Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18398/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and misapplication of summary procedure standards.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18398/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide specific reasons for the bail conditions and misapplied the 'beyond reasonable doubt' standard. The Court rejected these claims, ruling that the appeal grounds were too generic and did not specifically address the lower court's reasoning, while also noting that summary precautionary proceedings do not require proof beyond reasonable doubt.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific and do not correlate with the contested decision's reasoning, and summary precautionary proceedings do not require the standard of proof beyond reasonable doubt.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal lack of specificity precautionary measures summary procedure beyond reasonable doubt violenza o minaccia contro le autorità aggressione fisica reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato, ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 274 cod. proc. pen
Né le esigenze cautelari potevano ritenersi attuali e concrete ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - Ahmetovic
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M.
Sez. 1, n. 32995 del 22/03/2013, Prostamo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Berlingò Salvatore, nato a Catanzaro il 20/05/1965 avverso la ordinanza del 19/10/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. Pietro Pitari, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del 8 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che ha applicato la misura cautelare degli arresti dorniciliari a Salvatore Berlingò in quanto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 582, 583 e 61, n. 1, cod. pen.. In particolare, al Berlingò si contesta di avere cagionato a Mohamed Eddekhysy lesioni personali giudicate guaribili in 44 giorni colpendolo ripetutamente con pugni e schiaffi al volto per futili motivi ed in particolare perché la persona offesa stava impiegando troppo tempo nell'effettuare le operazioni al terminale bancomat dell'ufficio postale di Cropani.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Salvatore Berlingò, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione, essendo essa meramente apparente, in ordine alla autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, nonché la violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e la mancanza del presupposto dei gravi indizi, dovendo anche ai fini cautelari essere provata la penale responsabilità dell'indagato oltre ogni ragionevole dubbio.

Dopo avere passato in rassegna la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di gravità indiziaria, il ricorrente sostiene che le dichiarazioni della persona offesa non sono riscontrate perché le riprese effettuate dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza dell'ufficio postale non hanno ripreso le percosse al volto ed al capo, cosicché i gravi indizi vengono a fondarsi in via esclusiva sulle dichiarazioni della persona offesa, che pure in occasione del fatto aveva assunto un atteggiamento provocatorio, tanto che egli aveva seguito il Berlingò sino all'autovettura da questi utilizzata per allontanarsi, continuando ad offenderlo ed ostacolarlo. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, quanto alle esigenze cautelari, il mancato adeguamento della misura cautelare alle esigenze del caso concreto e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di detto presupposto. Il pericolo di recidiva era stato desunto dalla futilità dei motivi a base del reato, che non erano dimostrati. I precedenti penali dell'imputato non erano caratterizzati da indole violenta, ma erano dovuti alla sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti e nel corso dei procedimenti penali mai egli aveva assunto atteggiamenti violenti ed aggressivi.

Né le esigenze cautelari potevano ritenersi attuali e concrete ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen..

3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva per ribadire il contenuto del ricorso ed insistere per il suo accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Il ricorrente, affermando che il presupposto dei gravi indizi è carente perché le dichiarazioni della persona offesa sono solo parzialmente riscontrate dalle riprese dell'impianto di videosorveglianza, che non riprendono inferti al capo della vittima, non considera che il Tribunale del riesame ha ritenuto le suddette dichiarazioni riscontrate anche dalla documentazione medica dalla quale risulta la particolare gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa. In sostanza, il ricorrente non si confronta con le ragioni poste a base della decisione qui impugnata.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157;

Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso laddove si lamenta la violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, nel procedimento cautelare, caratterizzato da una valutazione sommaria, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità della persona sottoposta alle indagini (vedi Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593).

2. Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso. Esso solleva censure di merito laddove sostiene che non è dimostrata l'aggravante dei futili motivi, dalla quale il Tribunale del riesame ha evinto l'indole particolarmente violenta del ricorrente, e sollecita una rivalutazione in fatto degli elementi posti dal Tribunale del riesame a sostegno dell'affermazione del presupposto delle esigenze cautelari. Né è ravvisabile una contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, specie in riferimento alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari.

Questa Corte di cassazione ha già affermato in altre sue decisioni, in tema di giudizio di pericolosità ai fini della applicazione di misure cautelari personali, che una volta accertata, sulla base di fatti specifici e dotati di adeguata significanza, la propensione di un determinato soggetto alla violenza contro la persona, la occasionalità della pulsione alla commissione del fatto specifico per cui si procede a carico di quel soggetto non solo non esclude ma, anzi, conferma la esistenza del concreto pericolo di commissione di fatti analoghi posto che il violento, in quanto tale, trova, per ciò stesso, con estrema facilità e frequenza, nel quotidiano svolgersi della vita di relazione, infinite occasioni per dare sfogo ulteriormente ai propri istinti in danno di altri (Sez. 1, n. 32995 del 22/03/2013, Prostamo, Rv. 256997).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore e/n te Michele Romano Grazia nina Miccoli 4i/