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Sentenza — n. 18234/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls defamation judgment due to procedural error where trial was held without parties present despite prior postponement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18234/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment against Anna Rita Aloisi for defamation, ordering a retrial. The lower court had confirmed a conviction based on a trial held on February 17, 2021, which was procedurally flawed. Evidence showed the trial was actually scheduled for March 17, 2021, yet the court proceeded without notifying or hearing the parties. The court ruled that this error in procedure rendered the original judgment void and necessitated a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 178, 179 cod. proc. pen.; The court must annul a judgment if the trial was conducted in the absence of parties despite a prior postponement, constituting an error in procedure.

Parole chiave

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error in procedure defamation trial absence of parties postponement violation annulment with remand procedural nullity criminal appeal rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALOISI ANNA RITA nato a SOGLIANO CAVOUR il 20/01/1947 avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 17/02/2921, il Tribunale di Lecce ha confermato la sentenza del 17/04/2019 con la quale il Giudice di pace di Lecce aveva dichiarato Anna Rita Aloisi responsabile del reato di diffamazione in danno di Raffaella Ingrosso e l'aveva condannata alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce ha proposto ricorso per cassazione Anna Rita Aloisi, attraverso il difensore Avv. Francesco Calabro, denunciando — nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

— inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., in quanto all'udienza del 28/01/2021, il processo veniva rinviato a quella del 17/03/2021, mentre, in realtà, il processo è stato trattato e definito all'udienza del 17/02/2021, in assenza di tutte le parti. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il ricorso è fondato. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che all'udienza del 28/01/2021 il processo fu rinviato all'udienza del 17/03/2021, laddove, in realtà, è stato poi trattato e definito all'udienza del 17/02/2021, nell'assenza di tutte le parti. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelò Ca?uto Pezzullo IL ( ( CORTE DI CASSAZIONEV SEZIO ENALE DEPOSIT IN e CEL