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Sentenza — n. 18443/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18443/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18443/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Campana Mario, nato a Roma, il 26/7/1939; avverso la sentenza del 12/6/2019 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lucia Odello, che ha concluso per lInammissibilità del ricorso; lette le conclusioni presentate per l'imputato dall'avv. Stefano NiColUCCi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di Campana Mario per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella sua qualità di amministratore di diritto della Interior Top Line s.r.I., fallita nel corso del 2013. In particolare, all'imputato è contestato di non aver consegnato, all'atto della dismissione della carica nel luglio del 2008, la contabilità societaria fino a quel momento tenuta all'amministratore subentrante.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18443/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame.

Parole chiave

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omissione della contabilità amministrazione infedele responsabilità dell'amministratore ufficiale dei fallimenti irregolarità finanziarie documenti mancanti
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Campana Mario, nato a Roma, il 26/7/1939; avverso la sentenza del 12/6/2019 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lucia Odello, che ha concluso per lInammissibilità del ricorso; lette le conclusioni presentate per l'imputato dall'avv. Stefano NiColUCCi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di Campana Mario per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella sua qualità di amministratore di diritto della Interior Top Line s.r.I., fallita nel corso del 2013. In particolare, all'imputato è contestato di non aver consegnato, all'atto della dismissione della carica nel luglio del 2008, la contabilità societaria fino a quel momento tenuta all'amministratore subentrante.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza del reato. In proposito il ricorrente lamenta che già in primo grado è stato escluso che l'imputato abbia in qualsiasi modo amministrato di fatto la fallita successivamente alla dismissione della carica formale e come dunque non possa essere chiamato a rispondere del mancato ripristino della contabilità mancante da parte dell'amministratore subentrante. Non di meno la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto come solo una parte marginale della contabilità societaria sarebbe stata sottratta - ovvero secondo la versione difensiva oggetto di furto - poiché quella preponderante sarebbe invece andata distrutta a causa di un nubifragio, come testimoniato in dibattimento dall'operante che ha condotto le indagini.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge anche sotto il profilo del difetto di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In proposito la sentenza non avrebbe sostanzialmente risposto al motivo d'appello relativo all'inconfigurabilità del dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato, essendo contestata una condotta commessa in ipotesi ben cinque anni prima della dichiarazione di fallimento della società, nella cui gestione l'imputato non si sarebbe ingerito dopo aver disnnesso la sua carica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Invero è, di per sé, irrilevante che l'imputato, dopo aver dismesso la carica di amministratore non si sia più ingerito nella conduzione della società, essendo egli stato ritenuto responsabile della sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture relative al periodo della sua gestione e non a quello successivo, ipotesi cui si riferisce la giurisprudenza citata nel ricorso e che dunque è del tutto inconferente nel caso di specie. Nemmeno assume rilevanza l'omessa considerazione della deposizione del M.Ilo Fai, dalla quale emerge non già l'effettivo accertamento della perdita della maggior parte della contabilità della fallita a causa di una alluvione, ma semplicemente che l'imputato aveva denunziato l'incidente.3. Colgono invece nel segno le censure proposte con il secondo motivo in merito alla prova della sussistenza del dolo specifico del reato. Infatti non è in discussione che la fattispecie contestata e ritenuta nei due gradi di merito è quella di cui alla prima parte dell'art. 216 comma 1 n.

2) legge fall., la cui configurabilità è legata alla dimostrazione che il fatto sia stato commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, dovendo altrimenti la volontaria mancata conservazione dei libri contabili, qualora ne ricorrano i presupposti, essere ricondotta alla figura della bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. La peculiare finalità cui deve essere orientata la condotta deve costituire oggetto di specifica dimostrazione, la quale deve a sua volta riflettersi nella motivazione della sentenza. E non v'è dubbio che quella articolata dalla Corte territoriale risulti sul punto soltanto apparente, tanto più che la condotta sarebbe stata realizzata diversi anni prima del fallimento della società, circostanza che rende ancor più pregnante l'onere probatorio in merito all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato.

4. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 23/3/2022 L istorelli Grazia Miccoli CORT-E-Df-e V SEZ