Sentenza — n. 17776/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zadir Piotr, nato in Moldavia il 27/06/1978, Guzun Vasile, nato in Moldavia il 08/01/1973 avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna emessa in data 29/01/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Gazun ed ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti dello Zad i r.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen, art. 384 cod. pen, art. 238-bis cod. proc. pen, art. 24 della Costituzione; Sentenza — n. 17776/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A seguito di appello del pubblico ministero, la Corte di Assise di Appello riformava la decisione assolutoria nei confronti dello Zadir, dopo aver acquisito, ex art. 238-bis cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di condanna emessa nei confronti del Vafancevif; in particolare, veniva rilevato come la chiamata in correità operata dal quest'ultimo costituisse il principale elemento a carico dello Zadir, benché fosse stata ritenuta non riscontrata e, anzi, contraddetta dalle iniziali dichiarazioni del teste Bratacenco, secondo cui il Vafancevif, dal predetto incontrato il giorno dopo il decesso, si era dichiarato l'unico responsabile del pestaggio.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zadir Piotr, nato in Moldavia il 27/06/1978, Guzun Vasile, nato in Moldavia il 08/01/1973 avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna emessa in data 29/01/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Gazun ed ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti dello Zad i r.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Parma in data 21/01/2019 - con cui Vasile Guzun era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81, comma secondo, 378 cod. pen., in Parma il 17/01/2015, e Piotr Zadir era stato assolto dal delitto di cui agli artt. 110, 584, 585, 61 n. 5 cod. pen., in Parma il 17/01/2015 - condannava a pena di giustizia Piotr Zadir in relazione al reato ascrittogli, nonché al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
2. Piotr Zadir ricorre, in data 14/05/2020, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Federico Silvestrini, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, benché la sentenza di condanna si fosse basata sulla diversa valutazione della chiamata di correo effettuata dal coimputato Dimian Vafancevif; a tale proposito la sentenza impugnata ha affermato che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non fosse necessaria, in quanto il ribaltamento dell'esito decisorio era dipeso dalla diversa valutazione dell'attendibilità estrinseca del dichiarante in rapporto ad altri elementi del quadro probatorio, affermazione che contrasta con i principi della giurisprudenza sovranazionale e di legittimità, volti a garantire il contraddittorio sul riesame della prova dichiarativa posta a fondamento della pronuncia di condanna; 2.2 violazione di legge, in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.
b) cod. proc. pen., essendo stata la condanna pronunciata in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto la sentenza ha fondato l'affermazione di penale responsabilità sulla sola presenza dell'imputato sul luogo del delitto, dando rilievo alle sole dichiarazioni del Vafancevif, mentre era stata ritenuta inattendibile altra persona informata sui fatti, Anatolie Bratacenco, benché questi, al pari di tutte le persone escusse nel corso del procedimento, si fosse limitato a riferire di voci correnti, per cui, del tutto coerentemente, il primo giudice aveva pronunciato sentenza di assoluzione; in ogni caso, mentre il Bratacenco aveva riferito notizie apprese dal coimputato Vafancevif, quest'ultimo aveva effettuato la chiamata di correo in una fase avanzata del procedimento, verosimilmente nel tentativo di sminuire la sua responsabilità; né le conclusioni del perito dott.
Cucurachi possono confermare le dichiarazioni del chiamante in correità, essendosi il medico legale limitato a riscontrare una pluralità di traumi riportata dalla persona offesa, il che, tuttavia, non dimostra il numero di soggetti intervenuti né la loro individuazione;2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso di pronunciare sulle statuizioni civili in sede di dispositivo letto in udienza ed avendo illegittimamente ritenuto di poter integrare detto dispositivo ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
3. Vasile Guzun ricorre, in data 18/05/2020, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giuseppe De Stefano, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale del tutto omesso di motivare in relazione alla sussistenza del dolo del reato di favoreggiamento personale, posto a fondamento del primo motivo di gravame; peraltro, la sentenza ha evidenziato le preoccupazioni del Guzun per il suo possibile coinvolgimento nella vicenda e, contraddittoriamente, ha ritenuto che il predetto, nel momento in cui era stato escusso dalla Questura di Parma, avesse una puntuale conoscenza degli sviluppi delle indagini in corso e che, essendosi allontanato dal luogo del delitto poco tempo prima che lo stesso si verificasse, non avesse alcuna ragione di temere di essere incolpato, laddove tale timore era del tutto ragionevole da parte del ricorrente, che nulla sapeva dello sviluppo delle indagini; 3.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., in riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.
4. In data 14/02/2022 sono pervenuti motivi aggiunti nell'interesse di Piotr Zadir, con cui si insiste nelle argomentazioni poste a base del ricorso principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va premesso che la Corte di Assise di Parma aveva assolto Piotr Zadir dall'imputazione di concorso, con Dimian Vafancevif, nell'omicidio preterintenzionale in danno di Gheorghe Cimirinschi. La vittima, unitamente a Piotr Zadir, Dimian Vafancevif, Vasile Guzun, Jechiu Tudor, tutti in stato di ubriachezza, era stata dapprima allontanata dall'ingresso del supermercato Conad, a causa delle condizioni in cui versava, insieme ai suoi compagni, quindi si era portata presso un'auto abbandonata, utilizzata come ricovero, sempre insieme ai predetti soggetti; nella notte e nella mattina successiva lo Zadir aveva contattato, tramite il suo telefono cellulare, per due volte il 118 che, intervenuto sul posto a mezzo ambulanza, la prima volta non rinveniva nessuno, mentre, a seguito del secondo intervento, aveva trovato la vittima deceduta.Il corpo del Cimirinschi presentava ferite alla volta cranica e fratture alle arcate costali, e si accertava che la morte era stata cagionata sia dall'esposizione al freddo della vittima, che a causa del suo gravissimo stato di alcolemia e, infine, anche per le lesioni riportate, alcune dovute a cadute accidentali, altre cagionate volontariamente.
Le indagini consentivano di identificare i quattro amici della vittima che lo avevano visto per ultimi e, in particolare, nell'ambito dell'attività intercettiva, veniva in rilievo una conversazione in cui Vasile Guzun, parlando con uno zio, riferiva che la vittima era stata picchiata perché era ubriaca, negando ogni suo coinvolgimento nel fatto; altra conversazione veniva intercettata tra Anatolie Bratacenco, un altro amico della vittima non presente la sera del fatto, che, parlando con un connazionale, affermava che il Cimirinschi era stato picchiato da quattro persone, tra cui un bielorusso ed uno della Gagauzia, affermando che erano tutti ubriachi.
Dette circostanze erano confermate dal Bratacenco, il quale riferiva agli inquirenti di aver sentito da alcuni amici che a picchiare il Cimirinschi erano stati in tre: un bielorusso, un moldavo della Gaugazia a nome Piotr, ed un terzo, di cui ignorava il nome. Anche Jechiu Tudor confermava di aver incontrato la vittima, insieme a Piotr Zadir, Vasile Guzun e Dimian Vafancevif, accanto all'auto abbandonata, e di essere rimasto con i predetti sino alle ore 19,00 circa, avendo poi saputo che il Cimirinschi era stato picchiato dal bielorusso e da Piotr.
Dirnian Vafencevif, a sua volta, dopo aver tentato di negare ogni suo coinvolgimento, ammetteva di aver litigato con la vittima e di averla picchiato insieme a Piotr Zadir, in quanto erano tutti ubriachi e che, successivamente, proprio lo Zadir aveva chiamato i soccorsi. La Corte di Assise aveva assolto Piotr Zadir, ritenendo che la chiamata in correità del Vafancevif fosse priva di riscontri, non essendo in tal senso utilizzabili le dichiarazioni del Bratacenco e del Tudor, che riportavano voci correnti. Il Guzun, invece, era stato ritenuto colpevole del delitto di favoreggiamento personale, in quanto palesemente aveva affermato il falso allorquando aveva riferito in merito alla sua presenza sul luogo del reato ed alla presenza del Vafancevif e dello Zadir, non potendosi sostenere l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 384 cod. pen., in quanto il Guzun era rimasto del tutto estraneo al pestaggio del Cimirinschi, per cui non era configurabile la possibilità che fosse coinvolto nell'esito delle indagini, con rischi per la sua libertà personale.
A seguito di appello del pubblico ministero, la Corte di Assise di Appello riformava la decisione assolutoria nei confronti dello Zadir, dopo aver acquisito, ex art. 238-bis cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di condanna emessa nei confronti del Vafancevif; in particolare, veniva rilevato come la chiamata in correità operata dal quest'ultimo costituisse il principale elemento a carico dello Zadir, benché fosse stata ritenuta non riscontrata e, anzi, contraddetta dalle iniziali dichiarazioni del teste Bratacenco, secondo cui il Vafancevif, dal predetto incontrato il giorno dopo il decesso, si era dichiarato l'unico responsabile del pestaggio.
La Corte territoriale, inoltre, riteneva di non essere obbligata ad alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto la verifica da scrutinare era basata unicamente sui riscontri esterni alle propalazioni del Vafancevif, e non su di una diversa valutazione dell'attendibilità estrinseca di questi. In particolare, prosegue la Corte territoriale, la sentenza di primo grado aveva omesso di prendere in considerazione alcune circostanze, quali la incontestata presenza sul posto dello Zadir - dimostrata sia dalle dichiarazioni del Vafancevif che del Tudor, nonché da quelle del guardiano del supermercato Conad, oltre che dalle chiamate al 118 partite dal cellulare del predetto -, oltre al fatto che la morte della vittima era stata cagionata da lesioni inferte da più persone, come emerso dagli accertamenti medico-legali.
Le lesioni, in particolare, erano state inferte a più riprese, come descritto dal Vafancevif, secondo il quale la vittima era stata percossa prima all'interno della vettura, a causa del cattivo odore che emanava, quindi al di fuori, dove era stata trascinata e dove aveva tentato più volte di rialzarsi, procurandosi le lesioni che il medico legale aveva attribuito a cadute accidentali. Tali elementi, quindi, secondo la sentenza impugnata, rappresentano altrettanti riscontri alle dichiarazioni del Vafancevif, che confermano la causa e la dinamica del litigio; tanto anche alla luce della condotta dell'imputato, che aveva provveduto a spegnere il proprio cellulare e togliere la scheda, cosa che si giustificava solo in quanto egli aveva appreso della morte del Cimirinschi, non volendo essere identificato come colui che aveva chiamato il 118.
La condanna del Guzun, a sua volta, veniva confermata sulla base della condivisione delle argomentazioni del primo giudice.
2. Il ricorso di Piotr Zadir è fondato, quanto al primo motivo di ricorso, con assorbimento di ogni altra doglianza. Va ricordato che l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.- comma aggiunto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - prevede che il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di prove dichiarative. Il concetto sotteso ai "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" è di contenuto più ampio della sola valutazione di attendibilità della detta prova, il cui esito in senso difforme dalla valutazione già operata dal primo giudice obbliga il giudice di appello alla rinnovazione.
In tal senso la motivazione della sentenza impugnata non appare logica né conforme ai parametri normativi, come approfonditi dall'ermeneusi di questa Corte regolatrice. La citazione delle pronunce di legittimità riportate in sentenza, infatti, non si è soffermata sulla decisiva circostanza che le decisioni in esame (Sez. 3, n. 42524 del 19/06/2019, B., Rv. 277274; Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi Paola, Rv. 274593) riguardano vicende processuali anteriori all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, e, quindi, all'operatività della disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., né, tantomeno, si è soffermata sulla considerazione logico-linguistica secondo cui il concetto di diversa valutazione della prova dichiarativa è più ampio di quello di diversa valutazione di attendibilità della prova dichiarativa stessa.
Non vi è dubbio che, come emerge dalla lettura sia dei lavori parlamentari che della Relazione governativa, il legislatore, con l'introduzione della disposizione richiamata, abbia inteso recepire il consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Dan c. Moldavia, alla quale hanno fatto seguito le pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno approfondito vari aspetti di detta tematica (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).
In particolare, la sentenza Pavan, da ultimo citata, ha, in motivazione, sintetizzato le indispensabili connotazioni della prova dichiarativa, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., individuata come la prova che:
a) ha ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative;
b) viene espletata a mezzo del linguaggio orale;
c) deve essere decisiva, essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione;
d) di essa il giudice di appello deve dare una diversa valutazione. In tal senso, ed ulteriormente elaborando i principi affermati, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha, con orientamento da cui il Collegio non intende discostarsi, chiarito come "Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a 'depurare' il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell -oltre ogni ragionevole dubbio.' (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta Giuseppina, Rv. 279146;
Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987, in cui è stato sottolineato come un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso, pertanto, mediato). Tanto premesso, va, nel caso di specie, rilevato come l'operazione di verifica di una chiamata in correità non si esaurisca nella semplice considerazione dell'attendibilità intrinseca del dichiarante, ma costituisca un meccanismo composito e complesso, alla cui sintesi contribuisce in maniera determinante la valutazione logica operata dal giudice che procede.
L'approccio della Corte territoriale, quindi, appare del tutto superficiale nella misura in cui non ha ritenuto necessario operare una diretta (e necessaria) valutazione dell'attendibilità del dichiarante, proprio alla luce delle argomentazioni del primo giudice, rispetto alle quali la stessa motivazione della Corte di merito appare contraddittoria. Ed infatti, la sentenza impugnata ha ricordato come il primo giudice avesse ritenuto le dichiarazioni del Vafancevif smentite dalle dichiarazioni del teste Bratacenco, secondo cui il Vafancevic si era assunto la piena responsabilità del pestaggio ai danni della vittima (pag. 6 della sentenza impugnata).
Tale affermazione non consente, quindi, di comprendere come possa essere stato qualificato intrinsecamente attendibile il chiamante in correità, risultando l'affermazione del tutto illogica nella misura in cui è stato evidenziato il contrasto tra il contenuto delle sue dichiarazioni e quelle di altro teste, estraneo al fatto. In secondo luogo, la stessa sentenza afferma come, secondo quanto confermato anche dal Blazkov - il guardiano del Conad le cui dichiarazioni non erano state neanche richiamate dal primo giudice - e dal Tudor, lo Zadir si trovasse in compagnia della vittima, insieme alla quale aveva bevuto ed insieme alla quale si era poi recata verso l'auto abbandonata, che era servita da rifugio dal maltempo.
In altri termini, la Corte territoriale individua, quali riscontri esterni all'attendibilità del Vafancevif, le dichiarazioni di un teste, il Blazkov, neanche menzionato dal primo giudice, e di altro teste, il Tudor, le cui dichiarazioni non erano state affatto considerate dal primo giudice come riscontro alla chiamata in correità; ciò senza neanche porsi il problema di esaminare tali testi, la cui valutazione di attendibilità, per le ragioni indicate, era stata del tutto omessa dal primo giudice e che, al contrario, sarebbe stata necessaria in funzione della loro rilevanza quali elementi di riscontro alle propalazioni del Vafancevif.Da tali elementi, quindi, emerge palese come la valutazione della chiamata in correità del Vafancevif sia il frutto di un percorso, da parte del giudice di appello, del tutto eccentrico rispetto a quello del primo giudice, apparendo, quindi, assolutamente palese la radicale diversità nell'approdo interpretativo della prova dichiarativa intesa nel suo complesso, ivi incluse, quindi, le componenti di riscontro, a loro volta ontologicamente rappresentate da elementi dichiarativi.
Ciò avrebbe reso indispensabile la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale alla luce dei principi richiamati, considerato che la complessiva operazione di ricostruzione e di valutazione della chiamata in correità, ivi inclusa la ricerca dei riscontri individualizzanti, appare dipanata secondo un iter del tutto diverso rispetto a quello seguito dal primo giudice. Tali principi sono stati ulteriormente ripercorsi ed approfonditi da Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, D., in corso di rnassimazione, che ha ricordato la centralità del principio dell'equo processo, indiscutibilmente compromesso in caso di overturning sfavorevole senza rinnovazione dell'istruttoria, ricordando anche come, qualora il ribaltamento dell'epilogo decisorio si verifichi solo in base ad una diversa valutazione delle prove dichiarative decisive, la sentenza è affetta da un vizio di motivazione intrinsecamente collegato ad una carenza istruttoria del giudizio di appello, che si riverbera negativamente sulla tenuta logica della decisione, essendo la riedizione della prova dichiarativa "l'unico metodo processuale per ribaltare l'oltre ogni ragionevole dubbio sula colpevolezza dell'imputato." In tal senso, quindi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna, che, nel rispetto del principio di diritto sin qui illustrato, procederà alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in tutte quelle componenti dichiarative - necessarie ai fini della decisione - il cui svolgimento risulterà decisivo in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.
3. Parimenti fondato appare il ricorso di Vasile Guzun. La motivazione della sentenza impugnata ha ricordato come il Guzun avesse fatto parte del gruppo di quattro persone che era rimasto a bere nel pomeriggio del 16/01/2015 e che, il giorno successivo, aveva appreso dal Vafancevif del decesso del Cimirinschi; successivamente, controllato dalla polizia, l'imputato aveva riferito falsamente, in data 17/01/2015 ed in data 03/02/2015, di non aver incontrato la vittima nel giorno del suo decesso, ma solo tre giorni prima, né di aver incontrato il Vafancevif e lo Zadir, non sapendo dove i due si trovassero il giorno del decesso del Cimirinschi.
Tale condotta - in cui si era concretato il favoreggiamento personale - sarebbe stata tenuta dal Guzun, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, in quanto il predetto non voleva essere coinvolto nelle indagini, ancorché egli non fosse stato presente quando la vittima era stata aggredita e picchiata, non avendo, quindi, alcuna ragione di temere conseguenze dirette per sé; tuttavia, aggiunge la Corte di merito, il Guzun era seriamente preoccupato, come emerge dalla telefonata intercorsa tra lo stesso e lo zio, in cui egli riferiva di nutrire dei timori perché alla Questura di Parma gli era stato detto di non allontanarsi da Parma, in quanto sarebbe stato richiamato.
Il ragionamento seguito dalla sentenza è che il Guzun - essendosi allontanato prima del litigio tra la vittima e gli autori del fatto - non aveva ragione di temere che un suo coinvolgimento nelle indagini avrebbe potuto tradursi in un pericolo per la sua libertà personale, restando, egli, comunque, un teste, come lo stesso zio gli aveva detto al telefono, cercando di tranquillizzarlo anche in relazione all'avviso che il nipote aveva ricevuto dalla Questura di Parma; in tal senso, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato a carico del predetto imputato, assimilando la sua posizione processuale a quella del Tudor, che aveva riferito quanto a sua conoscenza senza riportare alcuna conseguenza.
Va ricordato che, in tema di in tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, tutelando in tal modo l'esercizio del diritto di difesa quale manifestazione della libertà personale di ciascun individuo (Sez. 3, n. 45444 del 25/06/2014, Maccioni ed altro, Rv. 260744;
Sez. 6, n. 37398 dl 16/06/2011, Rv. 250878). Nel favoreggiamento personale - quale reato di pericolo a forma libera, che si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta di ausilio depistante o di intralcio alle indagini, senza che la stessa realizzi il risultato di vanificare o deviare realmente e in modo irreversibile le indagini - l'autore del reato è immune da responsabilità penale per effetto della generale causa di non punibilità prevista per la maggior parte dei reati contro l'attività giudiziaria dall'art. 384, comma primo, cod. pen., quando a tale contegno illecito l'agente sia stato indotto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
La fattispecie che in tal modo scrimina la condotta criminosa del favoreggiatore presuppone, quindi, che all'oggettivo aiuto elusivo delle indagini prestato all'autore di un commesso reato si coniughi un omologo aiuto del favoreggiatore a sé medesimo, rispetto ad indagini penali, reali o potenziali, che possano investire la sua stessa persona o quella di un suo familiare, purché ricorrano le ridette esigenze di autotutela, personali o di un prossimo congiunto, rispetto ad un prevedibile e inevitabile pregiudizio nella libertà o nell'onore. Se la nozione di libertà tutelabile, prevista dall'art. 384, primo comma, cod. pen. quale elemento scriminante, deve essere recepita nella sua più lata interpretazione, includente ogni forma di manifestazione della libertà individuale, come sembra potersi desumere dalla lettera della legge, è evidente che l''interesse di libertà che l'autore del favoreggiamento persegue si immedesima, senza soluzione di continuità temporale e ideativa, nell'esercizio dell'inviolabile diritto di difesa, valore di rango costituzionale, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, al pari di quello relativo all'amministrazione della giustizia, di cui agli artt. 111 e 112 Costituzione.
Se il diritto di difesa costituisce, dunque, il paradigma di apprezzamento del bene della libertà individuale che il favoreggiatore salvaguarda con la propria condotta antigiuridica, è del tutto indifferente che la situazione di pericolo dotato di efficacia scriminante discenda da un fatto accidentale, da un fatto altrui o anche dal fatto proprio e volontario del soggetto agente, posto che in ogni caso viene in rilievo il legittimo esercizio dell'inviolabile diritto di difesa del favoreggiatore, nella sua massima latitudine efficiente, sia esoprocedimentale che endoprocedimentale.
Tenuto conto di tale inquadramento, va ricordato che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale - secondo cui, come visto in precedenza, il Guzun commise la condotta di favoreggiamento per evitare di essere coinvolto nelle indagini, preoccupazione che emergeva chiaramente anche dalle intercettazioni, benché egli non fosse presente al momento in cui erano state inferte le percosse e, quindi, non avesse nulla da temere - sfocia in una motivazione assolutamente contraddittoria, oltre che basata su di una valutazione ex post di quanto verificatosi all'esito dello sviluppo delle indagini, come tale non prevedibile dal Guzun nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni, in data 17/01/2015 ed in data 03/02/2015.
Basterebbe, infatti, considerare - come emerge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata - che solo in data 04/03/2015, quindi dopo le dichiarazioni rese dal Guzun, il Bratacenco aveva affermato di aver saputo che la vittima era stata percossa da quattro persone, tra cui un bielorusso ed un soggetto proveniente dalla Gagauzia, e successivamente, in data 27/04/2015, il predetto aveva aggiunto che il Cimirinschi era stato picchiato da tre persone, tra cui una a nome Piotr, un moldavo della Gagauzia ed una terza di cui non conosceva il nome.
Dette dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate dalla Corte di merito per verificare se il Guzun - proprio alla luce delle prime acquisizioni investigative - avrebbe potuto fondatamente temere di essere coinvolto nelle indagini, posto che egli era sicuramente stato in compagnia sia della vittima che degli autori del fatto fino a poco prima che il litigio tra i predetti degenerasse. In realtà, la sentenza, da un lato, dà atto della fondatezza del timore del Guzun, basato su di una circostanza incontrovertibile, quale la sua presenza insieme agli altri soggetti coinvolti nel fatto-reato fino a poco prima del suo verificarsi, e, dall'altro, attribuisce al predetto imputato una sorta di preveggenza in relazione a quello che sarebbe stato lo sviluppo futuro delle indagini, che avrebbero escluso ogni suo coinvolgimento.
A parte la considerazione che il Guzun non poteva sapere quale sarebbe stato detto sviluppo investigativo, all'epoca in cui era stato escusso a s.i.t. presso la Questura di Parma, va considerato come la Corte di merito, con una sconcertante affermazione, del tutto avulsa da qualsiasi senso della realtà, attribuisce al cittadino moldavo una competenza giuridica ed una conoscenza delle scansioni del procedimento penale italiano che questi certamente non poteva avere, addirittura giungendo ad affermare che il Guzun non aveva nessuna ragione per ritenere che un suo coinvolgimento nelle indagini avrebbe potuto costituire un pericolo, rimanendo egli comunque un semplice teste.
Il che, in altri termini equivale a dire - secondo la Corte territoriale - che il soggetto straniero, oggettivamente coinvolto in una vicenda di rilievo penale, fosse in condizione di prevedere, sin dalla fase iniziale delle indagini, quale sarebbe stato l'approccio degli organi investigativi nei suoi confronti, oltre che essere in condizione di attribuirsi il ruolo processuale di semplice teste e non quello di soggetto sospettato e, come tale, suscettibile di essere indagato. Al di là di ogni logica, peraltro, la sentenza ha effettuato questa valutazione ex post, ossia alla luce delle successive acquisizioni, senza neanche considerare quale fosse la situazione cristallizzata al momento in cui il Guzun aveva reso le dichiarazioni integranti la condotta di favoreggiamento; laddove sarebbe stato il caso di considerare che il Guzun è di nazionalità moldava, sicché proprio le dichiarazioni rese dal Bratacenco - che, come detto, aveva fatto riferimento ad un moldavo coinvolto nel pestaggio - avrebbero potuto indirizzare gli organi di indagine a sospettare di una sua partecipazione attiva alla condotta violenta; ciò tralasciando il dato oggettivo che la presenza del Guzun insieme agli altri soggetti, tra cui la vittima e gli aggressori, era stata verificata anche dal custode del supermercato, circostanza, quest'ultima, nota al Guzun che, pertanto, ben avrebbe potuto nutrire un fondato timore per la sua libertà personale, come peraltro apertamente riconosciuto dalla sentenza impugnata alla luce della telefonata intercorsa tra l'imputato e lo zio.
Ne discende che la valutazione della sussistenza della scriminante invocata, ai sensi dell'art. 384 cod. pen., dovrà essere fatta, in sede di rinvio, valutando la ragionevole prospettazione che il Guzun poteva effettuare al momento delle dichiarazioni da lui rese alla Polizia giudiziaria, alla luce di quanto a lui effettivamente noto e di quanto da lui plausibilmente valutabile; ciò, da un lato, prescindendo da ogni irrealistica attribuzione all'imputato della cognizione di meccanismi giuridici e, soprattutto, dall'altro, evitando di cadere nell'incommensurabile errore logico di valutare il timore dell'imputato alla luce dei successivi sviluppi delle indagini, operazione che sfocia nella confusione dei piani temporali, ancorando la motivazione ad uno svolgimento argomentativo del tutto avulso da ogni condivis