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Sentenza — n. 17761/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls Mantova sentence for granting generic mitigating circumstances despite contested recidivism and contradictory reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17761/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed the Mantova Tribunal's conviction, arguing the court illogically granted generic mitigating circumstances despite the defendant's contested recidivism. The Supreme Court found the lower court's reasoning contradictory, as it highlighted the defendant's persistent conduct to justify a high sentence while simultaneously applying mitigating factors. Consequently, the Court annulled the sentencing portion and remanded the case for a new trial with proper justification.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, 69 cod. pen.; Art. 3, 27 Cost.: Generic mitigating circumstances must be specifically motivated by concrete case elements to ensure proportionality and avoid contradictions with aggravating factors like recidivism.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances contested recidivism contradictory reasoning proportionality principle remand for new trial Art. 62-bis cod. pen. Art. 27 Cost. revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 27, comma terzo, Cost.
3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale.
Art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
In data 20/08/2018 il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020
ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla L.
art. 3 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, D'Agostini Piero
Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, Faletto
Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, Faletto, Rv.
Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, avverso la sentenza del Tribunale di Mantova emessa in data 23/05/2019 nei confronti di Talbi Oussama, nato in Tunisia il 21/07/1980; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Mantova in composizione monocratica condannava a pena di giustizia Oussama Talbi in relazione ai reati di e . cui agli artt. 612, comma secondo, 582, 583, 61 n. 2, cod. pen., 4 I. 110/75, in Mantova il 29/09/2015.

2. In data 20/08/2018 il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 69 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., essendo state del tutto illogicamente e contraddittoriamente concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, nonostante la contestata recidiva e, altresì, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore generale è fondato. Appare del tutto palese l'illogicità in cui è incorsa la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante contestata, al fine espresso di adeguare la pena al disvalore del fatto, richiamando anche il buon comportamento processuale dell'imputato. Come anche di recente ribadito da questa Corte di legittimità "Le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale. (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 10/02/2021, D'Agostini Piero, Rv. 280639;

Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, Faletto, Rv. 202165). Ne consegue che il giudice di merito ha l'onere specifico di evidenziare gli specifici elementi del caso concreto che giustificano il riconoscimento delle circostanze attenuanti, dovendo illustrare in maniera adeguata la scelta in ordine al giudizio di comparazione, proprio perché la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice in funzione del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Costituzione, e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale.

In ogni caso, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o della personalità soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315). Nel caso in esame il giudice di merito ha del tutto eluso tali principi, richiamando, in maniera del tutto generica ed aspecifica, il comportamento processuale dell'imputato.

Sotto altro profilo, peraltro, la motivazione appare insanabilmente contraddittoria, avendo la sentenza impugnata evidenziato la gravità del fatto e la pervicacia della condotta dell'imputato, al fine di motivare l'individuazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non spiegando in alcun modo come tale valutazione possa conciliarsi, in termini di logica motivazionale, con la ritenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Mantova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Mantova. Così deciso in Roma, il 02/02/2022