Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18454/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18454/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Milena Emini, riconosciuta responsabile all'esito del giudizio di merito del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso, commesso da amministratore unico della EMINI Spa. (già EMINI Srl.), dichiarata fallita il 6 novembre 2009, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'il. marzo 2021, che ha riformato la sentenza emessa a suo carico in primo grado, limitatamente alle pene accessorie fallimentari applicatele, la cui durata è stata rideterminata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2932 cod. civ, art. 2392 cod. civ, art. 612 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18454/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria in data 9 marzo 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Luigi Giordano, ha anticipato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta cattiva gestione irregolarità finanziarie responsabilità dell'amministratore responsabilità dell'amministratore dell'eredità istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2932 cod. civ
E' jus receptum che, in tema di responsabilità degli amministratori di società, vige il principio generale, fissato dall'art. 2932 cod.
art. 2392 cod. civ
pen., ove i detti obblighi siano disattesi: sicché l'amministratore di società, che, contravvenendo all'obbligo contenuto nell'art. 2392 cod. civ.
art. 612 cod. proc. pen
Segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali: tanto esonera il Collegio dalla decisione sull'istanza ex art. 612 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EMINI MILENA nato a NAPOLI il 07/07/1980 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concIdgo chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata e conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. Giordano chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avv. Montone espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso L'avv. Marrandino si associa alle argomentazioni del codifensore. I

RITENUTO IN FATTO

1. Milena Emini, riconosciuta responsabile all'esito del giudizio di merito del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso, commesso da amministratore unico della EMINI Spa. (già EMINI Srl.), dichiarata fallita il 6 novembre 2009, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'il. marzo 2021, che ha riformato la sentenza emessa a suo carico in primo grado, limitatamente alle pene accessorie fallimentari applicatele, la cui durata è stata rideterminata.

2. Tramite i propri difensori articola un solo motivo, con il quale denuncia la violazione degli artt. 40 cpv. e 110 cod. pen. e degli artt. 216, comma 1, n. 1, 219 e 223, comma 1, L.F., nonché il vizio di motivazione. A sostegno deduce che la Corte territoriale, travisando i dati probatori (segnatamente, quanto evincibile dalle dichiarazioni dibattimentali della Curatrice fallimentare, Dottoressa Iaccarino, e del coimputato Francesco Saverio Emini), vanamente illustrati con i motivi di gravame, le aveva riconosciuto un potere di gestione della EMINI Spa. (già EMINI Sri.), di cui, in effetti, era priva, come comprovato, peraltro, dalla circostanza, documentalmente accertata, che con l'aumento del capitale sociale della EMINI Spa. (già Srl.), che aveva avuto luogo in data 19 dicembre 2007 nel momento del conferimento del ramo d'azienda della EMINI Costruzioni alla EMINI Spa., la EMINI COSTRUZIONI Spa., divenuta socia al 99,45 % della EMINI Spa. (già Sri.), aveva assunto il pieno controllo della gestione ed operatività anche della EMINI Spa. (già Srl.).

Ciò stava a significare che incontrastato dominus anche della compagine fallita, oltre che della EMINI COSTRUZIONI, era suo padre Francesco Saverio Emini, cui si doveva l'esclusiva ideazione e realizzazione delle condotte distrattive contestate ai capi a) e b) della rubrica. Donde, la preterizione di tale decisivo elemento, aveva condotto il giudice di appello ad una valutazione monca del materiale a disposizione, che aveva finito per riverberarsi anche sull'approccio decisionale alle questioni in diritto proposte: ossia, in che termini si potesse ritenere che la deducente, con l'inerzia serbata quanto alla retrocessione delle somme di pertinenza della EMINI Spa. (già Sri.), riscosse dalla EMINI Sri. (già Spa.), avesse omissivamente offerto un contributo eziologicannente efficiente al depauperamento del patrimonio della società da lei formalmente amministrata, assistito da un coefficiente di riferibilità alla sua sfera di consapevolezza e volizione quanto alla produzione dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, L.F., sussumibile nel dolo richiesto per l'integrazione del delitto ascrittole.

Tale epidermico esame dei temi sollevati con il gravame aveva fatto si che la motivazione rassegnata in riferimento ad essi prestasse il fianco ad una censura di carenza argomentativa se non di apoditticità. Alla stregua di tali rilievi, la ricorrente ha chiesto la sospensione della condanna al pagamento della provvisionale, immediatamente esecutiva, riconosciuta alla parte civile costituita (Curatela del fallimento EMINI Spa.), sussistendo il rischio di un grave pregiudizio per il proprio patrimonio.

3. Con richiesta in data 7 marzo 2022, i difensori della ricorrente hanno chiesto la trattazione orale del ricorso, che è stata accordata.

4. Con requisitoria in data 9 marzo 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Luigi Giordano, ha anticipato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 5 aprile 2022, il difensore della parte civile costituita, 'Fallimento EMINI Spa.', ha anticipato le proprie conclusioni (di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso) e ha chiesto la liquidazione delle spese sostenute per il giudizio di legittimità, depositando apposita nota.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda sottesa alle condotte distrattive contestate alla ricorrente Milena Ennini, ai capi a) e b) dell'imputazione, evidenziando: I.) come la EMINI COSTRUZIONI Spa., amministrata da Francesco Saverio Emini, padre di Milena, nel dicembre 2007, avesse conferito alla EMINI Sri., costituita nel giugno di quello stesso anno e amministrata dalla ricorrente, un ramo di azienda, con trasferimento di tutte le sue attività e passività; II.) come la EMINI Sri. avesse rilasciato alla EMINI COSTRUZIONI Spa. un mandato all'incasso dei suoi crediti;

III.) come la EMINI Srl. si fosse trasformata in EMINI Spa. e la EMINI Costruzioni Spa. si fosse trasformata in EMINI Srl.; IV) come la EMINI Srl. (già Spa.) avesse riscosso crediti per conto della EMINI Spa. (già Srl.) per oltre cinque milioni di euro, somme delle quali l'amministratore di diritto della EMINI Spa. (già Sri.) aveva omesso di pretendere la restituzione; V) come l'enorme mole dei debiti accumulati dalla EMINI Spa. per effetto di questa complessiva operazione, alla quale si erano aggiunti i consistenti trasferimenti di denaro, senza titolo, (di cui al capo a) per un ammontare di Euro 918.303, 16, disposti dalla EMINI Spa. (già Sri.) in favore della EMINI Srl. (già Spa.), avevano portato la EMINI Spa (già Sri.) al fallimento.

2. Sulla base di tutte queste circostanze di fatto, la Corte di merito ha ritenuto che Milena [mini, quale amministratore unico della EMINI Spa. (già Sri.), fosse pienamente consapevole della complessiva manovra di spoliazione del patrimonio della EMINI Spa. (già Srl.) - utilizzata come mero contenitore entro cui far confluire i soli debiti della EMINI Srl. (già Spa.) -, ideata dal padre Francesco Saverio, e che vi avesse fattivamente concorso, apportandovi un contributo decisivo alla realizzazione, acconsentendo al conferimento del ramo di azienda della [MINI COSTRUZIONI Spa. alla EMINI Srl. e, contestualmente, sottoscrivendo, per conto della EMINI Srl., di lì a poco trasformatasi in Spa., il mandato, rilasciato alla EMINI Sri. (già Spa.), a riscuotere i crediti vantati dalla EMINI Spa. (già Srl.) e, poi, omettendo di pretendere la restituzione delle relative somme di consistente importo (pari a cinque milioni di euro).

Così facendo, la ricorrente, ad avviso del giudice censurato, aveva violato i propri doveri di amministratore, che le avrebbero imposto di prodigarsi per la reintegra del patrimonio sociale della EMINI Spa., agendo nei confronti della EMINI Sri. per la restituzione delle somme da questa riscosse in sua vece: in tal modo aveva contribuito all'erosione delle garanzie dei creditori della Emini Spa.

3. Invero, le riportate argomentazioni non si espongono ad alcun rilievo di carenza motivazionale, dando compiuta ragione, in virtù delle evidenze fattuali dianzi enumerate (risultando già estremamente significative quelle attinenti all'entità delle somme riscosse dalla EMINI Sri. per conto della EMINI Spa., mai recuperate da quest'ultima), dell'operato illecito della ricorrente, che avrebbe dovuto essere improntato al rigoroso rispetto dei doveri di garanzia delle pretese dei creditori sociali: donde, le dichiarazioni delle quali si denuncia il travisamento risultano prive di decisività (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085), poiché il pur soverchiante dirigismo gestionale del coimputato Francesco Saverio Emini non sarebbe stato tale da esimere Milena Emini dall'osservanza degli obblighi di fedeltà alla funzione di cui era investita, che ella ha, peraltro, concretamente spiegato, non avendo giammai dedotto di essere stata una mera amministratrice 'testa di legno'.

4. Neppure sussistono i denunciati vizi di violazione di legge, sotto il profilo della corretta applicazione della legge in punto di concorso omissivo della ricorrente e di integrazione del dolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale. E' jus receptum che, in tema di responsabilità degli amministratori di società, vige il principio generale, fissato dall'art. 2932 cod. civ., per cui l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose, di guisa che sussiste a suo carico una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi: sicché l'amministratore di società, che, contravvenendo all'obbligo contenuto nell'art. 2392 cod. civ. di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi, non adempie al suo obbligo di garanzia, concorre, ex art. 40 cpv. cod. pen., per omissione, consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione per impedire l'adozione di atti di gestione pregiudizievoli, nei delitti fallimentari commessi da altri amministratori, dal momento che anche gli interessi tutelati dalle norme penali fallimentari sono compresi tra quelli affidati alle sue cure (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Rv. 234607).Ne viene che va data continuità all'approdo interpretativo secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso ex art. 40, comma 2, cod. pen., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225): ciò vale anche in ipotesi di omissione di impedimento dell'evento, suscettibile di esporre a pericolo le ragioni dei creditori, in dipendenza dall'obbligo di vigilanza che incombe sull'amministratore di diritto (Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Rv. 222389).

Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, deve riconoscersi che la motivazione in rassegna è ineccepibile anche in diritto, essendo stato correttamente ravvisato anche il concorso per omissione di Milena Emini, quale amministratore della EMINI Spa., rispetto alla distrazione delle somme di denaro di pertinenza di essa - riscosse dalla EMINI Srl. e non restituite all'avente diritto, per la dolosa inerzia del suo rappresentante legale — ideata da Francesco Saverio Emini, quand'anche amministratore di fatto della EMINI Spa. oltre che amministratore di diritto della EMINI Srl., atteso che la ricorrente era tenuta, in virtù della posizione di garanzia connessa alla funzione espletata, non solo alla custodia, alla conservazione ed all'amministrazione dei beni della società, ma anche ad impedire condotte di gestione realizzate da altri in violazione della legge penale.

5. Segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali: tanto esonera il Collegio dalla decisione sull'istanza ex art. 612 cod. proc. pen. ed anzi deve essere, altresì, disposta la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.510,00, oltre access