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Ordinanza — n. 18462/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting acquittal on merits under strict statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18462/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal on merits, but the law restricts appeals against agreed penalty applications to specific grounds like legal qualification errors. Since the appeal sought a substantive acquittal rather than challenging the agreement's validity or legal characterization, it fell outside the permitted scope.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences applying agreed penalties are strictly limited to challenges regarding the expression of will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, excluding requests for acquittal on merits.

Parole chiave

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agreed penalty application inadmissible appeal acquittal on merits procedural limits court costs and fine licenziamento per furto abbandono del procedimento penale abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 444 c.p
del Tribunale di Firenze ha applicato ex art. 444 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lakar Karim, nato in Algeria, il 23/7/1966; avverso la sentenza del 23/12/2021 del Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il G.u.p. del Tribunale di Firenze ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Lakar Karim la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di tentato furto pluriaggravato e continuato.• 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/3/2022 Il Consiglier stens Il Pr side Luc storelli Grazia na Miccoli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA1