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Sentenza — n. 18438/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18438/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18438/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa in data 12 novembre 2020 e depositata il 15 dicembre 2020, confermava quella emessa dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro, che aveva ritenuto la responsabilità penale di Dante Mannolo all'esito del giudizio abbreviato, per il delitto di associazione per delinquere, per plurimi delitti di bancarotta e truffa, uniti dal vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti a quella contestata ai sensi dell'art. 219 c. 2 n. 1 legge fall.. Mannolo veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre pene accessorie, al risarcimento del danno nella misura di euro 480.000,00 in favore della parte civile costituita, oltre alla rifusione delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 18438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla determinazione della pena, con riferimento all'art. 416-bis 1, comma 3, c.p.; la mancanza o insufficienza della motivazione, gia' assente nella sentenza di primo grado e non opportunamente integrata dai giudici di appello, con motivo ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett.

Parole chiave

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indagine su reati finanziari flussi finanziari illeciti perseguimento penale per truffa favoreggiamento riciclaggio di denaro aggravato indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen
Maria Carnnen Garrini, consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
art. 416-bis cod. pen
Dopo aver premesso che Dante Mannolo è stato condannato in altro procedimento per il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANNOLO DANTE nato a CUTRO il 30/08/1968 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME che ha concluso, riportandosi alla requisitoria scritta, chiedendo rigettarsi il ricorso; udito l'avv. GIOVANNI ORCIANI, difensore della parte civile FALLIMENTO EURODISTRIBUZIONE DI SCUMACI MELANIA e del FALLIMENTO DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE MANNOLO DANTE, che si è associato alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, depositando le proprie per iscritto, unitamente alla nota spese e dichiarando di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; udita l'avv. MARIA KAREN GARRINI, in difesa di MANNOLO DANTE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa in data 12 novembre 2020 e depositata il 15 dicembre 2020, confermava quella emessa dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro, che aveva ritenuto la responsabilità penale di Dante Mannolo all'esito del giudizio abbreviato, per il delitto di associazione per delinquere, per plurimi delitti di bancarotta e truffa, uniti dal vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti a quella contestata ai sensi dell'art. 219 c. 2 n. 1 legge fall.. Mannolo veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre pene accessorie, al risarcimento del danno nella misura di euro 480.000,00 in favore della parte civile costituita, oltre alla rifusione delle spese processuali.

La sentenza, oggetto del presente ricorso, negava il riconoscimento dell'attenuante speciale dell'art. 47_6-bis 1, comma 3, cod. pen., ritenendo che il procedersi per delitti comuni, non connessi ad associazione di stampo mafioso ovvero a delitti aggravati dall'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen., fosse ostativo all'applicazione della invocata attenuante speciale, non essendo comprovata la commissione dei delitti predetti con finalità di agevolazione della cosca operante in San Leonardo di Cutro, diretta da padre dell'attuale ricorrente.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Dante Mannolo dall'avv. Maria Claudia Conidi, alla quale poi subentrava l'avv. Maria Carnnen Garrini, consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Il motivo censura la sentenza della Corte territoriale per inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché per illogicità e mancanza della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis 1, comma 3, cod. pen..

Dopo aver premesso che Dante Mannolo è stato condannato in altro procedimento per il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen. e per altri delitti-fine e che dal :11 settembre al 27 dicembre 2019 aveva reso otto interrogatori all'autorità giudiziaria di Catanzaro, ricostruendo la composizione della 'ndrangheta di San Leonardo di Cutro, quanto alle vicende oggetto del presente procedimento il ricorso rappresenta come Mannolo abbia dichiarato il 26 ottobre 2019 che le somme utilizzate per consumare le truffe nel pesarese costituivano proventi tratti dalle attività illecite del padre Alfonso, a capo della 'ndrina di San Leonardo di Cutro.

Tale verbale veniva depositato anche al G.u.p. nel corso del primo grado di giudizio, dinanzi al quale Mannolo rendeva interrogatorio nel corso dell'udienza del 22 novembre 2019 (al ricorso è stata allegata la verbalizzazione integrale e segnalate le pagine 22 e 36 a sostegno del ricorso). 2.2. Il motivo denuncia altresì che la Corte di appello non abbia tenuto in conto il contributo generale offerto dal Mannolo alle indagini, né nel procedimento cd. Malapianta celebrato dinanzi all'autorità giudiziaria calabrese, né tanto meno nel presente giudizio, neanche valutando, la Corte di Ancona, la connessione fra i delitti per cui Mannolo è a giudizio e il delitto associativo, ai sensi dell'art. 416- bis cod. pen., rispetto ai quali i primi sarebbero da ritenersi delitti-fine.

Inoltre il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha tenuto in conto che il contributo di ausilio alle indagini, richiesto per l'attenuante speciale, debba essere caratterizzato, secondo la giurisprudenza, in via alternativa dalla effettiva utilità ovvero dalla dissociazione, non necessariamente dovendo concorrere entrambi i requisiti. La critica alla sentenza impugnata si concentra, infine, sulla argomentazione che l'attenuante speciale possa trovare applicazione, a parere della Corte di appello, solo per i reati ricollegabili all'attività di associazioni di tipo mafioso: a fronte della dichiarazione di Dante Mannolo, che riferiva di aver ricevuto denaro dal padre, il Pubblico ministero procedente non ebbe a modificare l'imputazione, nel senso di contestare il delitto di riciclaggio e rispetto, ai delitti già oggetto della imputazione, dell'aggravante dell'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen.

La Corte di appello, pertanto, non avrebbe riconosciuto l'attenuante invocata, in ordine ai reati comuni, nonostante la collaborazione del Mannolo e quindi con motivazione da ritenersi manifestamente illogica e in violazione di legge.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Sabrina Passafiume, ha depositato requisitoria e conclusioni in data 2 marzo 2021, con le quali ha ritenuto non fondate le censure e ha chiesto rigettarsi il ricorso, rappresentando come la l'attenuante speciale invocata non possa trovare applicazione in assenza di una formale contestazione o di una sostanziale e comprovata emergenza, nel medesimo procedimento, dei delitti previsti dall'art. 416-bis cod. pen., ovvero di delitti-fine aggravati dall'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen.

4. Il 6 marzo 2022 l'avv. Maria Karen Garrini depositava memoria difensiva con ulteriori motivi in replica, nonché la nomina a difensore di fiducia del 14 gennaio 2022, con revoca di ogni altra precedente (in allegato n. 4). Con la memoria il difensore insisteva nella censura in ordine alla mancata applicazione della attenuante, deducendo: il vizio di motivazione e la violazione di legge ex art.606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla determinazione della pena, con riferimento all'art. 416-bis 1, comma 3, c.p.; la mancanza o insufficienza della motivazione, gia' assente nella sentenza di primo grado e non opportunamente integrata dai giudici di appello, con motivo ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett.

d) e e), comma 3, cod. proc. pen., artt. 111, comma 6 e 101 comma 2 Cost.; la natura meramente apparente della motivazione; l'omessa pronuncia su specifiche censure riguardanti aspetti contraddittori ovvero mal valutati. Con la memoria venivano allegati provvedimenti attestanti il riconoscimento dell'invocata attenuante in altri procedimenti.

5. Il difensore del ricorrente depositava infine richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e con decreto del Presidente la stessa veniva disposta nelle forme ordinarie per l'udienza del 22 marzo 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e i due motivi, per la stretta connessione, vanno trattati congiuntamente.

2. In relazione alla inosservanza e all'erronea applicazione dell'art. 416-bis 1, comma 3, cod. pen., va premesso come un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità richieda come necessario che il soggetto che ne benefici sia ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa ovvero di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare le attività mafiose e che la predetta attenuante non possa trovare applicazione qualora difetti la formale contestazione dell'aggravante dell'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen. e la sussistenza della stessa non trovi, quindi, positivo riscontro in sentenza (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante, Rv. 270589;

Sez. 3, n. 8353 del 23/09/2014, dep. 2015, Trirnarco, Rv. 262513; Sez. 2, n. 23121 del 29/04/2009, Nennoianni, Rv. 245180). Altro orientamento ritiene invece che, per coloro che si dissocino dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non sia richiesta la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen., ma occorra che dagli atti del processo emergano elementi certi ed univoci, idonei a comprovare che il reato contestato risulti "in fatto" commesso dall'imputato in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso (Sez. 4, n. 32519 del 29/05/2019, Panarinfo, Rv. 276687;

Sez. 2, n. 12330 del 05/12/2018, dep. 2019, Rubino, Rv. 276324; Sez. 1, Sentenza n. 21783 del 20/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 270006).

3. Al di là della diversa interpretazione dell'art. 416-bis 1 cod. pen., tanto il primo orientamento — che richiede non solo la contestazione formale, ma anche la prova della commissione del delitto associativo ai sensi dell'art. 416-bis o del delitto aggravato, dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare l'attività delle relative associazioni — quanto il secondo — che ritiene invece applicabile l'attenuante anche a fronte di un difetto di contestazione formale dei delitti con la aggravante speciale - pongono come presupposto che "in fatto" sussista la prova che l'imputato abbia commesso il delitto con metodo mafioso o con finalità di agevolazione di una associazione di tipo mafioso.

Nel caso in esame, con motivazione ineccepibile, la Corte di appello ha operato una attenta analisi degli elementi di prova e valutato anche le dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie di Dante Mannolo nel corso del presente giudizio. Per un verso la Corte di appello ha valutato la condotta processuale del ricorrente come dapprima strenuamente difensiva, poi non completamente collaborativa, già in relazione alla propria responsabilità, cercando di «barcamenarsi, facendo ammissioni a sé sfavorevoli, ma non complete e in parte ancora mendaci»; poi ha evidenziato come Mannolo abbia certamente riferito «che il suo intento era quello di investire del denaro che lo stesso aveva preso in prestito dal padre, senza che i coimputati ne fossero a conoscenza».

Concludeva, comunque, la Corte di appello, escludendo l'applicabilità dell'invocata attenuante, in quanto i reati per i quali l'attuale ricorrente è stato ritenuto responsabile sono «comuni, non ricollegabili all'attività di associazioni di tipo mafioso, non avendo trovato alcun riscontro probatorio le affermazioni del Mannolo circa il fatto che sarebbe stato il padre a fornirgli il denaro contante [ ...] al fine di riciclare i proventi delle sue attività illecite». Inoltre, secondo la Corte marchigiana, le ammissioni dell'imputato non hanno impedito la prosecuzione dell'attività delittuosa ovvero di giungere alla individuazione di ulteriori concorrenti, risultando per altro carenti le dichiarazioni in ordine alla destinazione delle merci e del denaro provento di truffa.

4. La motivazione impugnata non è apparente, né incongrua o illogica, né tantonneno suscettibile di critiche quanto alla erroneità nell'applicazione della legge penale: anzi, esamina tutti i profili fattuali e giuridici necessari per l'applicazione della attenuante speciale, in modo coerente e corretto.Proprio sul punto decisivo, e comune ai due citati orientamenti giurisprudenziali, che richiedono la prova della responsabilità formale o 'virtuale' che sia, perché in assenza di contestazione, della condotta aggravante di agevolazione o di metodo mafioso, la esclude con assoluta chiarezza e in modo compiuto. Non è sufficiente in sé la dichiarazione dello stesso imputato, che si autoaccusa della finalità di agevolazione mafiosa, poiché avrebbe chiesto un prestito al padre, allo scopo anche di riciclare denaro per conto dello stesso. Sempre è necessaria una valutazione di attendibilità, nonché elementi di conforto tali da fornire adeguata prova della condotta aggravante.

5. In tal senso pacifico è l'orientamento della Corte di legittimità che, se per un verso afferma che la confessione dell'imputato possa essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa, per altro verso è necessario che il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato (Cass. Sez. 4, n. 4907 del 17/10/2017, dep. 2018, Militello, Rv. 271980;

Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259489; Sez. 4, n. 20591 del 05/03/2008, D'Avanzo, Rv. 240213). E l'intendimento autocalunnatorio può essere motivato proprio dalla volontà di ottenere il riconoscimento dell'attenuante speciale. La Corte di appello, pur senza citare tale principio di diritto, ne fa applicazione concreta e corretta, dando atto della ridotta attendibilità di N'annoio, espressa in dichiarazioni ondivaghe e non decisive in relazione alle contestazioni nei suoi confronti formulate, come evidenziato in precedenza, oltre che insufficienti in relazione alla sussistenza della finalità di agevolazione mafiosa.

Né fondata è la censura rivolta alla Corte, che non avrebbe dato conto dell'elemento di conforto delle banconote da 500 euro, che Mannolo avrebbe ricevuto dal padre e che avrebbero determinato segnalazioni del sistema bancario per operazioni sospette. Il ricorso non indica, dimostrandosi in ciò generico e deficitario di autosufficienza, quale sia l'atto processuale dal quale emerge tale circostanza di riscontro. L'omesso vaglio critico è pertanto solo apparente, perché l'ingresso nel materiale probatorio del dato afferente al rilevamento bancario delle operazioni sospette avviene sempre e solo attraverso le dichiarazioni di Mannolo, per il quale la sentenza esprime il richiamato giudizio di attendibilità ridotta, inidonea a comprovare gli estremi della aggravante presupposto.

6. Ne consegue che in relazione all'applicazione della circ:ostanza attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis 1, comma 3, cod. pen., allorquando occorra valutare la dichiarazione autoaccusatoria dell'imputato in ordine all'aver commesso i delitti-presupposto — delitti di cui all'articolo 416-bis e commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso - è necessario che il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio - che potrebbe consistere anche nella volontà di ottenere l'applicazione della attenuante speciale - dal che la necessità di verificare la sussistenza di elementi di conferma ulteriore.

7. Inammissibili, perché manifestamente infondate, sono le deduzioni afferenti alla contraddittorietà della motivazione, proposte con gli ulteriori motivi, quanto alla circostanza che si sarebbe ritenuto sussistente il contesto associativo criminale mafioso: la censura confonde tra l'associazione per delinquere 'comune' operante nel pesarese, della quale si legge nella sentenza impugnata, e l'associazione per delinquere di stampo mafioso calabrese, non oggetto del giudizio. La Corte di appello conferma la sussistenza della prova per la prima organizzazione, quella in contestazione, di fatto correttamente non operando alcuna valutazione in ordine alla seconda, se non per escludere ogni connessione agevolativa o di metodo, a fronte della prospettazione difensiva.

E d'altro canto va qui ribadito che anche logicamente è ben possibile che si sia partecipi contestualmente di più associazioni, tanto che è configurabile il concorso tra un'associazione di stampo mafioso e un'associazione per delinquere dotata di un'autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso (tra le altre, Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163). Pertanto, alcuna illogicità della motivazione è dato riscontrare.

8. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

9. L'imputato deve essere condannato, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Dette spese, da versarsi a favore dell'erario ex art. 110, comma 3 d.p.r. n. 115 del 2002, verranno liquidate dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 (Sez. U, n. 5464 del 26 settembre, 2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stat