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Sentenza — n. 18453/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18453/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18453/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Aliberti Marzio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 25 novembre 2020, di conferma della sentenza che, in primo grado, l'aveva condannato alla pena di giustizia anche per il delitto di furto pluriaggravato di cui al capo D) della rubrica.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18453/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria in data 8 marzo 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Luigi Giordano, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie abbandono del procedimento per truffa accuse di abuso furto di lieve entità ritiro della querela penale alleggerimento della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALIBERTI MARZIO nato a MILANO il 25/11/1981 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Aliberti Marzio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 25 novembre 2020, di conferma della sentenza che, in primo grado, l'aveva condannato alla pena di giustizia anche per il delitto di furto pluriaggravato di cui al capo D) della rubrica.

2. Affidato il ricorso ad un solo motivo, ha, poi, rinunciato alla proposta impugnazione, con reiterate dichiarazioni, in data 13 luglio e 27 ottobre 2021, rassegnate dal proprio procuratore speciale, Avvocato Francesca Sala, trasmesse in Cancelleria tramite PEC in data 13 luglio e 27 ottobre 2021.

3. Con requisitoria in data 8 marzo 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Luigi Giordano, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per intervenuta, rituale rinuncia ad esso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Nel caso di specie, infatti, ne sussistono tutti i requisiti di legge, in quanto la rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore, nominato procuratore speciale.

5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stlayo Luu CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA I NCELLERI