Sentenza — n. 18227/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza deliberata il 13/11/2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 27/06/2018 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Prato aveva dichiarato Cesare Alessandro Vannini responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato e danneggiamento aggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 178 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18227/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione Cesare Alessandro Vannini, attraverso il difensore Avv. Tiziano Veltri, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. L'imputato aveva nominato quale difensore di fiducia l'Avv. Veltri, eleggendo domicilio presso lo stesso difensore, con nomina depositata presso il Tribunale di Prato il 13/02/2019, ossia prima della fissazione dell'udienza di appello, il cui decreto di citazione è stato emesso il 19/08/2020, ma non è stato notificato al difensore domiciliatario, bensì al precedente difensore.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VANNINI CESARE ALESSANDRO nato il 03/10/1994 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 13/11/2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 27/06/2018 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Prato aveva dichiarato Cesare Alessandro Vannini responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato e danneggiamento aggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione Cesare Alessandro Vannini, attraverso il difensore Avv. Tiziano Veltri, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. L'imputato aveva nominato quale difensore di fiducia l'Avv. Veltri, eleggendo domicilio presso lo stesso difensore, con nomina depositata presso il Tribunale di Prato il 13/02/2019, ossia prima della fissazione dell'udienza di appello, il cui decreto di citazione è stato emesso il 19/08/2020, ma non è stato notificato al difensore domiciliatario, bensì al precedente difensore.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto. Risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), che: in data 12/02/2019, l'imputato ha depositato nomina a favore dell'Avv. Veltri„ con revoca di ogni altra precedente nomina (nomina di cui la Corte di appello è stata peraltro informata in occasione dell'istanza in materia cautelare del 14/04/2019); con il medesimo atto ha eletto domicilio presso il medesimo difensore; H decreto di citazione in appello del 19/08/2020 indica come difensore dell'imputato il precedente difensore e risulta notificato a quest'ultimo. Ne consegue che l'omessa citazione dell'imputato e del difensore determina la nullità del giudizio d'appello, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 24/