Sentenza — n. 17818/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 14 luglio 2021, il G.i.p. del Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e 447 cod. proc. pen., a Marco Angelo STUPPIA Roberto per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto, ritenuta la recidiva infraquinquennale, la pena di un anno di reclusione, quale aumento ex art. 81, comma 2, cod., pen. di quella irrogata allo stesso imputato per i reati già giudicati dallo stesso Giudice con sentenza del giorno 11 luglio 2018 (irrevocabile il giorno 8 settembre 2018)..
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 17818/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e 447 cod. proc. pen., a Marco Angelo STUPPIA Roberto per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto, ritenuta la recidiva infraquinquennale, la pena di un anno di reclusione, quale aumento ex art. 81, comma 2, cod., pen. di quella irrogata allo stesso imputato per i reati già giudicati dallo stesso Giudice con sentenza del giorno 11 luglio 2018 (irrevocabile il giorno 8 settembre 2018)..
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STUPPIA MARCO ANGELO nato a MONZA il 18/03/1965 avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 luglio 2021, il G.i.p. del Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e 447 cod. proc. pen., a Marco Angelo STUPPIA Roberto per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto, ritenuta la recidiva infraquinquennale, la pena di un anno di reclusione, quale aumento ex art. 81, comma 2, cod., pen. di quella irrogata allo stesso imputato per i reati già giudicati dallo stesso Giudice con sentenza del giorno 11 luglio 2018 (irrevocabile il giorno 8 settembre 2018)..
2. Nell'interesse dell'imputato, avverso la suindicata sentenza, è stato proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, atteso il negozio processuale tra le parti contemplava l'esclusione della contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Risulta, in effetti, in atti che: - l'imputato ha richiesto l'applicazione della pena per il delitto in imputazione, con esclusione della recidiva contestata, e il Pubblico ministero ha prestato il consenso; - la sentenza impugnata, pur applicando la pena richiesta, ha espressamente ritenuto la recidiva contestata, sia nel dispositivo sia nella motivazione contestualmente pubblicata dello stesso provvedimento (che ha argomentato sul punto), non ricorrendo un errore materiale (cfr. Sez. 6, ord. n. 21891 del 08/07/2020, D., 279559 - 01). 1.1. Invero: - avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - «l'erronea qualificazione del fatto» deve «intendersi riferita alla cornice utilizzata per inquadrare il fatto nelle sue varie componenti, comprese quelle che rendono configurabili le circostanze del rea1:o» e può essere utilmente dedotta con il ricorso per cassazione purché, «a fronte della verifica che il Giudice è chiamato a compiere» sulla richiesta delle parti, l'impugnazione non «contrappo[nga] diverse letture della vicenda ma [...] prospett[i] l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta» (Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 277214 - 01) - «in tema di applicazione della pena concordata, [...] quando il giudice ritenga di dover pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto, non potendo egli modificare l'imputazione, deve respingere la richiesta» (Sez. 5, n. 40797 del 19/04/2013, Traini, Rv. 257188 - 01 - nel caso di specie, emerge ictu ocull che vi è stata una diversa qualificazione del fatto in termini non contemplati dall'accordo che le parti avevano definito, in particolare ritenendo la contestata recidiva infraquinquennale, statuizione che - come dedotto dalla difesa a sostegno del concreto interesse a proporre il ricorso, nonostante sia stata comunque applicata la pena richiesta - potrebbe costituire presupposto per l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. (cfr.
Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassimi, Rv. 280436 - 01). La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio; e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Monza - Ufficio G.i.p. per nuovo giudizio. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Monza - Ufficio G.i.p. per nuovo giudizio. Così deciso il 24/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Ster . / ] CORTE