Sentenza — n. 17748/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACALONE GAETANO nato a MONREALE il 19/11/1961 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. I Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Gaetano Giacalone viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/10/2020, con la quale la Corte d'appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'imputato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato di tentato furto di due cassette di limoni, asportate, in concorso con altro soggetto, non impugnante, da un agrumeto coltivato da Teresa Gorgone, madre del proprietario del fondo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 120 cod. pen, art. 1140 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17748/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La nozione penalistica di possesso, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, che insiste nel richiamare l'art. 1140 cod. civ., ha portata più ampia della previsione civilistica, poiché l'esigenza di autonomia del diritto penale, unita alla necessità di individuare il nucleo aggressivo della fattispecie incriminatrice nella sottrazione al detentore, accredita il diffuso, condiviso indirizzo teorico che coglie l'interesse protetto in una qualificata relazione di fatto con il bene e, conseguentemente, designa come soggetto passivo del reato la persona che tale relazione intrattiene.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACALONE GAETANO nato a MONREALE il 19/11/1961 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. I Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Gaetano Giacalone viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/10/2020, con la quale la Corte d'appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'imputato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato di tentato furto di due cassette di limoni, asportate, in concorso con altro soggetto, non impugnante, da un agrumeto coltivato da Teresa Gorgone, madre del proprietario del fondo.
2. Con il ricorso si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela proposta dalla Gorgone, che non poteva essere ritenuta persona offesa, ai sensi dell'art. 120 cod. pen., in quanto mera detentrice non qualificata del fondo.
3. È stata trasmessa memoria del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come chiarito da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 — 01 (le cui indicazioni sono state recepite in modo granitico dalla giurisprudenza successiva: v., ad es., Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 - dep. 25/01/2019, Lafleur, Rv. 275342 - 0), il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità del bene - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela.
La nozione penalistica di possesso, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, che insiste nel richiamare l'art. 1140 cod. civ., ha portata più ampia della previsione civilistica, poiché l'esigenza di autonomia del diritto penale, unita alla necessità di individuare il nucleo aggressivo della fattispecie incriminatrice nella sottrazione al detentore, accredita il diffuso, condiviso indirizzo teorico che coglie l'interesse protetto in una qualificata relazione di fatto con il bene e, conseguentemente, designa come soggetto passivo del reato la persona che tale relazione intrattiene.
La relazione di fatto tra l'uomo ed il bene è il valore che il reato aggredisce e la legge penale sanziona. Approfondendo il tema appena ricordato, le Sezioni Unite Sciuscio cit. hanno aggiunto che il carattere qualificato della detenzione che vale ad attrarla nell'area della protezione penalistica rispetto alle condotte di sottrazione si coglie nell'individuazione di relazione di fatto autonoma, di una signoria di fatto che consente di fruire e disporre della cosa in modo indipendente, al di fuori della sfera di vigilanza e controllo di una persona che abbia su di essa un potere giuridico maggiore.
E tale è appunto il caso della querelante, la quale, secondo l'incontestato accertamento dei giudici di merito, era colei che, senza essere proprietaria del fondo, attendeva ad una costante attività di cura, custodia e gestione dello stesso.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 18/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente s;P zullo (// I CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSIT