Sentenza — n. 17830/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato il Tribunale di Verona in composizione monocratica dichiarava la nullità della citazione diretta a giudizio emessa nei confronti di Nicola Costantini, in riferimento all'imputazione di cui all'art. 624-bis cod. pen., disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen, art. 550 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17830/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona ricorre articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 550 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il reato di cui all'art .. 624-bis cod. pen., sebbene non testualmente previsto tra quelli di cui all'art. 550 cod. proc. pen., deve intendersi ricompreso nel comma 2, lett. f), della citata disposizione, che richiama l'art. 625 n. 1, cod. pen. attualmente punita dall'ari:. 624-bis cod. pen, con conseguente stasi processuale determinata dal provvedimento adottato, che è, pertanto abnorme.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona in composizione rnonocratica emessa in data 20/09/2021 nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Costantini Nicola, nato ad Isola della Scala (VR), il 27/12/1971; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Verona in composizione monocratica dichiarava la nullità della citazione diretta a giudizio emessa nei confronti di Nicola Costantini, in riferimento all'imputazione di cui all'art. 624-bis cod. pen., disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona ricorre articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 550 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il reato di cui all'art .. 624-bis cod. pen., sebbene non testualmente previsto tra quelli di cui all'art. 550 cod. proc. pen., deve intendersi ricompreso nel comma 2, lett. f), della citata disposizione, che richiama l'art. 625 n. 1, cod. pen. attualmente punita dall'ari:. 624-bis cod. pen, con conseguente stasi processuale determinata dal provvedimento adottato, che è, pertanto abnorme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del pubblico ministero è fondato. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che "E' abnorme, sotto il profilo funzionale, perchè determina una insuperabile stasi del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare per uno dei reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero che abbia proceduto con le forme della citazione diretta a giudizio, non potendo quest'ultimo reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato." (Sez. 5, n. 38743 del 10/07/2019, Di Martino Giovanni, Rv. 277638).
Non vi è dubbio, infatti, che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, di cui all'art. 624-bis cod. pen., pur a seguito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 16/01/2019, Nastasi Michelangelo, Rv. 275087). Ne discende, quindi, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 02/03/2022 Il Consigliere estenso