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Sentenza — n. 18236/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18236/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18236/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 06/12/2018, il Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava Silvana De Vita responsabile del reato di cui all'art. 455, in relazione all'art. 453, primo comma, n. 3, cod. pen., per aver speso una banconota da 100 euro e aver detenuto per metterle in commercio 4 banconote da 100 euro false e, con le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito, la condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione (pena base: anni 3 di reclusione; ridotta ad anni 2 di reclusione per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ulteriormente ridotta per il rito). Investita dall'impugnazione dell'imputata, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 16/02/2021, ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione (pena base, anni 2 di reclusione; ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ad anni 1 e mesi 6 di reclusione; ulteriormente ridotta per il rito), ha applicato la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 18236/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre ' 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false attenuazione della pena sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda esecuzione della pena detentiva sostitutiva riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE VITA SILVANA nato a NAPOLI il 31/07/1970 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 06/12/2018, il Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava Silvana De Vita responsabile del reato di cui all'art. 455, in relazione all'art. 453, primo comma, n. 3, cod. pen., per aver speso una banconota da 100 euro e aver detenuto per metterle in commercio 4 banconote da 100 euro false e, con le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito, la condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione (pena base: anni 3 di reclusione; ridotta ad anni 2 di reclusione per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ulteriormente ridotta per il rito). Investita dall'impugnazione dell'imputata, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 16/02/2021, ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione (pena base, anni 2 di reclusione; ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ad anni 1 e mesi 6 di reclusione; ulteriormente ridotta per il rito), ha applicato la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Silvana De Vita, attraverso il difensore Avv. Claudia Ciorra, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena base, discostatasi dal minimo edittale, nonostante le deduzioni proposte con l'atto di appello e le contraddittorie affermazioni sulla personalità dell'imputata e le modalità del fatto. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione del divieto di reformaio in peius, in quanto mentre il giudice di primo grado aveva applicato le circostanze attenuanti generiche nella loro massima espansione, la sentenza impugnata ha ridotto la pena base (anni 2) in misura maggiore di un terzo.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre ' 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.• 2. Il primo motivo non merita accoglimento. Operando una sensibile riduzione della pena base, il giudice di appello l'ha individuata in prossimità del minimo edittale e correlando la propria determinazione a quella più severa operata dal giudice di primo grado, il che rende ragione dell'infondatezza del motivo.

3. Anche il secondo motivo non è fondato. Come chiarito da Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258652, stabilendo «il principio in virtù del quale se è accolto l'appello dell'imputato in relazione a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena "complessivamente irrogata" è "corrispondentemente diminuita", il legislatore ha preso in considerazione, come termine di riferimento e vincolo per il nuovo giudice, soltanto la pena complessiva e non certo i singoli segmenti - o passaggi di giudizio - che hanno concorso a determinare quella pena; in tal modo finendo per accreditare la logica che il nuovo giudizio sul punto, conta solo, agli effetti che qui interessano, nel suo approdo conclusivo». Approdo conclusivo che, nel caso di specie, ha conosciuto una sensibile riduzione, il che esclude la fondatezza del motivo.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Angelo Caput, (- CORTE DI CASSA