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Sentenza — n. 18395/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against criminal association convictions for fraud due to generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18395/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Varisto and Coan inadmissible, upholding the lower court's criminal convictions for association in fraud. The appellants argued for annulment based on alleged violations of procedural articles and insufficient motivation, but the court found their submissions generic and lacking specific references to the contested judgment points. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) e Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when they are generic, do not specify the contested parts of the lower judgment, or fail to demonstrate the specific legal error affecting the conviction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds association in fraud procedural code violations court costs allocation truffa all'assicurazione materia di assicurazione contro gli infortuni disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Art. 541 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen. i ricorrenti, risultati soccombenti, devono pure essere condannati alla rifusione in favore delle parti civili ITAS- Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni - Società Mutua di Assicurazioni e Groupama Assicurazioni s.p.a.
art. 416 cod. pen
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 416 cod. pen.
art. 63 cod. proc. pen
Il Bernardini aveva mentito e le dichiarazioni di Gianni Vanoi non erano utilizzabili, perché assunte in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen..
art. 541 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Varisto Umberto, nato a Sondrio il 07/05/1963 2. Coan Corrado, nato a Clusone il 20/03/1968 avverso la sentenza del 07/06/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito il difensore della parte civile Groupanna Assicurazioni s.p.a., avv. Nicola Bruno, anche in sostituzione dell'avv. Fabiana Cirio per la parte civile ITAS, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, in subordine, rigettati, e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore di Umberto Varisto, avv. Pierluigi Tiburzi, in sostituzione dell'avv. Francesco Romualdi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di Corrado Coan, avv. Enrico Pollini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del 26 marzo 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio nella parte in cui, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Umberto Varisto e Corrado Coan per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., per avere partecipato, nelle vesti di capi, promotori ed organizzatori, ad un'associazione finalizzata alla commissione di reati di truffa ai danni di società di assicurazioni (capo a), nonché per i reati fine contestati ad Umberto Varisto ai capi b), c), d), e), f), g), j), k), m), o), p), q), t), u), v), x), bb), cc), dd), gg), hh), jj), kk), oo), pp), rr), tt), uu), vv) e ww) ed a Corrado Coen ai capi b), c), e), f), j), k), I), m), n), o), u), v), x), y), z), aa), cc), dd), hh), li), Il), mm), qq), rr), ss), tt) e vv), tra i quali anche alcuni reati di falso ideologico in atto pubblico, e ritenuta la continuazione tra i reati, li ha condannati al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili ITAS — Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni società mutua di assicurazioni, Società Cattolica Assicurazioni soc. coop., Groupama Assicurazioni s.p.a., Helvetia — Compagnia svizzera di assicurazioni s.a. e Axa Assicurazioni s.p.a..

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Umberto Varisto, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 416 cod. pen. e degli artt. 192, 533, 535, 546 e 605 cod. proc. pen. e la carenza o mera apparenza della motivazione e comunque la sua illogicità nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di appello. Il Varisto segnala che con il primo motivo di appello aveva lamentato che il Giudice di primo grado, per affermare la sussistenza del reato associativo, si era basato su quattro reati, quelli di cui ai capi x), y), z) e aa), mentre gli ultimi tre non lo riguardavano e nel reato di cui al capo x) era coinvolto quale amministratore di fatto della Paradiso del veicolo s.r.I., mentre egli, nel capo di imputazione di cui alla lettera a), non veniva indicato quale amministratore della predetta società, ma della sola società Proteus s.r.I..

Egli era solo un dipendente della Paradiso del veicolo s.r.l. Peraltro, in occasione della verifica fiscale da parte della Guardia di finanza nei confronti della Paradiso del veicolo s.r.l. non era stato rilevato alcunché in grado di indicarlo quale amministratore di fatto. Sul punto la Corte di appello, lamenta il ricorrente, si è limitata ad affermare che il capo x) non vale a dimostrare l'estraneità dell'imputato al reato associativo, senza tuttavia chiarirne le ragioni e senza pronunciarsi in ordine ai quattro reati satellite indicati nell'appello, limitandosi ad affermare che i documentati risarcimenti percepiti dall'appellante dimostrano la sua partecipazione all'associazione.

Illogica era pure l'affermazione secondo la quale la circostanza che la Guardia di finanza non avesse indicato il Varisto come amministratore di fatto della Paradiso del veicolo s.r.l. era irrilevante poiché l'accertamento riguardava altro procedimento penale; la diversità del procedimento non era decisiva, poiché in ogni caso, quale che fosse il procedimento penale, non era stata accertata tale qualità. La Corte di appello neppure chiariva perché la versione dei fatti suggerita dal Varisto sarebbe inverosimile. Il Bernardini aveva mentito e le dichiarazioni di Gianni Vanoi non erano utilizzabili, perché assunte in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen..

Non vi era una cassa comune e non vi era prova che coloro che avevano percepito gli indennizzi avessero ripartito le somme ricevute con gli altri sodali. Né il lungo arco temporale o il numero dei reati commessi valeva a dimostrare il reato associativo. Neppure il coimputato Salini aveva percepito alcun vantaggio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente afferma che, non essendo dimostrata la sua qualità di amministratore di fatto della II Paradiso del veicolo s.r.I., per le ragioni esposte con il primo motivo, è illogica l'affermazione della sua responsabilità per i delitti di cui ai capi k), o), u), x), cc), jj), kk), oo), rr), tt), uu), vv) e ww). 2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, 333, 337 cod. proc. pen. e 24 e 39 disp. att. cod. proc. pen.. Sostiene che le querele sporte dalla Cattolica Assicurazioni s.p.a. sarebbero inefficaci in quanto sporte tramite una pluralità di difensori nonostante la persona offesa possa nominare un solo difensore ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen. e che non è esatto che, come invece affermato dalla Corte di appello, tale limite valga solo per la fase processuale. Evidenzia che sulla base dell'ordine in cui i due difensori vengono menzionati nella procura deve ritenersi che il difensore nominato per primo sia l'avv.

Buonsanto e non l'avv. Battaglia.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche Corrado Coan, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un solo motivo con il quale lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 3.1. Quanto al delitto associativo, sostiene che la Corte di appello non ha motivato in ordine all'elemento soggettivo, che non è stato provato, e che egli ha spiegato nel corso del suo interrogatorio del 21 settembre 2017 quali fossero i suoi rapporti con gli altri imputati.3.2. Quanto ai delitti di cui ai capi b), c), e), f), j), k), m), o), x), dd), ii), mm) e ss), non poteva affermarsi che per effetto della partecipazione all'associazione a delinquere egli avesse preso parte a tutti i reati fine. Egli aveva solo svolto le funzioni di una testa di legno ed il Varisto aveva falsificato la sua firma per poter incassare gli indennizzi relativi ai sinistri alla cui simulazione egli non aveva mai partecipato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso di Umberto Varisto sono inammissibili perché generici e comunque volti ad esprimere il dissenso del ricorrente in ordine alla ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito per poi sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio. La motivazione non risulta mancante, illogica o contraddittoria laddove afferma che la assenza, in capo al Varisto, della qualità di amministratore di fatto della Il paradiso del veicolo s.r.l. costituisce una circostanza di fatto non decisiva, atteso che dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che la penale responsabilità del ricorrente poggia su numerosi altri elementi puntualmente indicati nella sentenza di primo grado ed in particolare sulle dichiarazioni del Bernardini e sulla partecipazione del Varisto a numerosi dei reati fine per i quali ha anche incassato gli indennizzi Nella parte in cui lamenta la inutilizzabilità delle dichiarazioni di Gianni Vanoi il ricorso è generico.

Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218).

Nel caso di specie il ricorrente non ha rispettato tale onere formale.

2. Anche il terzo motivo del ricorso di Umberto Varisto è inammissibile, poiché esso non precisa i capi della sentenza ai quali il motivo si riferisce, cosicché esso risulta generico.

3. Il ricorso di Corrado Coen è inammissibile, stante la sua estrema genericità, in quanto esso non muove una critica argomentata alle ragioni poste dalla Corte di appello a base della decisione, e comunque anch'esso sollecita questa Corte di cassazione ad una rivalutazione del merito, laddove si afferma che l'imputato ha chiarito i fatti ed i suoi rapporti con i coimputati mediante le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen. i ricorrenti, risultati soccombenti, devono pure essere condannati alla rifusione in favore delle parti civili ITAS- Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni - Società Mutua di Assicurazioni e Groupama Assicurazioni s.p.a. delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ITAS- Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni - Società Mutua di Assicurazioni e Groupama Assicurazioni s.p.a., che liquida in complessivi euro 3.500,00 ciascuno, oltre accessori di legge. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il eside t