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Sentenza — n. 17765/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17765/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17765/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Colazzo Elio, nato a Galatone (LE), il 18/07/1954, Colazzo Salvatore, nato a Galatone (LE), il 19/11/1958, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce emessa in data 14/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito l'avv.to Rocco Luigi Corvaglia, difensore di fiducia di Elio Colazzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'avv.to Donato Mellone, difensore di fiducia di Salvatore Colazzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce emessa in data 02/11/2016 - con cui Elio Colazzo e Salvatore Colazzo erano stati condannati a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, nella qualità di, rispettivamente, amministratore di fatto, il primo, e legale rappresentante, il secondo, della So.me.a. s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Lecce in data 17/03/2008 - rideterminava nella misura di anni tre la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.

Regesto Legislator

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art. 2639 cod. civ, art. 69 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17765/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 2668181; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). La giurisprudenza di legittimità, ha anche successivamente ribadito il principio secondo cui tutte le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (ad eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, costituente causa sopravvenuta di inammissibilità) integrano un vizio intrinseco dell'atto, impedendo la valida costituzione di un rapporto processuale e sono, quindi, di ostacolo alla possibilità di far valere o di rilevare di ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta reato economico truffa in materia di credito irregolarità finanziarie flussi finanziari illeciti danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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art. 2639 cod. civ
pen.: 2.1violazione di legge, in riferimento all'art. 2639 cod. civ., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.
art. 69 cod. pen
violazione di legge, in riferimento all'art. 69 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Colazzo Elio, nato a Galatone (LE), il 18/07/1954, Colazzo Salvatore, nato a Galatone (LE), il 19/11/1958, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce emessa in data 14/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito l'avv.to Rocco Luigi Corvaglia, difensore di fiducia di Elio Colazzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'avv.to Donato Mellone, difensore di fiducia di Salvatore Colazzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce emessa in data 02/11/2016 - con cui Elio Colazzo e Salvatore Colazzo erano stati condannati a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, nella qualità di, rispettivamente, amministratore di fatto, il primo, e legale rappresentante, il secondo, della So.me.a. s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Lecce in data 17/03/2008 - rideterminava nella misura di anni tre la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.

2. In data 22/02/2021 Elio Colazzo ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Rocco Luigi Corvaglia, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1violazione di legge, in riferimento all'art. 2639 cod. civ., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., essendo stato il ricorrente ritenuto amministratore di fatto senza alcuna prova in tal senso, sulla base delle dichiarazioni del dott. Salvatore Musca, del tutto erroneamente interpretate dalla Corte di merito, che non ha neanche considerato le dichiarazioni delle testi Maria Rosaria Sanzico, Maria Antonia Barone ed Emanuela Alemanno; 2.2. violazione di legge, in riferimento all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in quanto le scritture contabili obbligatorie risultano tutte consegnate al curatore fallimentare, il che avrebbe reso possibile la ricostruzione del patrimonio societario e della movimentazione degli affari, anche tenuto conto dei bilanci e degli estratti conto, nonché della circostanza che dette scritture erano state regolarmente tenute, come dichiarato dal dott. Salvatore Musca, oltre che dalle stesse relazioni del curatore fallimentare; in ogni caso, la sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione circa la sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato; 2.3. violazione di legge, in riferimento all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza impugnata ha solo parzialmente tenuto conto delle dichiarazioni del curatore fallimentare - che aveva evidenziato come dal conto cassa risultasse che le somme incassate dalla vendita a stock e dalla vendita delle auto erano state utilizzate per pagare fatture e debiti societari, come riscontrato anche dalle scritture contabili e dagli r estratti conto, dimostrativi del pagamento dei debitori, nessuno dei quali si è insinuato al passivo fallimentare; la documentazione fornita dall'imputato, quindi, non è stata affatto seriamente considerata dal curatore e dai giudici di merito; 2.4. violazione di legge, in riferimento all'art. 69 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e non di prevalenza, senza alcuna congrua motivazione.

3. In data 23/02/2021 Salvatore Colazzo ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Donato Mellone, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., sotto l'aspetto del travisamento delle prove, in quanto la sentenza impugnata ha considerato il ricorrente amministratore di diritto fino al 2006 e amministratore di fatto nel periodo successivo, in cui, invece, era amministratrice di diritto Stefani Misciali, affermando che, sul punto, la motivazione del primo giudice avesse omesso di indicare il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente; in realtà, né il capo di imputazione riportato nelle sentenze di merito, né la motivazione del primo giudice attribuiscono tale ruolo a Salvatore Colazzo, rinvenendosi detta indicazione solo nel decreto che dispone il giudizio, con la conseguenza che non può ritenersi che l'indicazione di detto ruolo sia solo frutto di omissione da parte del primo giudice che, al contrario, ha attribuito al Colazzo il solo ruolo di amministratore di diritto per un preciso arco temporale; peraltro, proprio su tale ruolo erano incentrate le deduzioni contenute nei motivi di appello, con cui si contestava che si potesse ritenere il Colazzo responsabile per condotte che si collocavano in un arco temporale in cui egli non rivestiva più alcun ruolo in ambito societario; 3.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., sotto l'aspetto del travisamento delle prove, con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste Luigi Colomba circa il ruolo di amministratore di diritto del ricorrente, cessato al 10/10/2006; 3.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, n. 1, legge fallimentare, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata confonde le due condotte di bancarotta fraudolenta documentale, senza considerare come al curatore fossero state consegnate le scritture contali obbligatorie, il che rende in,/configurabile il dolo specifico richiesto per la fattispecie di reato, tanto è vero che anche per parte delle condotte di distrazione è intervenuta sentenza di assoluzione; né, per altro verso, si comprende in cosa si sarebbe concretata la irregolare tenuta delle scritture stesse, essendo peraltro carente la sentenza anche in tema di motivazione del dolo generico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi di Elio Colazzo e di Salvatore Colazzo non sono manifestamente infondati, sicché la considerazione delle doglianze impone di verificare anche il decorso della prescrizione, maturata alla data del 22/06/2021, calcolando il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dodici mesi sei, nonché la sospensione verificatasi nel corso del giudizio di appello, dal 22/01/2020 al 14/10/2020, per rinvio su istanza difensiva. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il decorso del termine massimo di prescrizione dopo la sentenza di appello, in presenza di ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, non consente di dichiarare la causa estintiva del reato, in quanto la causa di inammissibilità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 2668181; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). La giurisprudenza di legittimità, ha anche successivamente ribadito il principio secondo cui tutte le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (ad eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, costituente causa sopravvenuta di inammissibilità) integrano un vizio intrinseco dell'atto, impedendo la valida costituzione di un rapporto processuale e sono, quindi, di ostacolo alla possibilità di far valere o di rilevare di ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello.

Nel caso in esame, al contrario, i ricorsi non appaiono inammissibili, in quanto la motivazione della Corte di merito circa il ruolo di Elio Colazzo, ritenuto amministratore di fatto della società fallita, appare del tutto lacunosa e approssimativa, limitandosi ad un richiamo alle dichiarazioni del commercialista, dott. Salvatore Musca, il quale aveva dichiarato che Elio Colazzo era colui che gestiva la società insieme al fratello Salvatore. Detta dichiarazione si limita ad una generica qualificazione, sia considerato che il Musca aveva affermato che egli, in ogni caso, si relazionava prevalentemente con Salvatore Colazzo, sia perché non chiarisce in alcun modo il ruolo specifico del ricorrente, anche alla luce dei criteri illustrati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il ruolo di amministratore di fatto deve essere individuato sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani Claudio, Rv. 27949;

Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli Ronny, Rv. 277540; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273). Né appare dirimente la circostanza che Colazzo Elio - come sottolineato dalla sentenza di primo grado - fosse l'amministratore della Colazzo Elio s.r.I., società che intratteneva rapporti commerciali con la fallita, peraltro svantaggiosi per quest'ultima, e nella quale erano transitati i dipendenti della So.me.a. s.r.I., posto che tale circostanza potrebbe individuare un ruolo di concorrente esterno in capo a Colazzo Elio, ma nulla chiarisce circa la sua qualifica di amministratore di fatto della fallita.

Anche il ricorso di Salvatore Colazzo appare non manifestamente infondato, posto che emerge dalla sentenza di primo grado come questi fosse stato ritenuto amministratore di diritto della società fallita, non risultando alcuna motivazione circa il ruolo di amministratore di fatto che avrebbe rivestito, una volta cessata la carica di amministratore di diritto, cosa verificatasi in data 10/06/2006. La Corte di merito ritiene, del tutto superficialmente, come la contestazione contenuta nella formulazione del capo di imputazione sia sufficiente a fondare la responsabilità penale di Salvatore Colazzo quale amministratore di fatto, dimenticando che compito del giudice di merito sia proprio quelli di verificare la fondatezza della prospettazione accusatoria, cristallizzata nel capo di imputazione, motivando adeguatamente in merito alla eventuale condivisione di detta impostazione, alla luce del compendio probatorio scrutinato.

Alla luce dei principi di diritto in precedenza richiamati, infatti, appare del tutto insufficiente, ai fini dell'inquadramento del ruolo di amministratore di fatto di Salvatore Colazzo in epoca successiva alla cessazione della carica, la circostanza - riportata dalla Corte territoriale - secondo cui nel 2007 le uniche fatture della società fallita erano state consegnate al commercialista dal predetto ricorrente, posto che la consegna materiale della documentazione certamente non costituisce condotta idonea a fondare il ruolo di amministratore di fatto, come connotato dalla citata giurisprudenza di questa Corte.

La superficiale ed elusiva motivazione circa i ruoli ascritti ad entrambi i ricorrenti, tenuto conto della rilevanza di tale ruolo ai fini della sussistenza sia della condotta distrattiva sia della condotta di irregolare tenuta delle scritture contabili, rende, quindi, non manifestamente infondati entrambi i ricorsi, con conseguente rilevanza della prescrizione decorsa in epoca successiva alla sentenza impugnata.Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di Elio Colazzo e di Salvatore Colazzo per essere i reati a loro ascritti