Italian Court dismisses appeals against aggravated assault convictions, upholding absorbed offense doctrine and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Romagnoli Francesca and Lyassaa Issam inadmissible regarding convictions for aggravated assault and theft. The lower court had absorbed the robbery charge into the aggravated assault charge and denied specific sentencing benefits due to the severity of the concurrent crimes. The Supreme Court rejected the arguments as lacking logical flaws, affirming the appellate court's discretion in evaluating mitigating circumstances and the appropriateness of the absorbed offense doctrine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 175 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals contesting the absorption of a robbery charge into aggravated assault or the denial of specific sentencing benefits are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and not arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. ROMAGNOLI FRANCESCA nata a BOLOGNA il 18/04/1990 2. LYASSAA ISSAM nato a BOLOGNA il 01/02/1994 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore di parte civile Gabriele Tasini che ha chiesto di dichiarare inammissibili o di rigettare i ricorsi, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese come da nota che ha allegato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Romagnoli Francesca e Lyassaa Issam per i reati di lesioni personali aggravate, danneggiamento e furto con strappo, commessi (in concorso con Fiouz Mohamed e Moutawakil El Ayachi non ricorrenti) ai danni di Gabriele Tasini, operatore ecologico, e Hendrick Atti, tassista; mentre ha ritenuto che il reato di rapina di cui al capo B) fosse "assorbito" in quello di lesioni di cui al capo A), procedendo alla conseguente rimodulazione del trattamento sanzionatorio.
In particolare, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, gli imputati: - circondavano Gabriele Tasini, intento alla pulizia di un portico, lo colpivano con pugni al volto e gli cagionavano lesioni personali consistite in trauma cranico non commotivo, frattura dell'orbita destra, guaribili in trenta giorni (capo A); - aggredivano il tassista Hendrick Atti, intervenuto in soccorso di Tasini, e gli cagionavano lesioni personali consistite in policontusioni, trauma toracico con diverse fratture intercostali e trauma cranico con ampia ferita lacerocontusa al cuoio capelluto, guaribili in ventuno giorni; l'aggressione era scatenata da Romagnoli Francesca che minacciava il tassista dicendogli: "Se ti avvicini ce ne sono anche per te" e poi lo spintonava all'indietro, innescando la reazione dei tre complici, i quali, a quel punto, si scagliavano contro Atti, lo facevano cadere in terra, lo colpivano con calci al volto e alle costole, gli sferravano colpi alla nuca e alla schiena con una lunga chiave a "T", in precedenza sottratta dal Tasini (capo C); - si impossessavano di una torcia elettrica, strappandola di mano a Hendrick Atti, strumento che poi utilizzavano per colpire uno dei fari del taxi, rendendolo inservibile (capo D).
2. Avverso l'indicata sentenza ricorrono Romagnoli Francesca e Lyassaa Issam, con separati atti a firma del comune difensore, avv. Gennaro Lupo.
3. Romagnoli Francesca articola tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo e il secondo denuncia vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per le aggressioni ai danni di Tasini e Atti. 3.3. Con il terzo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., della mancata concessione del beneficio della non menzione.
4. Lyassaa Issam propone un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione per l'applicazione di "una pena superiore a quella dei coimputati". In particolare non sarebbe stato adeguatamente valorizzato, ai fini del giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen., il comportamento post-delictum: l'essersi l'imputato presentato spontaneamente in Questura ammettendo le proprie responsabilità; l'aver risarcito, come poteva, il danno cagionato alla vettura del tassista.
3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso di Romagnoli Francesca. 2.1. Il primo e il secondo motivo sono generici ed esulano dal novero dei vizi deducibili, poiché si risolvono in una mera rivisitazione del fatto, presentata secondo un'ottica soggettiva e selettiva, che evita di confrontarsi con la risposta già fornita dalla Corte di appello (pagg. 4-6). L'imputata non ha affatto tenuto una condotta tesa a impedire l'aggressione, anzi l'ha promossa e poi rinfocolata: - è stata lei, per prima, a "urlare contro il netturbino" (pag. 6); - per prima si è rivolta contro Atti, accorso in aiuto di Tasini, tanto da innescare la seconda aggressione non solo con una minaccia ("fatti i c. tuoi" "ce ne sono anche per te", pag. 4 sentenza impugnata) ma anche aggredendo lei stessa l'uomo con una spinta (pag. 6).
È quindi pienamente coerente con le risultanze probatorie la conclusione raggiunta da giudice di appello secondo cui: «la Romagnoli non restò affatto in disparte, non cercò di impedire ai complici di aggredire l'operatore ecologico, non fece da paciere, ma intervenne fin da subito attivamente nel litigio prima e nel pestaggio poi» (pag. 6). • 2.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. L'articolo 175 cod. pen. riconosce che il giudice, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., «può» ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati.
In perfetta aderenza al dato normativo, la Corte di appello ha negato all'imputata il beneficio in rassegna ritenendo ostativi: la gravità dei reati, la condotta contemporanea e susseguente al reato. Si tratta di motivazione immune da vizi logici, insindacabile in sede di legittimità.
3. Il ricorso di Lyassaa Issam. L'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 69 cod. pen., è manifestamente infondato. Va chiarito, anzitutto, che a differenza di quanto sostenuto in ricorso, l'imputato non ha ricevuto un trattamento deteriore rispetto ai correi, poiché: Fiouz Mohamed è stato condannato alla stessa pena di anni due e mesi quattro inflitta al ricorrente; Moutawakil El Ayachi è stato condannato a una pena superiore. Solo la Romagnoli ha beneficiato di una pena inferiore.
Inoltre gli elementi positivi, rappresentati dal ricorrente, sono stati già adeguatamente vagliati dal giudice di merito per riconoscere a suo favore le circostanze attenuanti generiche. Come osservato dalla Corte di appello, gli elementi positivi rappresentati dal ricorrente sono stati già adeguatamente apprezzati per riconoscere a suo favore le circostanze attenuanti generiche. Torna allora applicabile il principio per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00; nonché, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Tasini Gabriele che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Tasini Gabriele che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 07/04/2022 Il Consigliere e e ore Il