpellate, confermavano anche verbalmente la richiesta.

La Corte si ritirava in camera di consiglio e al rientro dava direttamente lettura del dispositivo, confermando la decisione del primo giudice, e implicitamente non accogliendo il concordato proposto, senza dare la possibilità alle parti di rassegnare e illustrare oralmente le rispettive conclusioni, e ciò nonostante la tempestiva richiesta di trattazione orale. Indi si insta per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata. 3.11 ricorso è fondato in ragione del principio più volte affermato da questa Corte in forza del quale deve ritenersi che in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett.

b) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1-bis cod. proc. pen., atteso che in tal modo risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, Rv. 277546 — 01); discussione orale che nel caso di specie, in virtù dell'opzione consentita dalla disciplina emergenziale da Covid-19, era stata espressamente richiesta.

4. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Così deciso il 17/3/2022. Il Consiglier